Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15307 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

s.r.l. C.T.T. COSTRUZIONI in liquidazione (c.f. (OMISSIS)), in

persona del liquidatore ing. C.R.; S.G.

(c.f. (OMISSIS)), parti entrambe rappresentate e difese in

forza di procura speciale in calce del ricorso in cassazione,

dall’avv. BAGIANTI Antonio ed elettivamente domiciliate presso lo

studio dell’avv. Stefania Pazzaglia in Roma, viale Delle Milizie n.

19;

– ricorrente (proc. 30.068/05) – intimato (proc. 1722/06) –

contro

s.r.l. COSTRUZIONI MECCANICHE VOLPI, in persona del legale

rappresentante pro tempore V.L.; rappresentata e difesa

dall’avv. FLAMINI Pier Luigi, giusta procura a margine del

controricorso con ricorso incidentale, ed elettivamente domiciliata

in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, presso lo studio dell’avv. Guido

Rossi;

– controricorrente (proc. 30.068/05) e ricorrente incidentale (proc.

1722/06) –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, n. 388/04,

pubblicata il 10/12/2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del

25/05/2011 dal Consigliere Dott. Bruno Bianchirli;

Udito il procuratore della parte controricorrente e ricorrente

incidentale avv. Guido Rossi, giusta procura dell’avv. Pier Luigi

Flamini, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento di quello incidentale;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl C.T.T. Costruzioni, con citazione dell’ottobre 1991, propose opposizione contro il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Perugia, con il quale le si era ingiunto di pagare alla s.r.l.

Costruzioni Meccaniche Volpi, L. 41.470.850, oltre accessori e spese, quale residuo corrispettivo per la fornitura di un impianto di stoccaggio della calce dall’uscita del forno alla fase di caricamento dai silos nei camions, completo dell’apparecchiatura per l’aspirazione delle polveri; a sostegno dell’opposizione affermò che il complesso macchinario non aveva fornito le prestazioni promesse, in particolare non avrebbe smaltito efficacemente le polveri di calce. Concluse perchè, revocato il decreto, controparte fosse condannata all’esatta esecuzione del contratto ed al risarcimento dei danni, con compensazione con quanto eventualmente ancora fosse risultato dovuto. L’opposta si costituì eccependo la decadenza da ogni garanzia in quanto il complesso sarebbe stato accettato; chiese ed ottenne di chiamare in causa la srl Situar, tornitrice dell’impianto per lo smaltimento delle polveri. Quest’ultima, costituendosi, negò ogni responsabilità. Nel corso del giudizio si costituì S.G., socio unico ed assegnatario dei crediti della C.T.T. Costruzioni in liquidazione, aderendo alle conclusioni della società opposta.

Il Tribunale di Perugia, con sentenza del giugno 2001 respinse l’opposizione, assumendo che le manchevolezze dell’impianto sarebbero state addebitabili alla C.T.T. Costruzioni avendo la stessa omesso di fornire alla controparte i necessari progetti esecutivi dei macchinari in questione.

La Corte di Appello di Perugia, con sentenza n. 388/2004, respinse l’impugnazione della C.T.T. Costruzioni in liquidazione e dello S., pronunziando nel contraddittorio della Costruzioni Meccaniche Volpi – non essendo stata citata la s.r.l. Simar – sulla base di una motivazione in parte differente da quella adottata dal Tribunale, avendo ritenuto: che tra l’originaria opponente e l’opposta fosse intervenuto un contratto di appalto, con il conseguente obbligo dell’appaltatrice di predisporre i progetti esecutivi dell’impianto industriale; che la denunzia del difettoso funzionamento dei macchinari fosse tempestiva, non potendo identificarsi la presa in consegna dell’opera con l’accettazione della medesima – come tale rendendo irrilevante la successiva denunzia di vizi; che non fosse risolutivo – al fine dell’accoglimento dell’opposizione – il fatto che l’impianto di aspirazione non fosse pienamente efficace, atteso che la calce movimentata nell’impianto di stoccaggio sarebbe stata di “pezzatura” minore di quella descritta nell’ordinativo alla Costruzioni Meccaniche Volpi e che le operazioni di carico del materiale sarebbero state effettuate in violazione alla normativa di settore – D.M. 2 marzo 1987 – prevedente che lo scarico della calce dai silos doveva essere eseguito, a differenza di quanto in realtà accaduto, su autocarri a cassone chiuso – La C.T.T. Costruzioni in liquidazione e lo S. hanno ricorso per la cassazione di tale pronunzia sulla base di tre morivi; la Costruzioni Meccaniche Volpi ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale basato su cinque motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno riuniti, ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 335 c.p.c..

1 – Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione della CTT Costruzioni a proporre ricorso per cassazione in quanto risulta dalla lettura della comparsa di costituzione di S.G. – il cui esame è reso possibile a seguito dell’allegazione della circostanza fattane a fol. 3 del ricorso incidentale ed attenendo alla legittimazione a proporre ricorso – che la stessa fu cancellata dal Registro delle Imprese sin dal gennaio 1999 e quindi nel corso del procedimento di primo grado – definito con sentenza emessa il 25 giugno – 9 agosto 2001; dunque, essendo detta cancellazione intervenuta prima l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, che, modificando l’art. 2495 cod. civ., ha introdotto il principio dell’effetto estintivo immediato come conseguenza della cancellazione della società dal registro delle imprese, svincolandolo dunque dalla persistenza di uno stato di liquidazione o dalla pendenza di un contenzioso, tale effetto estintivo decorreva dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della novella sopra citata, vale a dire dal 1 gennaio 2004.

1/a – Della problematica sopra espressa e della suscettibilità del rilievo di ufficio della causa della carenza di legittimazione della società cancellata è stata fatta espressa menzione in sede di discussione, prima della relazione di causa, così mettendo in grado i procuratori presenti di esercitare, anche su tale argomento, il proprio mandato difensivo.

2 – La parte ricorrente lamenta, con il primo motivo, la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 cod. civ., e segg.; art. 2697 cod. civ., e segg., nonchè del D.M. 2 marzo 1987 e D.M. 12 luglio 1990 (art. 360 c.p.c., n. 5) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)” le norme di cui agli artt. 1065 e 1068 cod. civ., nonchè (l’)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5″: assume in proposito la CTT Costruzioni che la Corte territoriale, in modo contraddittorio, avrebbe dapprima ritenuto la Costruzioni Meccaniche Volpi tenuta a fornire i dettagli costruttivi dell’impianto in quanto appaltatrice, per poi valutare insussistente la dedotta inefficienza dell’ apparecchiatura aspirante per l’uso non corretto dell’impianto di stoccaggio; critica poi la ricorrente il riferimento normativo contenuto della sentenza di gravame al D.M. 2 marzo 1987 e D.M. 12 luglio 1990 quale parametro per giudicare la scarsa diligenza dimostrata da essa deducente nell’esercizio dell’impianto, dal momento che il D.M. del 1987 non avrebbe contenuto previsioni in merito alla necessità di scarico in cassoni chiusi mentre tale indicazione sarebbe stata introdotta solo con il D.M. del 1990;

afferma altresì la CCT Costruzioni che la Corte distrettuale neppure avrebbe considerato che la tipologia dell’impianto, così come progettato e realizzato dalla Costruzioni Meccaniche Volpi, non avrebbe consentito un uso diverso da quello che in concreto se ne era fatto, così da pervenire alla conclusione che il preteso cattivo funzionamento dell’impianto sarebbe stato da addebitare ad un errore di progettazione.

Il motivo è, in parte infondato ed in parte inammissibile.

2/a – Non si ravvisa invero alcuna contraddizione nel ragionamento della Corte territoriale in quanto il predicare l’obbligo della Costruzioni Meccaniche Volpi di ben progettare l’impianto non voleva per ciò solo significare che se lo stesso non aveva soddisfatto le esigenze del cliente ciò sarebbe dipeso da un’erronea impostazione costruttiva e quindi da un inadempimento della fornitrice del macchinario: del tutto legittimo era allora in via logica – nei limiti quindi dello scrutinio di legittimità – affermare che il cattivo funzionamento dell’apparato destinato all’aspirazione delle polveri di calce sarebbe dipeso da un erroneo utilizzo dei macchinare.

2/b – In secondo luogo – e in via più generale – il motivo difetta della caratteristica dell’autosufficienza in quanto le critiche mosse dalla ricorrente presuppongono tutte una certa interpretazione dei reciproci obblighi nascenti da un accordo negoziale il cui contenuto non e stato però riprodotto, rendendo impossibile uno scrutinio da parte della Corte.

2/c – Contraddittoria appare altresì l’intera argomentazione del ricorrente là dove, riconosce che l’obbligo di utilizzare cassoni chiusi per lo scarico della calce sarebbe stato introdotto solo nel 1990, quando appare attestato che l’ordine relativo alla fornitura del macchinario sarebbe stato confermato nell’aprile dello stesso anno e la consegna del medesimo sarebbe avvenuta nel dicembre successivo.

2/d – Inammissibile è infine la parte di argomentazione del mezzo in esame, che interessa gli aspetti tecnici dello smaltimento delle polveri – al fine di pervenire alla conclusione che la progettazione dell’impianto così come realizzato avrebbe dovuto tener conto della pratica impossibilità, all’epoca, di trasportare le polveri in maniera differente da quella in concreto effettuata – sia per la ricordata violazione del principio di autosufficienza sia perchè tutto il ragionamento trae spunto da rapporti con terzi – la società Edilcalce, committente alla CCT Costruzioni dell’intero impianto di stoccaggio – che attengono al merito della controversia e quindi alla scelta valutativa delle emergenze istruttorie operata, con motivazione – come visto – sufficiente dal giudice del gravame.

3 – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 c.c., e segg., art. 2697 c.c., e segg. e art. 1362 c.c., e segg. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)” assumendo che la Corte distrettuale avrebbe formulato l’erroneo giudizio di riconducibilità del difettoso funzionamento dell’impianto di aspirazione della calce ad un uso improprio dello stesso, a cagione di una non condivisibile interpretazione delle obbligazioni nascenti dal contratto di fornitura.

3/a – il motivo è inammissibile sia perchè non vengono specificate le violazioni alle regole di ermeneutica – genericamente richiamate con riferimento all’art. 1362 c.c., e segg. – sia anche perchè, violando il principio di autosufficienza, non è riportato il testo della commessa alla Costruzioni Meccaniche Volpi nè gli allegati tecnici alla medesima; del pari non consentita in sede di legittimità, al di fuori di un vizio di motivazione, nel motivo genericamente indicata come “insufficiente”, è la censura alla sentenza di appello là dove riproduce le conclusioni del CTU senza riportarne l’intero iter argomentativo, con riferimento oltretutto all’elaborato di un proprio tecnico di parte, del pari non riprodotto per intero.

4 – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 1655 cod. civ. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)” deducendo che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso che la società Costruzioni Meccaniche Volpi avesse riconosciuto i vizi dell’impianto: assume in contrario che dall’esame del verbale della riunione tra i legali rappresentati delle parti avvenuta in 18 maggio 1991 – avente ad oggetto la verifica della funzionalità dell’impianto – sarebbe emerso in modo incontestabile l’impegno dell’appaltatrice a porre rimedio all’errore di realizzazione del macchinario, assumendosi così una nuova obbligazione di garanzia.

4/a – La censura è inammissibile non solo per la più volte richiamata violazione del principio di autosufficienza – mancando la riproduzione completa del contenuto del verbale quanto perchè, non deducendosi alcun vizio nell’interpretazione del preteso impegno negoziale da parte del giudice dell’appello, la ricorrente ne ripropone una diversa lettura, sollecitando la Corte ad un non consentito riesame del merito, pur in presenza di motivazione congrua e non contraddittoria.

6 – Il ricorso incidentale è inammissibile per carenza di interesse, che sarebbe nato solo se si fosse accolto il ricorso principale (cfr.

fol 20 del ricorso incidentale”…in accoglimento, occorrendo, del ricorso incidentale…”).

7 – Parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità del ricorso della srl CTT Costruzioni in liquidazione; rigetta il ricorso principale di S.G.; dichiara l’inammissibilità di quello incidentale; condanna il ricorrente principale S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

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