Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15306 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/07/2020), n.15306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6445/2016 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RICCARDO ROBUSCHI;

– ricorrente –

contro

V.E.;

– intimato –

avverso il provvedimento relativo al RG N. 12478/2014 del TRIBUNALE

di PADOVA, depositato il 25/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel corso del giudizio proposto da M.A. per opporsi al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di oneri condominiali a favore del (OMISSIS), il Tribunale di Padova, con Decreto del 21 maggio 2014, dispose l’espletamento di consulenza affidando l’incarico al geom. V.E., al quale liquidò la somma di Euro 1.636,60 a titolo di compenso.

2. Proposta da M.A. opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, il Tribunale ha ridotto ad Euro 1.570,00, oltre accessori il compenso del CTU.

3. Per la cassazione del provvedimento di liquidazione M.A. ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, sulla base di un motivo. Il ricorso è stato notificato al geom. V. e al (OMISSIS), che non hanno svolto difese in questa sede. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del D.M. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 11 e 12, nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Il ricorrente assume che il Tribunale avrebbe erroneamente scisso l’attività eseguita dal CTU e calcolato il compenso sia in relazione all’attività di stima dei costi di ripristino sia in relazione all’accertamento dello stato dei luoghi e dei danni, applicando ambedue i criteri di liquidazione dettati dalle disposizioni di cui si denuncia la violazione.

2. La doglianza è infondata.

2.1. Nel provvedimento impugnato il giudice dell’opposizione ha evidenziato che il CTU aveva eseguito due distinti accertamenti nell’ambito del quesito unitario, e di conseguenza ha liquidato il compenso applicando i criteri previsti per ciascuno dei due accertamenti.

La decisione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che afferma con orientamento consolidato che, ai fini della liquidazione degli onorari del consulente tecnico di ufficio, deve aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e, ove si tratti di accertamento plurimo ancorchè in base ad incarico unitario è legittima la liquidazione degli onorari effettuata sommando quelli relativi a ciascuno dei distinti accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 27/10/2014, n. 22779; Cass. 23/03/2007, n. 7186).

2.2. Nella specie, come riferito dallo stesso ricorrente, l’incarico comprendeva sia la verifica dello stato dei luoghi, finalizzata ad accertare la sussistenza dei danni lamentati dall’attore conseguenti ai lavori che erano stati eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, sia la quantificazione del costo di riparazione.

2.3. Non è pertinente il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che, con riferimento all’indagine demandata al CTU in controversie in materia di appalto, ha individuato un rapporto di genere a specie tra il D.M. n. 115 del 2002, artt. 11 e 12 (ex plurimis, Cass. 18/09/2009, n. 20235)

3. Il ricorso è rigettato senza pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva degli intimati. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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