Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15306 del 25/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 25/07/2016), n.15306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22923-2013 proposto da:

Z.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata presso la

CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato CLARA MENICHELLA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (80078750587), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso unitamente dagli

Avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1931/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI del

29/4/2013, depositata il 21/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/3/2016 dal Consigliere Relatore4 Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato CLEMENTINA PULLI, difensore del controricorrente,

che si riporta ai motivi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

“Con sentenza n. 1931/2013 depositata in data 21 giugno 2013, la Corte di appello di Bari, decidendo sul gravame proposto dall’I.N.P.S., in riforma della decisione del Tribunale di Lucera, dichiarava il diritto di Z.A. ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità (richiesto con domanda del 17/6/2008) con decorrenza dall’1/1/2009 (potendo solo a tale data dirsi sussistente il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda).

Avvero tale sentenza Z.A. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S..

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in connessione con il D.L. n. 98 del 2001, art. 38, comma 3, conv. in L. n. 111 del 2011 e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Lamenta che la Corte territoriale non abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame nonostante l’appellante non avesse formulato alcuna dichiarazione di valore della controversia.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed in ogni caso è manifestamente infondato.

Occorre, infatti, rilevare che quando, come nel caso di specie, si denuncia un vizio che attiene alla corretta applicazione di norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito, lo stesso ricade nella previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e non può essere formulato come violazione di legge ovvero omessa motivazione.

In ogni caso, anche a prescindere dalla configurazione formale della rubrica del motivo ed avuto riguardo all’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura, il motivo non merita accoglimento.

Secondo la tesi del ricorrente l’I.N.P.S. avrebbe dovuto dichiarare in sede di appello “il valore della prestazione” ai sensi del nuovo testo dell’art. 152 disp. att. c.p.c.. Infatti il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (conv. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111) ha aggiunto all’art. 152 il periodo “A tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilità di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo” (art. 38).

Come da questa Corte già affermato, contrariamente a quanto suppone la ricorrente, si tratta di onere riferito al solo ricorso introduttivo del giudizio e non anche a quelli concernenti i gradi successivi al primo: ciò è reso evidente dalla lettura del citato periodo in chiave a quello che immediatamente lo precede (che a sua volta era stato inserito in occasione della precedente novella dell’art. 152 disp. att. c.p.c., realizzata con la L. n. 69 del 2009, art. 52, comma 6, che così recita: “Le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice nei giudizi per prestazioni previdenziali non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio”. Quest’ultima disposizione, con il contenimento delle spese di lite in misura non superiore al valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio, mirava a deflazionare l’accesso alla tutela giudiziaria e a prevenire sostanziali abusi del processo, non di rado strumentalizzato al fine di ottenere importi per spese legali superiori al valore della controversia, tanto che in tali evenienze l’interesse alla lite – di fatto – non risiedeva più nella prestazione previdenziale in sè (magari di ammontare irrisorio), ma nelle (maggiori) spese conseguibili all’esito di causa ex art. 91 c.p.c., comma 1. Tale rimedio risultava, però, monco senza la contestuale previsione dell’onere, per l’attore, di dichiarare l’esatto valore della prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l’importo nelle conclusioni dell’atto introduttivo di lite; la lacuna è stata, dunque, colmata con l’aggiunta – nel corpo del cit. art. 152 disp. att. c.p.c. – di un ultimo periodo, perfettamente in chiave al precedente (come dimostra l’incipit “A tal fine…”), che ha reso immediatamente verificabile da parte del giudice l’esatto ammontare del valore di causa e, in tal modo, il limite massimo delle spese liquidabili all’esito del giudizio (cfr. Cass. 17 marzo 2015, n. 5292; Cass. 8 gennaio 2015, n. 84; Cass. 21 maggio 2013, n. 12439).

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli arti. 416 e 437 c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5). Lamenta che la Corte territoriale abbia consentito l’ingresso nel giudizio di appello di documentazione dell’I.N.P.S. mai prodotta durante la fase di primo grado.

Il motivo è manifestamente infondato.

Giova infatti evidenziare che l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata anche di ufficio dal giudice, e che la sua negazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto, in quanto integra una “mera difesa” e non una “eccezione in senso proprio”, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., ed è perciò idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere-dovere del giudice di accertare con i propri poteri ufficiosi l’eventuale carenza del suddetto requisito (Cass. 2 gennaio 2002, n. 2; Cass. 5 giugno 2003, n. 9005; Cass. 18 marzo 2014, n. 6264). Nella specie, si rileva dalla sentenza impugnata che la sussistenza del requisito contributivo era stata già contestata dall’I.N.P.S. nel corso del giudizio di primo grado e che la stessa appellata aveva riconosciuto l’esistenza di una contribuzione piena solo per gli anni 2006, 2007 e 2008.

Ciò evidentemente imponeva quell’approfondimento istruttorio rispetto al quale non può porsi alcuna questione di preclusione o decadenza processale a carico della parte.

Per quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c..

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Conseguentemente il ricorso va rigettato.

5 – Alla fattispecie è applicabile la disciplina delle spese di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 conv. – con modificazioni – nella L. 24 novembre 2003, n. 326 trattandosi di procedimento avviato successivamente al 2 ottobre 2003. L’art. 152 disp. Att. c.p.c., nel testo modificato dal suddetto art. 42, comma 11, dispone che: “L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente”. Tale norma si interpreta nel senso che l’onere autocertificativo imposto alla parte ricorrente deve essere assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nelle fasi successive, valendo, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti che facciano venire meno le condizioni di esonero (cfr. ex plutimis, Cass. n. 16284/2011; v. pure ex multis, Cass. n. 10875/2009; Cass. n. 17197/2010; Cass. n. 13367/2011). L’odierna ricorrente non ha allegato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, di avere provveduto al suddetto onere autocertificativo (in termini, sull’onere di autosufficienza in relazione alla dichiarazione di esonero dalle spese, cfr. Cass. n. 9471/2014, Cass. n. 9470/2014, Cass. n. 9469/2014); pertanto, difetta uno dei presupposti per l’esonero dal pagamento delle spese di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.. Di conseguenza, le spese sono regolate secondo il principio della soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in favore della parte resistente.

6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 del 2012), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

Essendo il ricorso in questione integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA