Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15307 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 31/05/2017, dep.20/06/2017),  n. 15307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11519-2016 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato UMBERTO PALUMBO;

– ricorrenti –

e contro

T.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ITALO TOMASSONI;

– controricorrente –

e contro

T.L., TA.GU.;

– intimati –

nonchè

sul ricorso 11519-2016 proposto da:

T.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato ITALO TOMASSONI;

– ricorrente incidentale –

contro

B.M., T.L., TA.GU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 184/2016 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata

il 12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Notaio B.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi (violazione della L. n. 89 del 1913, art. 78 e degli artt. 2946, 2956 e 2959 c.c.; omessa motivazione sull’eccezione di prescrizione estintiva e omesso esame di fatto decisivo) avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 184/2016 del 12 gennaio 2016.

T.G. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale in due motivi (per violazione degli artt. 269 e 91 c.p.c. e per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111Cost.). Rimangono intimati, senza svolgere difese, Ta.Gu. e T.L..

Ritenuto che il ricorso principale potesse essere accolto per manifesta fondatezza, rimanendo assorbito il ricorso incidentale, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

T.G. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ritiene che non ricorra l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso principale, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1, sicchè la causa va rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione seconda civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2 della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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