Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15304 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15304 Anno 2015
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
– ricorrente —
Contro
Bonaguro Alessandro;
– intimato —
e nei confronti di:
Esatri — Esazione Tributi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore;
intimata —
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lom-

bardia (Milano), Sez. 40, n. 04/40/08 del 31 gennaio 2008, depositata il 4
febbraio 2008, non notificata;
Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 3 giugno 2015 dal
Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Messia Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello Stato;
Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore Generale Dott.
Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne un avviso di mora per imposta di registro, ipotecaria catastale notificato il 5 giugno 2002 al contribuente, il quale dichiarava che a seguito di apposite ricerche aveva individuato l’atto sul
quale l’avviso ricevuto era basato: si trattava dell’avviso di liquidazione
n. 19248 notificato (al portiere) il 17 luglio 1991 e riguardante la perdita
del beneficio “prima casa” su un acquisto immobiliare registrato a Milano

Oggetto:
Registro. Agevolazione prima casa.
Avviso di mora. Tardività ricorso originario.

Data pubblicazione: 21/07/2015

il 4 aprile 1984 e successivamente venduto il 3 maggio dello stesso anno.
Tale avviso di liquidazione, non impugnato all’epoca della sua notificazione, era impugnato unitamente all’avviso di mora ricevuto il 5 giugno
2002, allegandone l’inesistenza perché notificato oltre il termine di decadenza stabilito dall’art. 76 del testo unico sull’imposta di registro: dell’avviso di mora era, invece, dedotta la nullità per mancata notifica della cartella.
Successivamente, in pendenza del giudizio, il contribuente presentava istanza di definizione della controversia ai sensi dell’art. 16, I. n. 289 del
2002, che era respinta dall’Ufficio con provvedimento di diniego impugnato con apposito ricorso.
La Commissione adita, riuniti i ricorsi, li accoglieva, rilevando la notifica
oltre il termine di decadenza dell’avviso di liquidazione. La decisione era
confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con otto motivi.
MOTIVAZIONE

Con i primi tre motivi di ricorso, che hanno valore decisivo e assorbente,
l’amministrazione denuncia l’omessa pronuncia sull’eccezione — sollevata
nell’atto di appello e peraltro rilevabile d’ufficio — di inammissibilità del
ricorso originario per tardività.
Le censure sono fondate. L’avviso di mora è stato notificato al contribuente — come anche questi dichiara nel proprio atto di impugnazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale — il 5 giugno 2002, mentre
il ricorso è stato proposto il 5 dicembre 2002, come provano le ricevute
delle raccomandate, ben oltre, quindi, i 60 giorni previsti dall’art. 21,
d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò per non parlare dell’avviso di liquidazione che
avrebbe dovuto essere impugnato allorché lo stesso è stato notificato (e
cioè entro 60 giorni dal 17 luglio 1991), in quanto la supposta decadenza
dell’amministrazione dal potere impositivo doveva essere fatta valere con
la specifica impugnazione dell’atto impositivo. Restano assorbiti i restanti motivi.
Pertanto il ricorso deve esse accolto e la sentenza impugnata deve essere
cassata senza rinvio in quanto il giudizio non poteva essere iniziato e proseguito in ragione della tardività del ricorso originario. Le spese seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Condanna la
parte intimata alle spese della presente fase del giudizio che liq ‘da in
complessivi E 2.500,00 oltre spese prenotate a debito
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 3 gno 2015
Il Consigliere estensore
Il Presid

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