Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15305 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27535-2019 R.G. proposto da:

V.L., avvocato, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.,

elettivamente domiciliata nel proprio studio legale sito in Firenze,

alla via Bellini, n. 63;

– ricorrente –

contro

COMUNE di AREZZO, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e

difeso, per procura in calce al controricorso, dagli avv.ti Lucia

RULLI e Stefano PASQUINI, elettivamente domiciliato in Arezzo,

presso il Palazzo Comunale, sito in piazza della Libertà, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2508/2019 del Tribunale di FIRENZE, pubblicata

il 09/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 11/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

L’avv. V.L. ricorre con due motivi, cui replica il Comune di Arezzo con controricorso e memoria, per la cassazione della sentenza del Tribunale civile di Arezzo, che, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal predetto Comune per il pagamento dell’imposta di bollo per il rilascio di un certificato contestuale dello stato di famiglia e residenza di tale C.D., nei cui confronti il predetto avvocato aveva svolto attività di difensore d’ufficio in un procedimento penale, accoglieva l’appello del Comune, rigettando quello pure proposto dall’avv. V., sostenendo che nella specie non era applicabile l’esenzione prevista dall’art. 32 disp. att. c.p.p. posto che il certificato era stato rilasciato a tale C.V. che si era presentato allo sportello dell’anagrafe comunale senza esplicitare il motivo della richiesta e senza esibire alcuna delega scritta dell’avvocato.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5)”. In buona sostanza deduce che il giudice di appello abbia omesso di considerare le precedenti richieste inoltrate sia a mezzo fax che a mezzo mail al comune di Arezzo in cui venivano specificate le ragioni della richiesta di rilascio del certificato.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 32 disp. att. c.p.p. sostenendo che “Il motivo per il quale la ricorrente chiedeva il certificato era stato dichiarato in ogni atto diretto all’Anagrafe del Comune di Arezzo ex art. 32 disp. att. c.p.p. con allegati al decreto di rigetto della liquidazione da parte del giudice che chiedeva ulteriori indagini” e che il giudice di appello aveva errato nel ritenere dovuta l’imposta di bollo in quanto “la richiesta era stata sempre documentata e motivata”.

Rileva preliminarmente il Collegio che il primo motivo di ricorso, diversamente da come eccepito dal controricorrente, è ammissibile perchè con il vizio logico di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ancorchè indicato nella rubrica con riferimento alla versione antecedente a quella introdotta – ed applicabile ratione temporis – dal D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, la ricorrente argomenta il motivo con riferimento all’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero le richieste di rilascio della certificazione avanzate al comune di Arezzo a mezzo fax e mail precedentemente a quella fatta direttamente allo sportello.

Ciò posto, i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra lo strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti.

Invero, quello che risulta dalla documentazione allegata al ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, è che la ricorrente in data 14/02/2014 aveva inviato un messaggio mail al comune di Arezzo con richiesta di “verifica anagrafica” di tale C.D. “per recupero spese attività professionale quale Difensore d’Ufficio ex art. 32 disp. att. c.p.p.”, allegando la “richiesta del Giudice Tribunale Firenze”.

L’art. 32 disp. att. c.p.p., comma 1, prevede che “Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d’ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese”.

Ne consegue che il certificato richiesto dall’avv. V. doveva essere rilasciato dal comune di Arezzo in esenzione di bollo e, anche a voler considerare che la richiesta era stata fatta all’ufficiale d’anagrafe da soggetto che non si era qualificato come delegato dell’avv. V. senza specificarne le ragioni e che, quindi, legittimamente era stata preteso il pagamento del bollo al momento del suo rilascio, cionondimeno il Comune avrebbe dovuto accogliere la successiva richiesta di rimborso avanzata dall’avv. V. con fax del 17/03/2014, posto che nemmeno il controricorrente contesta l’utilizzo di quel certificato per le esigenze professionali della richiedente. Quindi, non è affatto dirimente, come erroneamente sostiene il giudice d’appello, che il delegato dell’avv. V. non abbia nè mostrato la delega all’uopo ricevuta nè esternato all’ufficiale d’anagrafe le ragioni della richiesta, perchè quello che rileva ai fini dell’esenzione prevista dalla citata disposizione è unicamente l’esistenza, nella specie non contestata, di un nesso di strumentalità tra l’acquisizione del predetto certificato e la procedura di recupero del credito professionale (al riguardo v. Risoluzione n. 1/2010 dell’Agenzia delle entrate).

In estrema sintesi, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va rigettato l’originario ricorso in opposizione del Comune di Arezzo e confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore della ricorrente.

Le spese del presente giudizio vanno liquidate come in dispositivo mentre vanno compensate quelle dei gradi di merito in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Arezzo, confermando il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’avv. V..

Condanna il Comune di Arezzo al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 510,00 per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, compensando le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA