Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15307 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15307 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale
dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —

Contro
Cavazzuti Andrea, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 22,
presso l’avv. Sergio Russo, che, unitamente all’avv. Gianfranco Paneri lo
rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
(Genova), Sez. 07, n. 125/07/08 del 7 novembre 2008, depositata il 26 novembre 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 giugno 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.
FATTO E DIRTTTO

Letto il ricorso concernente un accertamento ai fini Irpef per maggior
reddito di partecipazione nella società Pegasus S.a.s. di G. Baroni & C. in
fallimento;
Letto il controricorso e la memoria depositata dal controricorrente;

Oggetto:
Irpef. Reddito di
partecipazione. Rinuncia al ricorso.

Data pubblicazione: 21/07/2015

9

Letto l’istanza depositata dall’Avvocatura Generale dello Stato con la
quale si dichiara di rinunciare al ricorso sulla base della nota n. 26859 del
6 novembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate nella quale era evidenziato la
non più utile prosecuzione del giudizio in ragione del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato l’avviso di accertamento a carico
della società Pegasus S.a.s. di G. Baroni & C. in fallimento;
Ritenuto che in ragione delle modalità di definizione della controversia e
della mancanza di osservazione da parte del controricorrente appare giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio de

ugno 2015.

A

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