Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15308 del 24/06/2010

Cassazione civile sez. II, 24/06/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 24/06/2010), n.15308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALADIER 48, presso lo studio dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), G.M. (OMISSIS),

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ST ZAZZA, rappresentate e

difese dall’avvocato VENTURA ANTONIO;

– controricorrenti –

e contro

G.G., G.L. (OMISSIS), G.A.

(OMISSIS), G.N. (OMISSIS), REG PUGLIA SEZIONE RIFORMA

FONDIARIA UFF STRALCIO EX ERSAP;

PROCURATORE GENERALE C/O CORTE APPELLO DI BARI;

– intimati –

sul ricorso 1113-2005 proposto da:

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato MACRO RENATO,

rappresentato e difeso dagli avvocati FRANZESE GIOVANNI, DE ZIO

GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

G.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VALDIER 48, presso lo studio dell’avvocato RAGUSO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARBONE ALESSANDRO;

– controricorrente –

e contro

C.F., G.M., G.D.,

G.G., G.A., G.N., REG PUGLIA SEZIONE RIFORMA

FONDIARIA UFF STRALCIO EX ERSAP;

– intimati –

avverso l’ordinanza cron. 5696 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 10/06/2004 (RG 3094/03);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato RAGUSO Giuseppe con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CARBONE Alessandro, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7 settembre 2001 G.D. chiedeva al Tribunale di Trani di essere designato a subentrare al defunto genitore, G.S., nell’assegnazione del podere contrassegnato dal n. (OMISSIS) di ha (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) sito in agro di (OMISSIS), località “(OMISSIS)”, già assegnato al de cuius dall’E.R.S.A.P., esponendo che: l’originario assegnatario era deceduto lasciando a sè superstiti, quali eredi legittimi, la moglie C.F. e i figli A., N., A., M., D., L., D. e G.G., senza designare l’avente diritto a subentrare nell’assegnazione; nessun accordo era stato raggiunto tra i coeredi per una definizione concordata della successione nel rapporto; aveva coadiuvato il genitore nella coltivazione del predetto fondo ed era nel possesso dei requisiti richiesti per il subentro, rivestendo egli la qualifica di coltivatore diretto e dedicando direttamente nonchè abitualmente la propria attività alla coltivazione dei fondi rustici condotti in affitto e non avendo altri fondi in proprietà.

Instauratosi il contraddittorio, si costituivano G.L. e G.G., chiedendo il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, instavano per l’assegnazione del fondo ciascuno in proprio favore o, in via subordinata, per il frazionamento e la designazione di subentro nella parte di fondo coltivata; G.G., in ulteriore subordine, chiedeva la liquidazione della quota di sua spettanza.

Si costituivano anche G.A. e G.N., i quali chiedevano la quantificazione della quota di loro spettanza L. n. 379 del 1967, ex art. 7 comma 4.

Ammessa ed espletata la consulenza tecnica richiesta, il Tribunale con decreto del 25.2/12.3.2002 rigettava il ricorso e compensava le spese.

Avverso tale decreto proponeva reclamo G.D., chiedendo l’accoglimento della domanda di subentro nell’assegnazione del podere. Si costituivano G.L., G.G., G.A. e G.N., riproponendo tutte le deduzioni ed istanze presentate in primo grado.

Si costituivano, altresì, C.F., G.A., G.M., G.D., chiedendo che venisse riconosciuto il diritto di subentro in favore di C.F.; in subordine, instavano per il riconoscimento del diritto al pagamento dell’indennità dovuta per l’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti eseguiti da G.S., in ragione delle loro quote di eredità Con ordinanza del 10 giugno 2004 la Corte di appello di Bari, in riforma dell’impugnato provvedimento, accoglieva la domanda proposta da G.D., designandolo quale avente diritto a subentrare nell’assegnazione del podere de quo; liquidava in Euro 186.328,40 il credito vantato nei confronti del predetto dai coeredi di G.S., compensando le spese del giudizio di primo e secondo grado.

Secondo i giudici di appello, il Tribunale erroneamente aveva rigettato la domanda di designazione proposta dall’attore sul rilievo che non sarebbe stato possibile quantificare il credito spettante agli altri eredi, atteso che tra i presupposti per la designazione non è prevista dalla L. n. 379 del 1967, art. 7, la liquidazione del credito; in secondo luogo, pur in mancanza del pagamento dell’annualità di riscatto, era possibile procedere alla quantificazione tenendo conto delle migliorie secondo quanto quantificato dal consulente tecnico d’ufficio.

Quindi, individuava nella persona del ricorrente quello che fra i discendenti di G.S. aveva i requisiti prescritti dalla L. n. 379 del 1967, art. 7, per subentrare al de cuius, tenuto conto che il medesimo aveva, sin dal 1978, sempre esercitato esclusivamente attività agricola prima come coadiuvante agricolo nell’impresa del padre e poi come titolare di impresa quale coltivatore diretto: il predetto era, al momento del subentro, sin dal 22-10-3999, in possesso della certificazione della Regione Puglia attestante l’abituale e diretta coltivazione del fondo, mentre l’altro pretendente al subentro, L., aveva depositato un documento di molto successivo alla morte del padre e, a differenza di quello prodotto dal fratello, scarsamente probante in ordine all’attività da lui svolta nel periodo antecedente. Era, altresì, respinta la richiesta di frazionamento del fondo, formulata da G.L., in considerazione del vincolo di indivisibilità sancito dalla L. n. 1078 del 1940 e ribadito, relativamente al fondo riscattato, dalla L. n. 379 del 1967, art. 4. Il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n. 5457 del 1993 era ritenuto inconferente, posto che la stessa faceva riferimento alla rimozione da parte del giudice ordinario del vincolo di indivisibilità secondo la procedura prevista, che nella specie non era stata adottata: l’interesse pubblicistico all’indivisibilità del fondo giustifica la concentrazione della scelta su un solo soggetto, assicurando il perseguimento del finalità previste dalla legge, consistenti nella salvaguardia dell’unità aziendale e della continuità della coltivazione del fondo.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.D. sulla base di due motivi.

G.L. resiste con controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

Resistono, altresì, C.F., G.M. e G.D..

Il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura Generale presso la Corte di appello di Bari che è stata effettuata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA G.D..

Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione del principio del contraddittorio e delle garanzie di difesa, censura la decisione gravata che aveva proceduto alla determinazione del credito in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., posto che con il reclamo era stata censurata la decisione laddove aveva ritenuto che, ai fini della designazione del subentrante nell’assegnazione del fondo, la liquidazione del credito costituisse un ulteriore presupposto: l’effetto devolutivo del gravame precludeva al giudice di estendere le statuizioni su questioni che non erano comprese neppure implicitamente nel thema decidendum, posto che la relativa domanda non era stata mai proposta dal reclamante nè costituiva un antecedente logico-giuridico della domanda di subentro nell’assegnazione. Il motivo è infondato. La richiesta di determinazione del credito aveva formato oggetto delle domande riconvenzionali che i resistenti avevano proposto nel giudizio di primo grado in via subordinata, cioè qualora fosse stata accolta la domanda di subentro proposta dal ricorrente, che in primo grado era stata invece rigettata: una volta impugnata dal ricorrente tale pronuncia i resistenti-risultati vittoriosi in primo grado – hanno riproposto in sede di giudizio di reclamo la domanda subordinata, che dunque andava esaminata dal giudice del gravame che ne era stato investito nel caso di accoglimento della domanda principale.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la sentenza che era incorsa in violazione di legge laddove, aderendo acriticamente alle conclusioni del consulente, aveva determinato il credito quantificando le migliorie nel costo di trasformazione di tre ettari di terreno adibito a pascolo in agrario seminativo e liquidandolo in una somma superiore al valore del fondo, quando invece il credito andava determinato nella differenza di valore di mercato del fondo prima e dopo la trasformazione: la motivazione era da considerarsi al riguardo meramente apparente.

Il motivo inammissibile.

Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost. è limitato, nella disciplina previgente al D.Lgs. n. 40 del 2006, alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorchè quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili o obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie. Ed invero nella specie, non può parlarsi di motivazione omessa, avendo i Giudici fatto riferimento alle indagini e alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che in tal modo accoglievano: gli eventuali errori compiuti dal consulente e recepiti dalla sentenza configuravano proprio quei vizi di motivazione censurabili con il ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, ma che, per quel che si è detto, non potevano essere dedotti ai sensi dell’art. 111 Cost. secondo la disciplina ratione temporis applicabile.

RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA G.L..

Con l’unico motivo il ricorrente incidentale, deducendo di proporre ricorso straordinario ai sensi e per gli effetti del art. 360 c.p.c., in relazione alla L. n. 379 del 1967, artt. 4 e 7 e L. n. 360 del 1950, art. 6, nonchè all’art. 727 cod. civ., censura la sentenza impugnata laddove non aveva indicato i motivi in forza dei quali G.L. non potesse assicurare il raggiungimento degli scopi individuati legislativamente alla pari dell’altro coerede tenuto conto di quanto accertato dal consulente. Il rigetto dell’istanza di frazionamento del podere non poteva giustificarsi con il generico riferimento alla L. n. 379 del 1967, art. 7, che legittima gli eredi ad accordarsi per coltivare tutti insieme il podere “il caso considerato è quello diverso del fondo riscattato (e della necessità di conservare il vincolo di indivisibilità per trent’anni anche nel caso di alienazione) ma non quando si è aperta una successione legittima dove un diverso istituto, su basi normative ugualmente tutelabili, detta regole diverse ed i condividenti hanno diritto all’uguaglianza quantitativa e di regola anche all’uguaglianza qualitativa delle quote”; la funzione dell’indivisibilità è quella di garantire il pagamento del mutuo erogato; la sentenza n. 5457 del 1993, richiamata da esso ricorrente incidentale, aveva ritenuto la possibilità di rimozione del vincolo da parte del giudice ordinario …. quando, per sopravvenute circostanze, il fondo risulti divisibile in più unità organiche.

Il motivo è infondato.

Occorre innanzitutto rilevare l’inammissibilità del motivo nella parte in cui in sostanza denuncia il vizio di motivazione in ordine all’accertamento, riservato peraltro all’indagine di fatto del giudice di merito, in base al quale la sentenza, applicando i criteri dettati dalla normativa in vigore, aveva individuato in G.D. il discendente di G.S. idoneo a subentrare al genitore nella coltivazione del terreno, preferendolo al fratello L.: vanno qui ribadite le considerazioni sopra formulate in ordine all’oggetto delle censure che possono formularsi con il ricorso proposto ex art. 111 Cost..

Per quanto concerne la richiesta di frazionamento del fondo, appare opportuno premettere che la L. n. 1078 del 1940, art. 1, sancisce il vincolo di indivisibilità dei fondi assegnati in proprietà a contadini diretti coltivatori, stabilendo la nullità delle disposizioni per atto fra vivi (art. 3) nonchè delle disposizioni testamentarie (art. 4) che avessero per effetto il frazionamento dell’unità poderale; l’art. 5 prevede, in caso di morte del titolare, la successione a favore del coerede designato dal testatore, o, in mancanza, ad uno dei coeredi disposto ad accettare l’attribuzione e che sia idoneo ad assumere.

La L. n. 379 del 1967, art. 1, in deroga a quanto stabilito dalla L. n. 230 del 1950, art. 18, che vietava il riscatto anticipato delle annualità con cui era rateizzato in trenta anni il pagamento del prezzo previsto nella vendita con riserva di proprietà, consente la possibilità del riscatto anticipato sempre che fossero trascorsi sei anni dalla immissione in possesso alle condizioni ivi previste. L’art. 4 della legge ribadisce il principio di indivisibilità statuito dal legislatore in materia di riforma agraria con la L. n. 1078 del 1940, art. 1, al fondo riscattato.

La L. n. 379 del 1967, art. 7, ribadendo quanto contenuto nella L. n. 1078 del 1940, art. 5, prevede che: nel caso di morte dell’assegnatario avvenuta prima del riscatto subentrano nell’assegnazione discendenti in linea retta che abbiano i requisiti richiesti dalla L. n. 230 del 1950, art. 16, comma 1. In mancanza di discendenti in linea retta ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato art. 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti. L’assegnazione è fatta all’avente diritto designato dal testatare o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l’autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell’ente con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

In coerenza con la ratio ispiratrice della disciplina intesa a favorire la continuità della conduzione e le concentrazione dei fondi nella persona del soggetto idoneo a una efficiente coltivazione, la norma stabilisce i criteri per la designazione di colui che subentra all’assegnatario, avendo di mira che sia assicurato il permanere dell’indivisibilità.

La sentenza, facendo corretta applicazione di tali norme, ha respinto la domanda riconvenzionale con cui era stato chiesto il frazionamento del fondo con l’attribuzione ai singoli coeredi di distinte porzioni in corrispondenza delle rispettive quote e, dunque, non l’attribuzione dell’intero fondo in comunione pro indiviso – che è evidentemente ipotesi del tutto diversa dal frazionamento per quote – per il quale sarebbe stato necessario il relativo accordo da parte di tutti i coeredi. Il riferimento alle norme sul diritto successorio ed in particolare all’art. 727 cod. civ. è del tutto fuori luogo nella specie, atteso che il legislatore, nell’interesse di una razionale ed efficiente coltivazione dei fondi, ha stabilito la disciplina del subentro all’assegnatario – titolare fra l’altro di una posizione soggettiva qualificabile come diritto personale di godimento – richiedendo che i coeredi fossero in possesso di determinati requisiti soggettivi relativi alle attitudini e alle qualità necessarie per la proficua coltivazione: ne consegue che il subentro dei discendenti avviene non iure successionis ma iure proprio.

Infine, corretta appare la decisione laddove ha ritenuto che la rimozione del vincolo di indivisibilità richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria, osservando che nella specie non era stata previamente attuata davanti al giudice ordinario la relativa procedura: tale ultima e decisiva considerazione non è stata oggetto di specifica censura.

Anche il ricorso incidentale va rigettato.

In considerazione della reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese della presente fase.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta il ricorso.

Compensa spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2010

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