Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15306 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 38308-2019 R.G. proposto da:

C.M., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Vincenzo TARANTO presso il cui

indirizzo PEC vincenzo.taranto.pec.ordineavvocaticatania.it è

elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

COMUNE di ACI CASTELLO, in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4567/12/2019 della Commissione tributaria

provinciale di CATANIA, depositata in data 02/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 11/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo nel giudizio di ottemperanza proposto da C.M., D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, nei confronti del Comune di Aci Castello per il rimborso delle somme versate per TARSU con riferimento a diversi anni d’imposta ed al medesimo spettanti a seguito della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania n. 409/12/2018, depositata in data 26/06/2018 e passata in giudicato, che aveva annullato un preavviso di fermo e le prodromiche cartelle di pagamento, la predetta Commissione dichiarava inammissibile l’ottemperanza sul rilievo che la parte contribuente aveva ricevuto un rimborso di 6.387,65 Euro, non ripetibile, e che pertanto non poteva pretendere altri rimborsi.

Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimata.

Il primo motivo, con cui viene dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente è infondato e va rigettato, atteso che la CTP ha espresso una ben chiara ratio decidendi, ovvero che il contribuente non avesse diritto ad ottenere, una volta accettato un rimborso parziale, le ulteriori somme spettantegli, che seppur giuridicamente errata, per come si dirà esaminando gli altri motivi di ricorso, è comunque idonea a dare conto delle ragioni della decisione assunta, sicchè deve escludersi l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232/2016 cit.).

Sono invece fondati il secondo e terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 112 c.p.c. (secondo motivo) e la violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. (terzo motivo), censurando la sentenza impugnata per avere i giudici dell’ottemperanza erroneamente ritenuto che l’accettazione da parte del contribuente di un rimborso parziale delle somme al medesimo dovute sulla base della sentenza della CTP di Catania n. 409/12/2008, precludesse il rimborso di importi residui, peraltro pronunciando ultra petita atteso che nemmeno il Comune aveva mai fatto una simile affermazione.

In effetti, la sentenza impugnata, là dove statuisce che la parte contribuente che ha accettato un rimborso parziale spontaneamente effettuato dal debitore (il Comune di Aci Castello) non può pretendere la residua somma, è palesemente errata, sia perchè non risulta, nemmeno dal contenuto della sentenza della CTP, che l’accettazione fosse stata fatta con rinuncia al residuo, sia perchè, muovendo dalla considerazione che il pagamento parziale non consente di ritenere adempiuta la prestazione della cui restituzione trattasi, l’accettazione di un importo inferiore non implica transazione o rinunzia all’importo maggiore, stante la possibilità, desumibile dal disposto di cui all’art. 1181 c.c., di accettazione di un adempimento parziale (arg. da Cass. n. 7528 del 1998).

Ne consegue che, in accoglimento dei predetti due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla competente CTP che provvederà a riesaminare il merito e a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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