Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15309 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 17/07/2020), n.15309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 6543/16) proposto da:

ECOSERVIZI S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Mirna Raschi

nonchè, in virtù di ulteriori procure speciali successivamente

rilasciate, dall’Avv. Giulio Calabretta e Ranalli Giovanni ed

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Elvira Riccio,

in Roma, v. Flaminia, n. 732;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., (C.F.: (OMISSIS)), quale società

incorporante la s.p.a. Alleanza Toro, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. Aniello De

Ruberto e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– controricorrente –

e

PARFER SITI S.R.L., (P.I.: (OMISSIS)), già Parfer Siti s.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa, in virtù di procura speciale in calce al controricorso,

dall’Avv. Natale Perri ed elettivamente domiciliata presso il suo

studio, in Roma, largo Colli Albani, 14;

– altra controricorrente –

nonchè

WESTCAR S.R.L., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di

procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti Andrea

Perron Cabus ed Enrico Dogliotti e domiciliata “ex lege” presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– altra controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 606/2016,

depositata il 17 febbraio 2016;

udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

dicembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avv. Giulio Calabretta per la ricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione del settembre 2011 la Ecoservizi s.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Parfer Siti s.p.a. promuovendo un’azione di risarcimento del danno e contestuale azione estimatoria deducendo la responsabilità contrattuale di detta convenuta per asseriti vizi – consistenti nella presenza di vibrazioni nella parte del motore – del macchinario denominato “impianto di frantumazione Mulino a martelli FR 1216”, acquistato in data 26 luglio 2011 con riserva di proprietà per il prezzo di Euro 900.000,00 (oltre iva), con soluzione rateizzata, vizi ai quali i successivi interventi della menzionata società venditrice non avevano posto rimedio.

Sulla scorta della rappresentazione di tale vicenda contrattuale, la società attrice chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, così suddivisi nel loro ammontare: Euro 250.000,00 a titolo di riduzione del prezzo ed Euro 6.220.000,00 per mancate vendite a causa del fermo del macchinario per quattro mesi, oltre al rimborso di vari costi assunti come sopportati per complessivi ulteriori Euro 103.727,38.

La convenuta Parfer Siti s.p.a. si costituiva in giudizio, instando per il rigetto della domanda sul presupposto che nessuna responsabilità poteva esserle attribuita per il malfunzionamento del macchinario, poichè le vibrazioni erano riconducibili ad un difetto originario del “turbo giunto” fornitole dalla Westcar s.r.l., produttrice di tale apparecchio. Pertanto, la Parfer chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la citata Westcar s.r.l. nonchè l’Alleanza Toro s.p.a., quale sua compagnia assicuratrice, per essere dalle stesse manlevata in caso di accoglimento delle domande formulate dalla società attrice nei suoi confronti.

Autorizzate le chiamate in causa, l’Alleanza Toro s.p.a. eccepiva l’inoperatività della polizza assicurativa rispetto ai danni dedotti in controversia (non rientrando la sua causa nell’ambito dei rischi coperti dalla garanzia assicurativa), mentre la Westcar s.r.l. invocava il rigetto della domanda, assumendo che il “turbo giunto” dalla stessa fornito era esente da vizi, e chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di due fatture per complessivi Euro 5.730,00 a titolo di interventi di controllo dell’indicato turbo giunto e per la fornitura di un semigiunto.

Instauratosi completamente il contraddittorio, il Tribunale adito disponeva c.t.u. nel corso dell’istruttoria; indi, all’udienza del 19 dicembre 2014, fissata per la precisazione delle conclusioni, la convenuta Parfer Siti s.p.a. (nelle more trasformatasi in s.r.l.) depositava, in via preliminare, scrittura privata di transazione del 29 aprile 2013 sottoscritta anche dalla Ecoservizi s.r.l., con la quale le parti avevano dichiarato di aver definito ogni controversia tra le stesse pendente (ivi compresa quella oggetto del giudizio in questione), in virtù della quale la società attrice aveva attestato di rinunciare, nei confronti della sola Parfer Siti s.p.a., alle domande svolte, all’esecuzione della sentenza eventualmente a lei favorevole e, in ogni caso, a pretendere il pagamento di qualsiasi somma per i titoli dedotti in causa.

Alla stessa udienza la Ecoservizi s.r.l., insisteva nelle domande risarcitorie ed estimatorie formulate con l’atto di citazione, eccependo, tra l’altro, la tardività della produzione della suddetta scrittura privata e, comunque, l’inadempimento da parte della convenuta agli obblighi stabiliti nella medesima scrittura transattiva.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5796/2015, rigettava le domande attrici, condannava la società convenuta Parfer Siti s.p.a. al pagamento, in favore della terza chiamata in causa Westcar s.r.l., della somma complessiva di Euro 5.730,00, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole fatture al saldo e respingeva ogni altra domanda, regolando le spese con riferimento ai vari rapporti processuali instauratisi.

2. La Ecoservizi s.r.l. proponeva appello avverso la citata sentenza di primo grado e, nella costituzione di tutte le società appellate (ivi compresa l’Alleanza Toro s.p.a., poi assorbita dalla Generali Italia s.p.a.), la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 606/2016 (depositata il 17 febbraio 2016), rigettava il gravame e condannava l’appellante a rifondere le spese del grado in favore di tutte le appellate.

A fondamento dell’adottata decisione, la Corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c., riteneva che andasse rigettato il motivo principale avanzato dall’appellante con il quale la stessa aveva sostenuto che la scrittura privata transattiva era stata tardivamente prodotta e che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere posta a base della decisione impugnata avendo essa Ecoservizi s.r.l. contestato l’effetto estintivo della transazione rispetto alle pretese per cui era stata incardinata la controversia.

Il giudice di appello osservava, in particolare, che dal contenuto dell’atto di transazione si evinceva che la società appellante aveva espressamente manifestato la sua volontà di rinunciare alle domande formulate nei riguardi della Parfer Siti s.p.a., oltre che a rinunciare a mettere in esecuzione un’eventuale sentenza ad essa favorevole, così venendosi ad integrare secondo la stessa Corte ambrosiana – le condizioni per la configurazione di una rinuncia all’azione (che non richiedeva una sua accettazione) e, quindi, per il conseguente rigetto della pretesa attorea, come ritenuto dal giudice di prime cure.

Inoltre, il giudice di secondo grado rilevava l’infondatezza della formulata doglianza implicante la deduzione dell’eccezione di tardività della produzione (o, meglio, dell’allegazione) della scrittura privata transattiva, posto che la stessa eccezione costituiva eccezione in senso lato e, quindi, come tale non soggetta alle regole e alle preclusioni disciplinatrici nei vari gradi del giudizio dell’allegazione delle circostanze in cui esse si riferiscono (tanto da poter essere rilevate anche d’ufficio).

La Corte di appello dichiarava, infine, infondati gli ulteriori motivi di gravame con i quali era stato contestato il rigetto delle domande di essa Ecoservizi s.r.l. nei riguardi delle chiamate in causa ed era stata invocata la riforma della decisione di primo grado relativa alla disposta condanna, a suo carico, al pagamento delle spese giudiziali a favore delle stesse terze chiamate in causa per effetto dell’applicazione del principio della soccombenza virtuale.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la Ecoservizi s.r.l..

Hanno resistito con distinti controricorsi la Parfer Siti s.r.l., la Westcar s.r.l. e la Generali Italia s.p.a..

Le difese della ricorrente e della controricorrente Westcar s.r.l. hanno, rispettivamente, depositato anche memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione o, comunque, errata applicazione degli artt. 183 e 345 c.p.c., nonchè degli artt. 2702, 1965 e 1976 c.c., oltre che dell’art. 24 Cost., per non aver la Corte di appello ritenuto come tardiva – e, quindi, preclusa – la produzione della scrittura privata costituente transazione (peraltro arrecante vantaggi economici solo alla Parfer Siti s.r.l., con violazione del principio del sinallagma contrattuale) siccome intervenuta soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado e per aver, di conseguenza, rigettato le domande attoree per sopravvenuta carenza di interesse ad agire sulla scorta degli effetti riconducibili a detta scrittura.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha prospettato l’errata e falsa applicazione, con violazione dell’art. 106 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., del principio dell’estensione automatica del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati in causa, avuto riguardo all’illegittimo rigetto della richiesta di condanna avanzata nei confronti delle terze chiamate in causa per asserita idoneità della transazione a comportare il rigetto della domanda attorea a seguito della sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire di essa Ecoservizi s.r.l., ma anche per la rilevata assenza della formulazione di apposita istanza da parte della stessa società di estensione della domanda nei riguardi delle due società costituitesi dopo la chiamata in giudizio, nonchè, almeno per quanto concernente il ruolo della Westacar s.r.l., per difetto di responsabilità ad essa attribuibile.

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 96, 106 e 107 c.p.c., ovvero del principio della soccombenza virtuale, posto che,

per effetto della rilevata efficacia della scrittura privata transattiva, sarebbe stato conseguente dichiarare cessata la materia del contendere (non rigettare

nel merito la domanda), e, quindi, poichè in caso di difetto dei presupposti per pervenire a tale pronuncia, la domanda di essa ricorrente avrebbe dovuto, al contrario, essere accolta, si sarebbe dovuta considerare illegittima la condanna alle spese disposta a suo carico all’esito del giudizio di appello.

4. Rileva il collegio che il primo motivo è, nel suo complesso, infondato.

Occorre, infatti, in primo luogo, osservare come il giudice di appello si sia correttamente uniformato all’univoca giurisprudenza di questa Corte nel configurare l’eccezione di intervenuta transazione come eccezione in senso lato, come tale non soggetta a preclusioni processuali e, pertanto, legittimamente allegabile anche in sede di precisazione delle conclusioni, come pacificamente verificatosi nel caso di specie (essendo, altresì, incontestato che la scrittura privata transattiva era stata conclusa il 29 aprile 2013, nel corso del giudizio di primo grado, e che con il suo art. 5 – sia pure nei soli confronti della Parfer Siti – era stata manifestata e trascritta la volontà dell’attrice di rinunciare all’azione, ovvero alle domande proposte e ad ogni effetto dipendente da un’eventuale sentenza favorevole).

E’, invero, pacifica l’affermazione del principio in base al quale l’intervenuta cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse della parte attrice (come, nella specie, per transazione intervenuta nel corso del giudizio di primo grado) non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata dal giudice d’ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purchè i fatti risultino documentati “ex actis” (cfr., tra le tante e più recenti, Cass. n. 8903/2016 e Cass. n. 10728/2017).

Anche con riferimento al resto del motivo in esame va condivisa la decisione della Corte di appello di Milano, la quale ha legittimamente rilevato come, alla stregua dell’inequivoco tenore del contenuto della scrittura (ed in conformità ai criteri ermeneutici applicabili in materia, tenendo, peraltro, conto dell’efficacia alla stessa ascrivibile ai sensi dell’art. 1372 c.c.), non potevano mettersi assolutamente in discussione la natura e l’efficacia transattiva della stessa.

Pertanto, è da ritenersi corretta anche la valutazione della stessa scrittura transattiva in ordine alla circostanza che i motivi soggettivi che avevano indotto le parti a concludere detta scrittura erano ininfluenti e che l’effetto positivo che da essa discendeva era prevalentemente favorevole alla Parfer Siti, non potendosi mettere in dubbio che le parti avessero inteso farsi delle reciproche concessioni.

La Corte territoriale ha, poi, giustamente rilevato – in senso risolutivo sul piano giuridico – la decisività dell’intervenuta transazione e della produzione dei conseguenti effetti, ponendo in evidenza come i possibili profili di asserito inadempimento della stessa (che la ricorrente pure ha addotto a sostegno del motivo in esame) erano da considerarsi estranei al giudizio, assumendo rilievo a tal fine solo il sopravvenuto accordo transattivo quale fatto impeditivo dell’accoglimento della originaria pretesa attorea.

Pertanto, il giudice di appello ha legittimamente ritenuto che la conclusa transazione aveva comportato la sopravvenuta rinuncia all’azione in senso sostanziale (come tale non necessitante nemmeno di accettazione ad opera della controparte: v., al riguardo, ad es. Cass. n. 2268/1999), con il conseguente venir meno dell’interesse dell’odierna ricorrente ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda (v., sul punto, Cass. n. 2268/1999, cit., e Cass. n. 2647/2003, nonchè, per opportuni riferimenti, Cass. SU n. 368/2000). 5. Anche la seconda doglianza è priva di fondamento giuridico e va disattesa.

Non può che condividersi anche sulla relativa questione proposta la motivazione addotta nell’impugnata sentenza, che pure su tale aspetto risulta essersi conformata alla giurisprudenza di questa Corte.

Con la decisione di appello, infatti, è stato accertato che la Ecoservizi s.r.l. non aveva mai formulato alcuna domanda nei confronti delle terze chiamate in causa dalla convenuta Parfer Siti (a titolo di manleva in suo favore), nè avrebbe potuto l’odierna ricorrente invocare il principio dell’estensione automatica della sua domanda, poichè esso non poteva operare proprio perchè la Parfer, quale parte chiamante in causa dille terze, aveva fondato la sua iniziativa processuale (alla quale era stata debitamente autorizzata dal giudice) su un rapporto diverso da quello dedotto in causa dall’attrice.

Deve, perciò, trovare conferma in questa sede il principio – reiterato più volte da questa Corte – secondo cui, diversamente dall’ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell’attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell’ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè confluiti in un unico processo (cfr., ex multis, Cass. n. 6771/2002, Cass. n. 4740/2003, Cass. n. 5400/2013 e Cass. n. 23213/2015).

Peraltro, è appena il caso di sottolinearlo, la Corte di appello ha anche motivato ad abundatiam come dagli esiti istruttori della causa fosse rimasta esclusa ogni responsabilità della Westcar, quale produttrice del macchinario.

6. Anche il terzo ed ultimo motivo formulato dalla ricorrente è infondato e va, quindi, respinto.

Essendo incontestato che con la rinuncia alla domanda e all’azione da parte della società Ecoservizi per effetto della sopravvenuta transazione (e dei termini del contenuto della scrittura che la conteneva) era venuta a configurarsi l’estinzione del diritto di azione (per il titolo dedotto in causa) con il conseguente rigetto nel merito della domanda (cfr., in proposito, anche Cass. n. 3598/2015), è consequenzialmente da ritenersi legittima anche la condanna della “rinunciante” al pagamento delle spese giudiziali.

Solo ove (ipotesi, tuttavia, non ricorrente nel caso di specie), infatti, fosse intervenuta una pronuncia di declaratoria di cessazione della materia del contendere, avrebbe potuto trovare applicazione il principio della c.d. soccombenza virtuale quanto alla ripartizione delle spese di lite.

Ciò che, peraltro, aveva in ogni caso giustificato la condanna alle spese all’esito del giudizio di primo grado (salvo che per la disposta compensazione tra Ecoservizi e Parfer) è che l’attrice aveva concluso nei confronti delle terze chiamate in causa invocando – ma, come visto, senza che ne sussistessero i presupposti – il principio di estensione automatica delle domande di risarcimento nei loro confronti, donde la soccombenza dell’attrice stessa nei confronti delle stesse società terze.

La condanna con la sentenza di appello in favore di tutte e tre le parti appellate è, poi, chiaramente giustificata dall’applicabilità del principio della soccombenza effettiva dell’appellante, con il conseguente riconoscimento del favore delle spese a vantaggio di ognuna delle appellate stesse.

7. In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti (tenendo conto anche della circostanza che la difesa della Westcar s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.), che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, in favore della controricorrente Westcar s.r.l., liquidate in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge, nonchè in favore di ciascuna delle due altre parti controricorrenti, quantificate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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