Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15305 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 25/07/2016), n.15305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16477-2013 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), società con socio unico, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4961/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

29/5/2012, depositata il 26/6/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

9/3/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale con assorbimento degli altri tre motivi oltre che del ricorso incidentale, non condivisa dal Collegio.

2 – La sentenza attualmente impugnata – in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello di Poste Italiane S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 16 aprile 2007 e in parziale riforma di tale sentenza – confermava la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra P.R. e la società per il periodo 2 ottobre – 31 dicembre 2002 “per esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse all’attuale fase di riorganizzazione dei Centri Rete Postali, ivi ricomprendendo una più funzionale riallocazione del personale sul territorio, nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico nel periodo natalizio” (primo di tre contratti intercorsi tra le parti) e la statuizione di sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato nell’indicato periodo con prosecuzione giuridica dalla relativa scadenza in poi; in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 condannava la società al risarcimento del danno nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi per il periodo fino al ricorso di primo grado nonchè al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo. La Corte territoriale riteneva che il contratto in questione rientrasse nell’ambito della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, che la clausola appositiva del termine fosse generica ed ambigua e come tale non al D.Lgs. n. 368 del 2001, commi 1 e 2 e alle finalità della direttiva 1999/70/CEE cui il suddetto decreto ha dato attuazione e che, nonostante il richiamo agli accordi collettivi, non si evincesse che le indicate esigenze riguardassero l’ufficio di destinazione del lavoratore, che in ogni caso le deduzioni espositive della società e conseguenti richieste istruttorie fossero del tutto inidonee all’assolvimento dell’onere probatorio in merito al luogo, tempo, settore e mansioni ovvero alle posizioni di lavoro relativamente ai quali si era reso necessario addivenire all’assunzione a termine.

Avverso tale sentenza propone ricorso Poste Italiane affidato a cinque motivi.

P.R. resiste con controricorso e svolge altresì ricorso incidentale.

3 – Con il primo motivo e secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1 e 2, e art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, degli artt. 1362 c.c. e ss., degli artt. 1325 c.c. e ss. nonchè omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio Contesta la statuizione con la quale la Corte di appello ha affermato la genericità della clausola appositiva del termine de qua e la sua contrarietà al canone di specificità delle ragioni giustificatrici di tale apposizione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in quanto l’individuazione delle concrete ragioni giustificative dell’apposizione del termine, con riferimento non alla singola posizione lavorativa bensì al settore recapito nell’ambito della Filiale di assegnazione, risultava, nella specie, più che evidente. Sottolinea, inoltre, che la sussistenza delle ragioni legittimanti l’assunzione per cui è causa si evinceva anche dal chiaro riferimento al maggior traffico nel periodo natalizio, del tutto pretermesso dalla Corte territoriale.

4 – Con il terzo e quarto motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 244, 253 c.p.c. e art. 421 c.p.c., comma 2, nonchè insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene che la Corte romana abbia illegittimamente posto a carico della società l’onere di provare le ragioni giustificative dell’apposizione del termine al contratto in oggetto, in assenza di una espressa previsione in tal senso nel D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4 il cui comma 2 contempla un simile onere solo per le ragioni legittimanti una eventuale proroga del contatto a termine. La società, inoltre, sottolinea che la Corte territoriale non ha considerato che la società, seppure non onerata, ha comunque offerto la prova delle esigenze produttive poste a base dell’assunzione a termine con la richiesta di ammissione di prova testimoniale (eventualmente integrabile con l’esercizio dei poteri d’ufficio) e comunque ha insufficientemente motivato circa l’ammissibilità e rilevanza dei capitoli di prova specificamente rivolti a dimostrare tanto l’incidenza dei processi di riorganizzazione del personale anche sull’articolazione produttiva di applicazione del lavoratore quanto l’incremento dei volumi di traffico fatti registrare nel periodo natalizio.

5 – Con il quinto motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e dell’art. 429 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che la società dovesse essere condannata sia all’indennizzo di cui all’art. 32 cit. sia al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del deposito del ricorso ex art. 414 c.p.c..

6 – Con il ricorso incidentale (affidato a quattro motivi) il lavoratore denuncia la nullità in parte qua del procedimento e della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 329 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonchè per violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32. Si duole dell’applicazione da parte della Corte territoriale dell’ins superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010 in presenza di un giudicato interno, per essere divenuta definitiva la statuizione della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni maturate dal 23/2/2005 sino all’effettiva ricostituzione del rapporto detratta la somma di Euro 1.559,81 a titolo di aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, per avere l’impugnazione di Poste Italiane riguardato solo la questione della legittimità del termine apposto al contratto oggetto di declaratoria di nullità.

7 – I primi quattro motivi del ricorso principale – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono manifestamente infondati nei termini di seguito illustrati.

La Corte territoriale ha affermato che la normativa di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001 da un lato svincola il datore di lavoro dall’osservanza di previsioni legali o contrattual-collettive tipiche, rimettendo in definitiva alla sua autonoma individuazione le esigenze (oggettive e quindi pur sempre sindacabili in sede giurisdizionale sotto il profilo dell’an) idonee a giustificare l’apposizione del termine finale; ma dall’altro gli impone di “specificare” già nell’accordo scritto le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive che giustifichino l’apposizione del termine e di dimostrare che le suddette “specifiche” esigenze siano effettivamente sussistenti e abbiano una effettiva efficacia causale rispetto a quella determinata assunzione a termine.

Orbene la Corte di appello ha ritenuto sia che la clausola appositiva del termine non soddisfacesse i requisiti normativamente richiesti, con conseguente nullità della stessa sotto un profilo formale, sia che la società non avesse adempiuto all’onere dimostrativo sulla stessa gravante, essendosi la stessa sostanzialmente limitata a sostenere che l’effettività delle ragioni addotte a giustificazione del termine sarebbe stata provata dagli accordi sindacali richiamati nel contratto, laddove, invece, gli stessi dimostravano soltanto che, sul piano nazionale, vi erano determinate esigenze corrispondenti a quelle enunciate, senza, però, nulla evidenziare circa il nesso causale tra tali esigenze e la specifica assunzione de qua.

E, del resto, a fronte di deduzioni dell’appellante che, come si rileva dalla sentenza impugnata e dal ricorso in appello integralmente riprodotto nel contenuto dal controricorrente e ricorrente incidentale, nella prospettiva difensiva esposta nell’atto di gravame, erano unicamente volte a sostenere che “l’espressione ragioni oggettive equivarrebbe a ragioni reali, verificabili dal giudice” e che la richiesta specificazione “è unicamente volta ad assicurare al lavoratore la possibilità di conoscere preventivamente le ragioni della propria assunzione e, dunque, di verificarne l’oggettività nel corso del rapporto”, appare corretta la valutazione della Corte territoriale che ha, al contrario, ritenuto non sufficiente ai fini di specificazione “un mero richiamo alle ipotesi astratte previste da accordi sindacali relativi alla mobilità del personale e ad esodi incentivati”, senza alcun coinvolgimento dell’ufficio di destinazione del lavoratore (CMP di Roma Aeroporto). E, d’altra parte, per quanto si evince dal ricorso in appello, la stessa esigenza di far fronte ai maggiori flussi di traffico nel periodo natalizio, lungi dall’avere, anche a fini di specificità, una rilevanza autonoma (si consideri che il contratto in questione era stato stipulato all’inizio di ottobre), era da porsi in stretto collegamento con la “progressiva definizione del programma di ottimale dimensionamento e distribuzione delle risorse” potendo, rispetto a questa, solo costituire, in prospettiva, un elemento di aggravamento della già problematica situazione di riorganizzazione aziendale. Ed allora non merita censure la decisione della Corte territoriale che proprio su tale riorganizzazione ha incentrato ogni valutazione e ciò sia con riguardo alla specificità della causale sia con riguardo alla genericità ed inidoneità della prova articolata dalla società.

Tale percorso argomentativo risulta conforme a quanto più volte affermato in materia da questa Corte.

La nuova disciplina, infatti, anche anteriormente alla modifica introdotta dalla L. n. 247 del 2007, art. 39, ha confermato il principio generale secondo cui il rapporto di lavoro subordinato è normalmente a tempo indeterminato, costituendo l’apposizione del termine un’ipotesi derogatoria pur nel sistema, del tutto nuovo, della previsione di una clausola generale legittimante l’apposizione del termine “per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” – vedi, per tutte: Cass. 21 maggio 2008, n. 12985 e Cass. 12 luglio 2012, n. 11785 -. In particolare, come affermato da Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279, “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (….), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, sia con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale). In specie, poi, come è stato precisato da Cass. 27 aprile 2010, n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata e priva di vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”.

Orbene la sentenza impugnata, dopo aver esaminato e valutato il contenuto del contratto de quo, ha rilevato che dal generico richiamo alle esigenze imprenditoriali esplicitato nello stesso non emergesse nè fosse in qualche modo diversamente precisato il coinvolgimento dell’ufficio di destinazione del lavoratore (CMP di Roma Aeroporto) nell’ampio processo di riorganizzazione e mobilità nè la sua permanenza nel periodo di durata del contratto, senza che a tal fine potessero risultare in qualche modo utili i richiamati accordi a livello nazionale.

Tale accertamento, conforme ai principi sopra richiamati, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure della ricorrente che del tutto erroneamente sostiene che sarebbe stato piuttosto onere di controparte provare l’estraneità della sua assunzione rispetto alle esigenze individuate in seno al contratto – si veda in tal senso Cass. 24 novembre 2014, n. 24954 -.

Il giudice di merito ha, in ogni caso, ritenuto che la società non avesse dedotto e provato alcunchè in ordine all’effettivo collegamento fra l’assunzione a termine e la complessa manovra riorganizzativa in atto ed altresì evidenziato che le circostanze dedotte fossero irrilevanti ai fini della decisione, prive di precisi riferimenti a dati numerici obiettivi oltre che di ogni indicazione relativa all’ufficio di destinazione del lavoratore, come tali non utili a soddisfare l’onere probatorio gravante sulla società.

Non può ritenersi, come assume la ricorrente, che la suddetta argomentazione sia del tutto scollegata rispetto al contratto per cui è causa, risultando la stessa maggiormente aderente agli altri (successivi) intercorsi tra le parti, stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (cui solo sarebbero riferiti gli elementi numerici oggetto di valutazione critica da parte dei giudici di merito), risultando risolutiva l’evidenziata e chiara mancata deduzione di ogni effettivo collegamento tra l’assunzione a termine e la riorganizzazione in corso. Senza dire che il preciso riferimento alla attività nell’ambito del Centro Rete Postalè quale indicazione ritenuta già in sè inidonea a dare adeguata e specifica contezza delle mansioni da svolgere e rispetto alle quali ricollegare le esigenze organizzative da dimostrare, è significativo del fatto che la Corte abbia correttamente riferito al contratto in questione la valutazione espressa circa il mancato adempimento degli oneri di deduzione e prova. Si ricorda, del resto, che il giudizio sulla rilevanza di una prova e così la ritenuta non ammissibilità di istanze istruttorie proposte, è insindacabile in cassazione,involgendo una valutazione di fatto che può essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici, ovvero su incongruenze di ordine logico, nel caso in esame non ravvisabili (cfr. Cass. n. 18222/2004; Cass. n. 4693/2014; Cass. n. 19690/2014; Cass. n. 12595/2015; Cass. n. 1731/2016).

Quanto, poi, ai rilievi relativi alla mancata utilizzazione dei poteri d’ufficio ex art. 421 c.p.c., è sufficiente osservare che, nel rito del lavoro, il mancato esercizio di tali poteri d’ufficio, preordinati al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (v. Cass. 12 marzo 2009, n. 6023). Peraltro, i suddetti poteri d’ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa. Al riguardo deve richiamarsi l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui il mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice (previsti, nel rito del lavoro, dall’art. 421 c.p.c.), anche in difetto di espressa motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di illogicità della sentenza; la deducibilità della omessa attivazione dei poteri istruttori come vizio motivazionale e non come error in procedendo, impedendo al giudice di legittimità l’esame diretto degli atti, impone al ricorrente che muova alla sentenza impugnata siffatta censura di riportare testualmente, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tutti quegli elementi (emergenti dagli atti ed erroneamente non presi in considerazione dal giudice di merito) dai quali desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esercizio degli invocati poteri. In particolare, il ricorrente deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerga l’esistenza di una “pista probatoria”, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività (cfr. Cass. 16 maggio 2002, n. 7119; Cass. 20 marzo 2004, n. 5662; Cass. 18 giugno 2008, n. 16507).

8 – Ragioni di ordine logico impongono, poi, l’esame prioritario del ricorso incidentale del lavoratore che è manifestamente fondato (e consente di ritenere assorbito il quinto motivo di ricorso della società).

Lo jus superveniens costituito dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, è applicabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno; ne consegue che qualora, nelle more del giudizio in appello, venga introdotta una nuova norma che regoli in modo diverso il rapporto controverso, di tale norma va tenuto conto se la questione sulla quale la nuova regolazione va ad incidere sia stata investita da un valido e pertinente motivo di impugnazione. Così è stato ritenuto che: “In tema di rapporto di lavoro a termine, l’applicazione retroattiva della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, – il quale ha stabilito che, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità onnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8 -, prevista dal successivo comma 7 medesimo articolo in relazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge, trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria a seguito dell’impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine, e non anche della ulteriore statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno, essendo quest’ultima una statuizione avente individualità, specificità ed autonomia proprie rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto” – cfr. in tal senso Cass. 3 gennaio 2011, n. 65 -.

Nella specie, come si evince dalla stessa sentenza impugnata e dalla chiara evidenziazione dei profili di censura formulati da Poste Italiane in sede di atto di appello (quest’ultimo, peraltro, ritualmente trascritto nel ricorso incidentale proposto dal lavoratore) nessuna specifica doglianza era stata mossa dalla società relativamente al quantum risarcitorio come determinato dal giudice di primo grado (in misura pari alle retribuzioni maturate dal 23/2/2005 sino all’effettiva ricostituzione del rapporto detratta la somma di Euro 1.559,81 a titolo di aliunde perceptum, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo). Con la conferma della statuizione di illegittimità del termine, non poteva, dunque, la Corte territoriale procedere ad una nuova quantificazione del risarcimento sulla base dell’ius superveniens per essersi formato, sul punto, il giudicato interno.

Va anche rilevato che non è sufficiente la richiesta di riforma integrale della impugnata sentenza a far ritenere che l’atto di appello abbia investito nella sua totalità la sentenza impugnata contenente, come nel caso in esame, una pluralità di statuizioni qualora le censure svolte con i motivi siano limitate soltanto ad una od alcune di esse dovendo essere individuabile una chiara ed non equivoca volontà di devolvere al giudice del gravame l’esame della altre (Cass. n. 4068 del 19 febbraio 2009; n. 9244 del 18 aprile 2007; n. 21816 dell’11 ottobre 2006; n. 15558 del 25 luglio 2005; n. 22771 del 3 dicembre 2004). Ed infatti, affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non è sufficiente che nell’atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico (Cass., Sez. U., n. 23299 del 9 novembre 2011).

9 – In conclusione va rigettato il ricorso di Poste Italiane S.p.A. ed accolto quello di P.R.; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., nei termini di cui alla sentenza di primo grado.

10 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

11 – Il ricorso principale di Poste Italiane S.p.A. e quello incidentale di P.R. sono stati notificati in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

La suddetta condizione sussiste con riguardo al ricorso principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso di Poste Italiane S.p.A. ed accoglie quello di P.R.; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decide nel merito nei termini di cui alla sentenza di primo grado. Condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore di P.R. delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, da corrispondersi all’avv. Roberto Rizzo, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente Poste Italiane S.p.A. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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