Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15306 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15306 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Romano Pasquale, elettivamente domiciliato in Roma, via Idelbrando
Goiran 23, presso l’avv. Giancarlo Contento, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente —

Contro
Equitalia Polis S.p.A. — Agente per la Riscossione per la Provincia di
Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore,
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania (Napoli), Sez. 46, n. 146/46/08 del 27 maggio 2008, depositata il 18
settembre 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 giugno 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Giancarlo Contento per la parte ricorrente;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria sulla quota di 1/2 di proprietà del contribuente circa un immobile in
Napoli per omesso pagamento di sei cartelle riguardanti contributi vari.
Il contribuente eccepiva l’omessa notifica delle cartelle in questione (in
realtà l’eccezione riguardava una supposta inesistenza di notifiche eseguite in violazione delle regole alla stessa operazione relative), la decadenza

Oggetto:
Iscrizione ipotecaria.
Omesso pagamento
cartelle. Decadenza.
Prescrizione. Artt. 25
d.P.R. n. 602 del
1973 e 28 L. n. 689
del 1981.

Data pubblicazione: 21/07/2015

della pretesa tributaria ex art. 25, d.P.R. n. 602 del 1973 per la tardiva
notifica delle cartelle, la prescrizione quinquennale ai sensi dell’art. 28
della I. n. 689 del 1981 e infine l’inesistenza della pretesa azionata dal
concessionario.
La Commissione adita rigettava il ricorso, affermando la ritualità della
notifiche delle cartelle eseguite a familiare o con la forma per irreperibili
con successivo deposito alla casa comunale. La decisione era confermata
in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale il contribuente

costituito.
MOTIVAZIONE

Con il primo motivo, il contribuente deduce l’inesistenza della notifica
delle cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria sulla base della ritenuta violazione degli artt. 26, d.P.R. n. 602 del 1973, 60, d.P.R. n. 600 del
1973 e 140 cod. proc. eiv.
Il motivo — ove anche si volesse prescindere dai profili di inammissibilità
che lo contraddistinguono per la formulazione di un quesito di diritto generico ed astratto, che potrebbe riguardare una qualsiasi altra vertenza
simile a quella in esame — è infondato. Le argomentazioni sviluppate nel
motivo circa le ragioni per le quali le diverse notifiche eseguite dovrebbero essere ritenute inesistenti (a familiari, ma nel domicilio di questi, ad
addetti alla casa, ma in realtà non tali, notifica con il rito degli irreperibili
nei confronti di destinatario temporaneamente assente e senza il rispetto
della disposizioni di rito), fanno, se vere, tutte riferimento ad ipotesi non
di inesistenza, bensì di nullità della notificazione: questa Corte ha rilevato
che «è inesistente la notificazione eseguita in luogo non avente alcun collegamento con il destinatario ovvero nel caso in cui sia stata omessa la
consegna dell’atto da notificare, mentre è nulla quando essa, nonostante
l’inosservanza di formalità e di disposizioni di legge, sia, comunque, materialmente avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona e luogo avente un q-ualche riferimento con il destinatario della notificazione»
(Cass. n. 28285 del 2013). Per far valere tale nullità il contribuente avrebbe dovuto impugnare le cartelle, ma non l’ha fatto. Ma c’è di più: a)
in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso il ricorrente avrebbe
dovuto riportare nel ricorso le contestate relate di notificazione in modo
che il giudice di legittimità potesse prenderne direttamente cognizione; b)
il ricorrente omette di indicare anche quali mezzi di prova avesse dedotto
in giudizio per dimostrare che quanto da lui sostenuto (mancanza di convivenza con il familiare cui era stato consegnato l’atto, mancanza di rapporto che giustificasse la dichiarazione del ricevente di essere addetto alla
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propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il concessionario non si è

casa, temporaneità della propria assenza dal luogo di destinazione della
notifica) corrispondesse ad una realtà fattuale.
Con il secondo motivo, il contribuente lamenta che il giudice di merito
non abbia affermato l’inesistenza del potere impositivo relativamente ad
una iscrizione ipotecaria eseguita in assenza dei presupposti, stante
l’inesistenza della notifica delle cartelle, ma abbia, invece, affermato
l’improponibilità delle eccezioni inerenti la decadenza e la prescrizione
della pretesa reclamata nelle sei cartelle sottostanti all’ipoteca, in quanto

ormai divenute definitive per omessa impugnazione.
11 motivo, per il quale possono ripetersi le medesime considerazioni già
svolte relativamente al primo motivo in punto di ammissibilità per astrattezza del quesito di diritto formulato, è infondato per le stesse ragioni dapprima argomentate in ordine alla mancata impugnazione delle cartelle e alla mancata prova delle deduzioni relative alla pretesa inesistenza
della notifiche di quest’ultime.
Con il terzo motivo, il contribuente censura la sentenza impugnata per
vizio di motivazione in quanto essa non avrebbe riportato e descritto tutte le eccezioni formulate dal ricorrente, né avrebbe compiutamente esaminato i motivi in fatto e in diritto dedotti dal medesimo, omettendo, infine, di pronunciarsi in merito alla violazione dell’onere probatorio gravante sul concessionario per la mancata produzione delle cartelle contestate.
Il motivo, che peraltro manca del momento di sintesi indispensabile ai fini della relativa inammissibilità, non è fondato, in quanto il giudice di
merito ha dato conto pienamente, con apprezzabile sintesi, l’intero svolgimento della vicenda processuale, riportando le posizioni espresse dalle
parti nel giudizio.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Non occorre provvedere sulle
spese in ragione della mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio
Il Consigliere estensore Il Pr

le medesime andavano contestate in sede di ricorso avverso tali cartelle,

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