Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15307 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/07/2020), n.15307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23762/2015 proposto da:

M.C., G.C., M.B.,

M.M., in qualità di eredi di M.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 29, presso lo studio

dell’avvocato MARINA MILLI, rappresentati e difesi dagli avvocati

MAURIZIO NOVARO, NICLA TALLONE;

– ricorrenti –

contro

GI.PA., rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI PIETRO

SANNA;

– controricorrente –

e contro

GI.AR., GI.CA., GI.GA.,

GI.GI., GI.LU., MA.AN.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1018/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 22/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Savona – sez. distaccata di Albenga, con sentenza n. 25 del 2007, rigettò l’azione proposta da M.R. nei confronti di Gi.Ma., Gi.Ar., Gi.Lu., Gi.Gi., Gi.Ga. e Ma.An.Ma., per l’accertamento dell’acquisto per usucapione di servitù di passaggio in favore del fondo di sua proprietà – sito in Comune di (OMISSIS), censito al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS) – e a carico del fondo di proprietà dei convenuti (mapp. (OMISSIS)), nonchè per ottenere il ripristino delle distanze legali, in assunto violate da una porzione del fabbricato di proprietà di Gi.Ma., oltre al risarcimento del danno.

2. La Corte d’appello di Genova, adita in via principale da M.R. e in via incidentale da Gi.Ar., con sentenza pubblicata il 22 luglio 2014, ha confermato la decisione.

2.1. Per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha rilevato l’improponibilità dell’eccezione formulata dall’appellante principale, riguardo alla mancanza di procura alle liti del difensore di Gi.Ar.; ha ritenuto non provato il passaggio continuativo, pacifico ed ininterrotto sul fondo di proprietà dei convenuti, ed infine, quanto alla denuncia di violazione delle distanze legali, ha rilevato che la prescrizione contenuta nel PRG del 1996 non trovava applicazione alla costruzione di proprietà Gi., che era risaliva all’anno 1994.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso G.C., M.B., M.M. e M.C., in qualità di eredi di M.R., sulla base di cinque motivi. Hanno resistito con controricorso Gi.Ar., Gi.Ca., Gi.Ga., Gi.Lu., Gi.Gi. e Ma.An.Ma.. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., nonchè nullità della sentenza e del procedimento sull’assunto che fosse inesistente la procura alle liti spesa nel giudizio di appello dal difensore di Gi.Ar..

1.1. La doglianza è inammissibile.

La ratio decidendi della decisione della Corte territoriale risiede nella rilevata tardività della questione della carenza di procura alle liti del difensore di Gi.Ar., che non aveva costituito motivo di gravame ed era stata prospettata soltanto negli scritti finali. I ricorrenti non censurano utilmente tale ratio, in quanto non dimostrano di avere posto la questione con i motivi di appello, mentre sollecitano un accertamento in fatto – e cioè la verifica del rilascio di valida procura da parte di Gi.Ar. al difensore costituito in appello – che è inammissibile in sede di legittimità (ex multis, Cass. 08/02/2016, n. 2443; Cass. 05/05/2006, n. 10319).

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per contestare che la Corte d’appello avrebbe reso una motivazione apparente, illogica e comunque inidonea a fornire adeguato sostegno alla decisione adottata, e ciò a causa della non corretta interpretazione delle risultanze probatorie.

2.1. La doglianza è inammissibile poichè è diretta a censurare l’apprezzamento del materiale probatorio, e quindi si risolve nella critica alla motivazione resa dalla Corte d’appello che non è sussumibile nella violazione dell’art. 132 c.p.c.. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, si verifica soltanto in caso di mancanza grafica della motivazione, o di motivazione del tutto apparente, oppure di motivazione perplessa od oggettivamente incomprensibile, oppure di manifesta e irriducibile sua contraddittorietà e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima mediante confronto con le risultanze probatorie.

2.2. Nella specie, la Corte d’appello ha dato conto di tutte le risultanze probatorie – dichiarazioni testimoniali, CTU e documentazione fotografica annessa – ed è pervenuta alla conclusione che, per un verso, non poteva dirsi raggiunta la prova dell’acquisto per usucapione della servitù di passaggio e, per altro verso, che non sussisteva violazione delle distanze legali, per essere la costruzione denunciata anteriore all’entrata in vigore del PRG invocato. La motivazione è dunque esistente, comprensibile ed anche dotata di plausibilità, e non può essere oggetto di sindacato in questa sede.

3. Con il terzo motivo è denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, comprovato dalle risultanze della CTU. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che dalla CTU era emersa l’esistenza sul fondo Gi. di un originario tracciato, percorribile anche con mezzi agricoli, che si sarebbe creato per effetto della caduta ovvero demolizione di un muro di confine, e che tale tracciato sarebbe stato successivamente ridotto a mezzo del posizionamento di due transenne di legno, distanti tra loro 90 cm. In ciò, peraltro, sarebbe consistita la turbativa al possesso lamentata dal ricorrente con l’atto di promovimento del giudizio di primo grado.

3.1. La doglianza risulta inammissibile giacchè i ricorrenti non chiariscono la decisività del fatto in assunto pretermesso dalla Corte d’appello – vale a dire come e perchè se si fosse tenuto conto di tale fatto, la domanda di accertamento dell’acquisto della servitù di passaggio per usucapione avrebbe dovuto essere accolta (cfr. la già citata Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014).

4. Con il quarto motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1165 e 2943 c.c. e si contesta che la Corte territoriale erroneamente avrebbe riconosciuto rilievo alle missive inviate da Gi.Ma. al sindaco di Calizzano.

4.1. La doglianza è priva di fondamento.

La Corte d’appello ha evidenziato che le missive inviate dai Gi. e, prima di essi dai loro danti causa, al Sindaco di Calizzano erano indifferenti ai fini della causa (pag. 9 della sentenza), se non per la parte in cui dimostravano che vi era stata interruzione del passaggio in alcuni giorni specifici. La stessa Corte ha poi attribuito significato alla missiva inviata dai Gi. ai M., nella quale si negava l’esistenza di servitù di passaggio, come in seguito con lettera inviata al legale dei M.. Si tratta di affermazione priva di decisività, poichè alla base del rigetto della domanda vi è il rilievo che non è stata raggiunta la prova del possesso ad usucapionem, e cioè di un’attività continuativa di esercizio del passaggio per il tempo necessario all’acquisto a titolo originario del corrispondente diritto.

5. Con il quinto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e si contesta il rigetto della domanda di condanna dei convenuti all’arretramento del fabbricato insistente sul mappale (OMISSIS), che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato, facendo ricorso a presunzioni prive del carattere della gravità, precisione e concordanza.

5.1. La doglianza è infondata.

Non sussiste all’evidenza il vizio di carenza assoluta di motivazione, denunciabile ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, giacchè la motivazione esiste ed è comprensibile.

La Corte d’appello ha ritenuto, infatti, che il fabbricato Gi. fosse stato costruito prima dell’entrata in vigore del PRG del 1996, che fissava in mt. 5 la distanza dal confine, in quanto in data 20 ottobre 1994 era stata accertata la violazione della concessione edilizia rilasciata ai Gi. per la ristrutturazione del manufatto preesistente.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del presente giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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