Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15308 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15308 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale
dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

59 ‘C-e

Contro

ripl. Baroni Gianfranco in fallimento;

Oggetto:
Irpef. Reddito di
partecipazione. Società-soci. Annullamento dell’accertamento a carico della Società. Conseguenze.

– intimato —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
(Genova), Sez. 07, n. 120/07/08 del 7 novembre 2008, depositata il 26 novembre 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 giugno 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
(,,

Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’addebito per trasparenza di un maggior reddito di partecipazione a carico di Baroni Gianfranco in ragione dell’accertamento di maggiori imponibili per l’anno 1999 nei confronti della società
di persona Pegasus s.a.s. di Baroni Gianfranco Sz C. della quale il contribuente era socio accomandatario e insieme ad essa era stato dichiarato
fallito.

Data pubblicazione: 21/07/2015

ne con i -avvenuto aceognmento del ricorso proposto dalla società. L’appello proposto dall’amministrazione, che eccepiva tra l’altro il difetto di

legittimazione processuale del curatore privo di assistenza tecnica, era rigettato con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’ammini-strazione
propone ricorso per cassazione con tre motivi. L’intimata curatela non si
è costituita.
MOTIVAZIONE

Per la definizione del ricorso assume valore decisivo il fatto che questa
Corte con ordinanza n. 23904 del 2011 ha rigettato l’impugnazione proposta dall’amministrazione avverso la sentenza n. 122/07/2008 con la quale
la CTR di Genova aveva annullato l’avviso di accertamento di maggiori
ricavi ai fini IVA e IRAP per l’anno 1999 nei confronti della società Pegasus s.a.s. di Baroni Gianfranco & C., che aveva costituito ragione
dell’addebito per trasparenza al socio Baroni Gianfranco di un maggior
reddito di partecipazione, oggetto del presente giudizio.
La conseguenza della suddetta pronuncia è la formazione del giudicato —
che questa Corte può accertare d’ufficio, derivando detto giudicato da
una ordinanza della stessa Corte (v. Cass. n. 8614 del 2011) — in ordine
all’annullamento dell’avviso di accertamento di maggiori imponibili a carico della società. Ciò determina il venir meno delle ragioni giustificatrici
dell’avviso di accertamento — maggior reddito di partecipazione del socio
accomandatario nella predetta società Pegasus — stante che tale accertamento non risulta fondato, da quanto emerge nel ricorso in esame e dalla
sentenza impugnata, su autonome ragioni, né il ricorso del socio risulta
fondato, per quanto si ricava dalle medesime basi documentali, su motivi
personali che non siano quelli già enunciati dalla società a sostegno del
proprio ricorso.
Pertanto, il ricorso in esame deve essere rigettato.
zione della
mancata costituparte intimata nonimpone una pronuncia’ le spese.
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del
Il Consigliere estensore

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