Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15305 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 17/07/2020), n.15305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8097/2017 proposto da:

P.L., P.R.M., rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI ROBERTO DENARO;

– ricorrenti –

contro

G.S., B.P., rappresentati e difesi

dall’avvocato AGOSTINO LOMBARDO;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2392/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e per l’assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.L. e R.M. hanno impugnato la sentenza n. 2392/2016 della Corte di Appello di Palermo con ricorso fondato su due ordini di motivi.

Il proposto ricorso è resistito con controricorso delle parti intimate, che hanno proposto ricorso incidentale non condizionato fondato su tre motivi e ricorso incidentale basato su un unico motivo e condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.

La controversia per cui è giudizio originava dalla domanda di G.S. – quale proprietaria di un garage – che, prospettando la violazione dell’art. 908 c.c., lamentava l’illegittima realizzazione, da parte di P.L., sulla parte di retroprospetto del di lui ristrutturato fabbricato, di finestre di veduta al primo ed al secondo piano e di un ballatoio in legno con balcone aggettante.

La domanda era resistita dal P., che instava per il rigetto delle avverse domande, svolgendo domanda riconvenzionale per la condanna alla demolizione del fabbricato dell’attrice in quanto realizzato in violazione delle distanze e richiedendo la chiamata in causa, di poi autorizzata, di B.P. (costruttore del fabbricato dell’attrice), che contestava la fondatezza della domanda riconvenzionale di demolizione e di P.M.R., la quale aderiva alle difese del convenuto stesso.

In primo grado il Tribunale di Palermo – Sezione Distaccata di Partinico accoglieva in toto le domande formulate dall’attrice e rigettava la riconvenzionale del convenuto sulla scorta della dirimente inapplicabilità della normativa in materia di distanze relativamente al garage dell’attrice interamente interrato.

La gravata decisione della Corte territoriale, in parziale accoglimento dell’appello interposto dagli odierni ricorrenti, riformava parzialmente la gravata decisione della Sezione Distaccata di Partinico del Tribunale di Palermo, rigettando all’uopo la domanda degli appellati G. e B. di rimozione del ballatoio in legno di cui in atti, confermando – quanto al resto – la prima decisione e, quindi, mantenendo ferma la condanna degli odierni ricorrenti all’eliminazione di vedute dagli stessi aperte sul retroprospetto del loro immobile, prospicienti la limitrofa proprietà dei G. – B..

La causa, già assegnata per la trattazione del ricorso alla Sesta Sezione Civile – Seconda, veniva da tale Sezione stessa rimessa, con ordinanza interlocutoria del 17 luglio 2018, alla pubblica udienza, ritenuta l’insussistenza dell’evidenza decisoria, che avrebbe potuto consentire la definizione in sede camerale del ricorso.

Hanno depositato memoria le parti controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso principale si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 949 c.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Parti ricorrenti lamentano la violazione delle dette norme facendo leva, tuttavia ed in modo decisivo, sulla prospettazione di una omessa valutazione – da parte della Corte territoriale – del raffronto fra i titoli delle parti, dal cui solo approfondito esame, secondo i canoni dell’invocata Cass., II 18 agosto 2003, n. 12091, poteva discendere la valutazione della sussistenza del diritto dominicale dell’attrice al fine della fondatezza della domanda attorea di rivendica.

Senonchè deve rilevarsi che la Corte del merito ha, con proprio congruo esame, – in effetti – svolto e correttamente la valutazione, di cui si prospetta l’omissione. Deve, inoltre, rilevarsi che la lamentata omessa valutazione poteva, al più costituire altro vizio differente da quello rientrante nel parametro normativo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, erroneamente invocato col motivo qui in esame.

In ricorso, poi, si postula – attraverso lo strumentale rinvio ad un vizio di una violazione di legge – una nuova valutazione in punto di fatto preclusa nel giudizio di legittimità.

E, tanto senza chiarire in cosa Corte territoriale violato principi legge ed eludendo la fondamentale ratio emersa in atti e valorizzata dalla Corte territoriale: quella, in particolare, inerente la decisiva circostanza che la distanza accertata (come da CTU) era di metri uno e non due e, quindi, pur sempre inferiore al mt. 1,50 previsto per le distanze delle vedute.

Il motivo va, quindi, respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c. e del Regolamento edilizio del Comune di Giardinello in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è del tutto infondato e va rigettato.

Non si coglie, con lo stesso, la ratio decidendi ovvero l’accertamento del fatto che il garage realizzato era del tutto interrato e, quindi, insuscettibile di applicazione delle norme sia di legge che regolamentari edilizie in tema di distanze.

3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 905 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo attiene, in sostanza alla realizzazione del ballatoio in legno, ritenuta illegittima dal Giudice di prime cure, ma non tale dalla Corte di Appello, che – in parziale riforma solo su tal punto dell’appellata sentenza – annullava la disposta demolizione del ballatoio stesso.

La censura non può essere ritenuta fondata.

La Corte del merito ha correttamente valutato, alla stregua dei propri svolti accertamenti fattuali, e motivato (pp. 8/9 della sentenza impugnata) che “stante la condizione dei luoghi non si riscontrava la situazione presupposta e richiamata dall’art. 905 c.c.”.

4.- Con il secondo motivo del ricorso incidentale si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5.

Premesso che, in ordine alla determinazione della esatta linea di confine risulta essere intervenuto apposito accertamento, la censura svolta col motivo qui in esame pretende di far ritenere omessa una valutazione che è stata, invece, effettuata e non omessa, anche se svolta con conclusioni differenti da quelle auspicate dalle parti ricorrenti incidentali.

Il motivo è quindi, inammissibile.

5.- Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia nullità della impugnata decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Il motivo, con esposizione non del tutto chiara ed intellegibile appare prospettare una violazione in tema di corrispondenza della decisione con la domanda relativa al ballatoio.

Tale domanda è stata tuttavia oggetto di interpretazione da parte dei Giudici del merito di interpretazione non più sindacabile in questa sede.

Al cospetto la censura di pretesa nullità della sentenza per aver la Corte del merito parametrato la propria decisione ai sensi della sola norma ex art. 905 c.p.c., è del tutto inammissibile, stante -per di più ed in dispregio del noto principio di autosufficienza- la solo apodittica affermazione di aver svolto anche domanda ai sensi dell’art. 840 c.c..

6.- Alla stregua di quanto finora esposto, affermato e ritenuto il ricorso principale e quello incidentale non condizionati devono essere entrambi rigettati.

7.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale si denuncia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo per il giudizio ovvero il pubblico possesso, pacifico ed ininterrotto della striscia di terreno larga per mt. due interposta fra gli immobili delle parti in causa.

8.- Il ricorso incidentale condizionato, per effetto di quanto innanzi statuito, deve ritenersi assorbito.

9.- Le spese, data la reciproca soccombenza, vanno interamente compensate fra le parti.

10.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, nell’ordine, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte

rigetta il ricorso principale e quello incidentale non condizionato, assorbito il ricorso incidentale condizionato e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principale che di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto – nell’ordine – per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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