Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15308 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15088-2016 proposto da:

M.A., P.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

BERSANI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIORGIO SCISCA;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO

BRIGUGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1514/2014 del TRIBUNALE di MESSINA, depositata

il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

M.A. e P.A. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi (violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), notificato il 10 giugno 2016, avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Messina il 30 giugno 2014 su domanda del Condominio (OMISSIS), essendo stata dichiarata l’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 348-bis e dell’art. 348-ter c.p.c., con ordinanza della Corte d’Appello di Messina del 10 dicembre 2015, che gli stessi ricorrenti indicano in ricorso come comunicata loro in pari data.

Il Condominio Residenza Paradiso si difende con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso per sua tardività.

Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, facendo questione, tra l’altro, dell’inammissibilità del controricorso per nullità della procura alle liti, mancata specificazione del nome dell’amministratore del Condominio Residenza Paradiso nell’epigrafe dell’atto ed illeggibilità della sottoscrizione apposta dallo stesso in calce al mandato. Il rilievo appare fondato, in quanto, non essendo la firma leggibile nè desumibile dal controricorso il nome del conferente, rimane impossibile controllare il collegamento dell’ignoto firmatario con il Condominio, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e quindi la fonte dello stesso potere di rappresentanza. Ciò induce a far uso dei poteri previsti dall’art. 182 c.p.c., comma 2, (nel testo applicabile “ratione temporis”, anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009), assegnando al Condominio controricorrente un termine per la regolarizzazione della sua costituzione nel giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, 19/04/2010, n. 9217, n. 4248/16).

PQM

 

La Corte assegna al controricorrente Condominio Residenza Paradiso termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la regolarizzazione della sua costituzione e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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