Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15304 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27535-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesì n. 12;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 692/16/2019 della Commissione Tributaria

Regionale del LAZIO, depositata in data 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 11/03/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la sentenza impugnata la C.T.R. del Lazio ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Roma che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento e del prodromico avviso di liquidazione di imposte di registro e di bollo su atto giudiziario dovute da R.M., aveva rilevato la nullità della notifica del predetto avviso con conseguente annullamento degli atti impositivi. La CTR ha sostenuto che “alla data di notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 5 aprile 2016 il contribuente risiedeva a via (OMISSIS); conseguentemente, allorchè non fu reperito presso l’abitazione, si sarebbe dovuto procedere agli adempimenti previsti per il caso di irreperibilità relativa”, sicchè “la notifica dell’avviso di liquidazione prodromico la cartella impugnata (è) da considerarsi nulla”.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non replica l’intimato.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, aì sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, sub specie di motivazione apparente, in violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.. Sostiene che la CTR ha esaminato e ritenuto nulla la notifica della cartella di pagamento quando, invece, la questione posta dal ricorrente riguardava esclusivamente la notifica del prodromico avviso di liquidazione.

2. Il motivo è infondato e va rigettato.

3. Invero, dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata risulta evidente che la CTR è incorsa in un lapsus calami allorquando, esaminando la questione posta dal ricorrente, ha fatto riferimento alla cartella di pagamento piuttosto che all’avviso di liquidazione, per come deve desumersi sia dal rinvio operato dalla CTR alla statuizione di primo grado (“come rilevato correttamente nella sentenza di primo grado”), che la notifica di quell’avviso aveva ritenuto nulla, sia dall’affermazione conclusiva secondo cui era “da considerarsi nulla” “la notifica dell’avviso di liquidazione prodromico la cartella impugnata”.

4. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), in combinato disposto dagli artt. 140 e 143 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere che nel caso di specie si verteva in ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario della notifica, risultato invece assolutamente irreperibile all’indirizzo anagrafico.

5. Il motivo è fondato e va accolto.

6. Dalla relata di notifica dell’avviso di liquidazione, riprodotta nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, risulta che il messo notificatore, recatosi in data 06/10/2006 presso l’indirizzo di residenza del contribuente, risultante dall’interrogazione dell’anagrafe del Comune di Roma effettuata in data 22/09/2006, antecedente alla notifica, non vi rinveniva il destinatario dell’atto che risultava “sconosciuto” non essendo presente il nominativo di questi nè sulle cassette postali nè sul citofono. Procedeva quindi, nella medesima giornata, all’affissione dell’atto all’albo del comune di Roma con completamento del procedimento di notificazione il successivo ottavo giorno, ovvero in data 14/10/2006.

7. Pertanto, quella attuata dal messo è modalità corretta di notificazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), dovendosi ritenere assolutamente irreperibile il destinatario dell’atto, avendo il messo notificatore effettuato con diligenza, ma infruttuosamente, le opportune ricerche, di cui ha dato atto nella relata di notifica.

8. Al riguardo è appena il caso di ricordare l’orientamento di questa Corte secondo cui “L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto legittima la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ad un destinatario, imprenditore assoggettato a fallimento che, risultando impossibile effettuare la notificazione presso la sede sociale, ormai chiusa, non aveva potuto ricevere la notifica neppure presso la sua ultima residenza nota, coincidente con la residenza anagrafica, ove il suo nominativo non era stato rinvenuto sui citofoni e neppure sulle cassette postali, secondo quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, avendo quest’ultimo anche raccolto informazioni negative, circa la reperibilità in quel luogo del destinatario dell’atto, dai residenti interpellati) (Cass. n. 19012 del 2017).

8. Da quanto detto consegue che il motivo di ricorso in esame va accolto, e da ciò consegue l’accoglimento anche del terzo motivo, con cui la ricorrente, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2943 c.c., comma 4, e art. 2946 c.c., ha censurato la statuizione con cui la CTR, disconoscendo effetto interruttivo al prodromico avviso di liquidazione perchè non ritualmente notificato, ha annullato la cartella di pagamento, pure impugnata dal contribuente.

9. Al riguardo, infatti, va ricordato il principio giurisprudenziale affermato da Cass. n. 15619 del 2014, secondo cui “In tema di imposta di registro, qualora l’avviso di liquidazione sia notificato entro il termine di tre anni di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2, l’adempimento di tale onere da parte dell’Agenzia delle entrate comporta la legittimità della cartella di pagamento emessa successivamente al termine decadenziale predetto, che risulta, in tal modo, rispettato, ed entro il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del medesimo D.P.R.”, ribadito da Cass. n. 11555 del 2018, secondo cui “In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 non trovando applicazione nè il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del detto decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, nè il termine di decadenza contemplato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 46 del 1999”.

10. Alla cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso, consegue il rinvio della causa alla CTR competente territorialmente, che provvederà all’esame delle eventuali questioni rimaste assorbite e alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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