Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15308 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 20/04/2016, dep. 25/07/2016), n.15308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10317-2015 proposto da:

P.I. SPA, (OMISSIS), società con socio unico, in persona

dell’Amministratore Delegato e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIANTURCO 1,

presso lo studio dell’avvocato MARIA CRISTINA LENOCI, rappresentata

e difesa dall’avvocato MICHELE BRUNETTI, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2014 della CORTE D’APPELLO SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO del 12/03/2014, depositata il 09/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di appello di Lecce sezione di Taranto ha confermato l’accertata nullità del termine apposto al contratto intercorso tra C.A. e la società P.I. nel periodo dal 22 giugno al 30 settembre 1998 e ferma la conversione a tempo indeterminato dello stesso ha condannato la società al pagamento in favore della Conte di una indennità risarcitoria L. n. 183 del 2010, ex art. 32, comma 5 che ha quantificato in dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

Per la cassazione della sentenza ricorre P.I. s.p.a. che articola quattro motivi cui resiste con controricorso C.A..

Tanto premesso il terzo motivo di ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte “Nei casi in cui il termine al contratto di lavoro è stato apposto con riferimento all’ipotesi di assunzione a tempo determinato prevista dall’art.8 ccnl 26 novembre 1994, la giurisprudenza di legittimità ha fissato i seguenti punti:

a) la previsione contrattuale collettiva autorizza l’apposizione del termine con riferimento alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” nel periodo giugno – settembre;

b) il contratto collettivo ha previsto quest’ipotesi di assunzione a termine ai sensi del disposto della L. 28 febbraio 1987 n.56, art. 23. Tale disposizione, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche, nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Da tali punti fermi questa Corte ha tratto una serie di conseguenze.

Oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2-3-2007 n. 4933), in base al principio della “delega in bianco” conferita dall’art. 23 1. 56/1987, ha anche più volte confermato (cfr. ad esempio Cass. 6/12/2005 n. 26678, Cass. 7/3/2008 n. 6204) le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine – apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

5.3 Peraltro è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28/3/2008 n 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”. Sulla stessa linea, Cass. 4-8-2008, n. 21092, ha precisato che in tali casi “non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate dalla norma collettiva e neppure è necessario che siano allegate è provate circostanze ulteriori” (v. anche, Cass. n. 9577 del 2011).” (tra le più recenti cfr. Cass. n. 1847 del 2016). Per completezza si rammenta che “l’assunzione per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre” costituisce un’ipotesi di assunzione a termine prevista dall’ art. 8 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 – in esecuzione della “delega in bianco”, a favore dei sindacati, di cui alla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 – per la quale non è necessario nè indicare nominativamente i lavoratori sostituiti nè allegare e provare che altri lavoratori siano stati in concreto collocati in ferie. Per tali assunzioni deve essere escluso il limite temporale del 30 aprile 1998 previsto dalla contrattazione collettiva per la diversa causale di assunzione “per esigenze eccezionali, conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, sicchè esse hanno continuato ad essere legittimamente effettuate sino all’entrata in vigore del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.” (Cass. sez. sesta L. 17.3.2014 n. 6097 e Cass. 1847 del 2016 cit.).

In conclusione il terzo motivo di ricorso è manifestamente fondato, assorbiti gli altri, e la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione perchè provveda ad esaminare la legittimità del termine apposto al secondo contratto intercorso tra le parti nel periodo 8 luglio 30 settembre 1999, ugualmente impugnato.

La Corte del rinvio provvederà inoltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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