Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15307 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38368-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.P.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al controricorso, dagli avv.ti Giampiero IGNAZZI e Maria Maddalena

IUSPA, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Laura

Mantegazza, n. 24, presso Marco GARDIN;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1401/22/2019 della Commissione tributaria

provinciale della PUGLIA, Sezione staccata di LECCE, depositata in

data 06/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 11/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo nel giudizio di impugnazione proposto da D.P.R. avverso tre intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, e le prodromiche cartelle di pagamento, che il contribuente sosteneva non essergli mai state notificate, la CTR accoglieva l’appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sostenendo che “le intimazioni di pagamento hanno natura di atti di precetto che, qualora non ottemperati entro il termine di cinque giorni dalla notifica, diventano titolo giuridicamente idoneo per l’avvio dell’esecuzione forzata”, ma “nel caso in cui quest’ultima non venga intrapresa, l’intimazione diviene inefficace senza che abbia l’ulteriore effetto di interrompere o allungare i termini di prescrizione riferiti al credito”.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate – Riscossione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica con controricorso il solo contribuente, restando soltanto intimata l’Agenzia delle entrate.

Va preliminarmente preso atto dell’annullamento d’ufficio da parte dell’Agenzia delle entrate – Riscossione delle cartelle di pagamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), ricomprese tra quelle oggetto di originaria impugnazione da parte del contribuente e successivo provvedimento di discarico amministrativo in forza del disposto di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 4 convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018.

Venendo al merito, con il primo motivo di ricorso I’ADER deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR negato efficacia interruttiva della prescrizione alle intimazioni di pagamento notificate al contribuente nonostante quest’ultimo non avesse mai dedotto tale circostanza.

Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, art. 480 c.p.c., del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20 e della L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 197, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata che aveva negato efficacia interruttiva della prescrizione all’intimazione di pagamento.

Tale ultimo motivo va esaminato preliminarmente, in applicazione del principio della “ragione più liquida”, essendo idoneo a risolvere anche la questione posta con il primo motivo.

Il motivo è fondato e va accolto in quanto l’affermazione della CTR, secondo cui l’intimazione di pagamento non sarebbe atto idoneo ad interrompere la prescrizione è manifestamente errata.

Infatti, è fermo principio giurisprudenziale quello secondo cui va senz’altro riconosciuta l’idoneità a produrre gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all’art. 2943 c.c., all’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, quale atto della sequenza procedimentale specificamente contenente “l’intimazione ad adempiere” entro il termine di giorni cinque dalla notifica dell’atto (cfr. Cass. n. 1658 del 2013; Cass. n. 9120 del 2009; Cass. n. 2227 del 2018).

Trattasi di effetto (di interruzione della prescrizione del diritto) che, diversamente da quanto sostenuto dai giudici di appello, prescinde del tutto dalle modalità cui è subordinato l’inizio della procedura esecutiva, essendo imposto all’agente della riscossione di reiterare l’atto amministrativo “tipico” del procedimento (“avviso di intimazione ad adempiere”) tutte le volte in cui si sia determinata un’interruzione temporale superiore all’anno nello svolgimento della sequenza procedimentale prima dell’inizio della procedura espropriativa.

Conclusivamente, va accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e, conseguentemente, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla competente CTR che provvederà a riesaminare il merito della vicenda processuale e a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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