Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15306 del 20/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.20/06/2017),  n. 15306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29716-2015 proposto da:

SOCIETA’ AGRICOLA CIPRIANA SRL, in persona del legale rappresentante,

FABIANI CARLUCCIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BONOMI;

– ricorrenti –

contro

ASL della PROVINCIA di BERGAMO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 654/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La-Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il 28 maggio 2015, ha rigettato l’appello proposto da Società Agricola Cipriana s.r.l. e da C.F. avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 977 del 2011, e nei confronti dell’ASL della Provincia di Bergamo.

2. La Corte d’appello ha confermato il rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione con cui la suddetta ASL ha sanzionato la società ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 158 del 2006, art. 14, comma 3, lett. a), per avere commercializzato un animale al quale erano stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati. Secondo la Corte territoriale, la norma citata trova applicazione non soltanto nell’ipotesi in cui l’animale sia stato trattato con sostanze vietate quindi non prescrivibili, ma anche in caso di trattamento con sostanze prescrivibili in astratto e in concreto non prescritte dal veterinario, come era accaduto nella specie.

3. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Società Agricola Cipriana s.r.l. e C.F. sulla base di un motivo, anche illustrato da memoria. Non ha svolto difese l’intimata.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

5. Il Collegio rileva che non sussiste evidenza decisoria, e pertanto il ricorso deve essere trattato alla pubblica udienza.

PQM

 

La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza della Sezione seconda.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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