Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15305 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15305 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Moretti Benedetto, Moretti Fabiano e Moretti Annamaria, elettivamente
domiciliati in Roma, via Pompeo Trogo 21, presso l’avv. Stefania Casanova, rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Boni, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente—

25g)

599c

Contro
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Roma), Sez. 26, n. 60/26/08 del 14 aprile 2008, depositata il 24 giugno
2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 giugno 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Alessia Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia concerne un avviso di liquidazione di imposta di successione, divenuto definitivo per mancata impugnazione, e la successiva cartella di pagamento.
Quest’ultima era impugnata dai coeredi, sostenendone la decadenza per
essere stata detta cartella notificata decorsi tre anni dalla data che dove-

Oggetto:
Imposta di successione. Cartella. Decadenza. Art. 17,
comma 1, lett. c),
d.P.R. n. 602de1
1973. Inapplicabilità,

Data pubblicazione: 21/07/2015

X

va essere considerata il termine ultimo per l’iscrizione a ruolo ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lettera c), d.P.R. n. 602 del 1973.
La Commissione adita dichiarava inammissibile il ricorso in quanto i coeredi non avevano impugnato nei termini l’avviso di liquidazione e la cartella non era più impugnabile se non per vizi intrinseci. La decisione era
confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale i coeredi propongono ricorso per cassazione con unico motivo. Resiste con
controricorso l’amministrazione.
MOTIVAZIONE

relazione al motivo d’appello con il quale essi avevano dedotto la nullità
della cartella in ragione di un vizio di tardività dell’iscrizione a ruolo il cui
termine, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera e), d.P.R. n. 602 del 1973,
scadeva, a pena di decadenza, il 31 dicembre del 2000, ossia il 31 dicembre dell’anno successivo alla definitività dell’avviso di liquidazione.
Il motivo non è fondato. Più che di omessa pronuncia la sentenza impugnata ha implicitamente ritenuto infondata l’eccezione, che ha giudicato
evidentemente assorbita nella dichiarazione di inammissibilità del ricorso
per altre cause. In realtà l’eccezione sollevata dai coeredi non poteva essere accolta, poiché, secondo l’orientamento di questa Corte, «in tema di
imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dall’art. 17, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, bensì quello
di prescrizione decennale previsto dall’art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.
131, trattandosi di imposta non inclusa nell’ambito di operatività dell’art. 17 cit. in quanto non ricompresa nei tributi cui fa riferimento il
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che, successivamente al d.P.R. 28 gennaio
1988 n. 43, ha nuovamente escluso dai ruoli e dalla decadenza tutte le
imposte diverse da quelle sul reddito e dall’IVA» (Cass. n. 12748 del
2014). Così stabilisce, peraltro, esplicitamente il comma 2 dell’art. 41,
d.lgs. n. 346 del 1990, in riferimento all’imposta di successione.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido tra loro alle spese
della presente fase del giudizio che liquida in complessivi C 2.500,00 oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del r ugno 2 15.

Con l’unico motivo di ricorso, i coeredi denunciano omessa pronuncia in

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