Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15309 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 09/02/2017, dep.20/06/2017),  n. 15309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2263/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482,

presso lo studio dell’avvocato EMANUELA VERGINE rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

– ricorrente –

contro

PICCOLE ORE DI MARSELLA E C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2435/2015 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata

il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata, n. 2435/2015, pubblicata il 14.7.2015, il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ha accolto l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Piccole ore di Marsella e c. s.n.c. avverso un pignoramento effettuato da Equitalia Sud s.p.a. ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 72 bis, dichiarando la nullità del pignoramento nonchè di tutti gli atti presupposti e consequenziali, con condanna dell’Agente di riscossione al pagamento delle spese di giudizio.

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente fondato.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, tenuto anche conto delle argomentazioni contenute nella memoria della parte ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore, pur sulla base di un percorso motivazionale non del tutto coincidente con quello ipotizzato sinteticamente nella proposta.

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 24 Cost., nonchè per violazione dell’art. 618 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360c.p.c., nn. 3 e 4.

La ricorrente espone che il giudice, dopo aver fissato l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sè, ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., comma 1, all’esito di questa udienza, incurante della disposizione di cui al comma 2, della norma, invece di limitare la propria pronuncia alla delibazione dell’istanza di sospensione, decideva la controversia con sentenza definitiva, in violazione delle forme e delle disposizioni processuali poste dal legislatore a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo. Il motivo è eccessivamente generico e pecca di autosufficienza ovvero presenta una violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, anche se relativo ad una questione processuale, perchè la ricorrente non riproduce i passi dei verbali di causa in cui sia collocabile tale violazione, costringendo il collegio a procedere autonomamente alla ricerca.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per incompetenza funzionale e per materia del giudice adito, atteso che il giudice ordinario si è pronunciato in materia riservata alla competenza funzionale delle commissioni tributarie (quanto alle cartelle relative a omesso pagamento di crediti tributari), sull’erroneo presupposto che il debitore non fosse stato messo in condizioni di conoscere la pretesa vantata nei suoi confronti dall’amministrazione, non avendo ricevuto la notifica delle cartelle, non avendo il giudice adito ritenuto idoneo a comprovare l’avvenuta notifica delle cartelle esattoriali nè tanto meno il contenuto delle cartelle stesse, l’avvenuto deposito da parte di Equitalia degli estratti di ruolo.

Con il terzo motivo lamenta che il tribunale non abbia accolto la sua eccezione di tardività della opposizione agli atti introdotta dal debitore ben oltre i venti giorni dalla notifica delle cartelle, con il quarto deduce la validità della notifica delle cartelle, eseguita D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, e con il quinto deduce la validità della documentazione prodotta da Equitalia ai fini di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento.

I motivi terzo, quarto e quinto, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti.

Il giudice di primo grado ha rigettato le eccezioni dell’agente di riscossione affermando il principio secondo il quale, in caso di incertezza sulla natura della pretesa sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

L’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale gli estratti del ruolo non sarebbero utilizzabili al fine di provare la natura del credito vantato dal concessionario, in quanto gli estratti di cartella sarebbero stati dichiarati conformi agli originali dallo stesso concessionario, e non vi sarebbe certezza sul loro contenuto, non è corretta.

La sentenza qui impugnata fa riferimento al principio di diritto contenuto in Cass. n. 16929 del 2012, secondo il quale l’estratto di ruolo non ha forza probatoria proprio per la sua natura di estratto, ovvero per la selezione, operata a sua discrezione dall’amministrazione, nell’indicare in esso solo parte dei dati indicati nella cartella.

L’affermazione della sentenza impugnata contiene innanzitutto un errore di metodo, in quanto la sentenza di legittimità citata non contiene l’enunciazione di un principio di diritto sul punto: la sentenza si conclude con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, proprio perchè il ricorrente non avrebbe ben specificato nè indicato di averlo fatto nei gradi di merito per quale ordine di motivi quell’estratto del ruolo sarebbe idoneo a sostituire la cartella. Quindi, è improprio richiamare come contenente un principio di diritto espresso dalla Corte, in ragione del quale si chiede di decidere una controversia, una affermazione contenuta in una sentenza che abbia dichiarato inammissibile il ricorso per aver il ricorrente mal posto la medesima questione. Vi è poi da dire che l’affermazione del tribunale si pone in contrasto con le norme che disciplinano la funzione e il contenuto dell’estratto di ruolo: il ruolo costituisce il titolo esecutivo, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49, ai sensi del quale “Per la riscossione delle somme non pagate il concessionario procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, checostituiscetitolo esecutivo”.

La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, e, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, l’estratto di ruolo è una riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale: esso deve contenere tutti i dati essenziali per consentire al contribuente di identificare a quale pretesa dell’amministrazione esso si riferisca (e per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice ove adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria o gli altri punti sollevati dall’opponente) perchè contiene tutti i dati necessari ad identificare in modo inequivoco la contribuente, ovvero nominativo, codice fiscale, data di nascita e domicilio fiscale; tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, ovvero il numero della cartella, l’importo dovuto, l’importo già riscosso e l’importo residuo, l’aggio, la descrizione del tributo, il codice e l’anno di riferimento del tributo, l’anno di iscrizione a ruolo, la data di esecutività del ruolo, gli estremi della notifica della cartella di pagamento, l’ente creditore (indicazioni obbligatoriamente previste dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, oltre che dal D.M. n. 321 del 1999, artt. 1 e 6).

Gli estratti di ruolo sono di conseguenza validi ai fini probatori e in particolare, per quanto qui interessa, per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l’amministrazione. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la copia della parte del ruolo relativa al contribuente, munita della dichiarazione di conformità all’originale resa dal collettore delle imposte, costituisce prova del credito, ai sensi dell’art. 2718 c.c. (secondo cui le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell’originale che riproducono letteralmente), atteso che il collettore esercita le stesse funzioni dell’esattore, di cui è coadiutore (D.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, art. 130), e che l’esattore, pur non rientrando tra i “pubblici depositari” – cui la legge attribuisce la funzione di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che sono obbligati, ex art. 743 c.p.c., a rilasciare copia degli atti anche a chi non ne è parte – è tuttavia un “depositario” del ruolo, datogli in consegna dall’intendente di finanza (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 24), ed inoltre è autorizzato a rilasciarne copia, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14, (secondo cui l’autenticazione delle copie, anche parziali, può essere fatta dal pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale) (Cass. n. 25962 del 2011). L’estratto del ruolo non è quindi una sintesi del ruolo, operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (nel senso che l’estratto di ruolo non sia altro che una riproduzione parziale del ruolo v. già Cass. n. 724 del 2010).

La sentenza impugnata va cassata sul punto non essendosi attenuta al seguente principio di diritto: “L’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria. Ne consegue che esso costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito”.

Poichè dagli estratti di ruolo emergevano i dati necessari ad identificare la diverse ragioni di credito azionate contro la società Piccole Ore di Marsella e c. s.n.c., ciò imponeva al giudice di merito di verificare, ragione per ragione, la competenza del giudice adito, per tutte genericamente affermata sulla base della scorretta conclusione dell’impossibilità della verificazione della natura del credito di ciascuna delle cartelle.

A ciò si aggiunga altresì che la notificazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, che prescrive l’onere per l’esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (tra le tante, Cass. n. 16949 del 2014, Cass. n. 15795 del 2016).

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rimessa al Tribunale di Taranto in diversa composizione che si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e per l’effetto rinvia la causa al Tribunale di Taranto in diversa composizione che deciderà anche sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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