Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15303 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 25/07/2016), n.15303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11701/2013 proposto da:

POSTE ITALIANA S.P.A., ((OMISSIS)), Società con socio unico, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

C.M.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

MARTORIELLO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA COGO,

giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), Società con socio unico, in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

MARESCA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

controricorso su ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1336/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

21/2/2011, depositata il 4/5/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/3/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

“La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 4 maggio 2012, riformando la decisione del Tribunale in sede, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra C.M.A. e Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 4 luglio 2001 al 30 settembre 2001 e, accertata la sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 4 luglio 2001, condannava Poste Italiane al pagamento in favore della lavoratrice della indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, nella misura di 2,5 dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre rivalutazione ed interessi per il periodo fino al ricorso di primo grado nonchè al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo. Il termine al contratto era stato apposto ai sensi dell’art. 25 c.c.n.l. 2001 per “esigenze tecniche, produttive ed organizzative, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo nonchè a fronte della necessità di espletamento di servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”. La Corte territoriale riteneva che la nullità del termine derivasse solo dal fatto che la società non aveva provato il rispetto della c.d. clausola di contingentamento.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso Poste Italiane S.p.A. affidato a cinque motivi.

C.M.A. resiste con controricorso e formula ricorso incidentale condizionato ed autonomo (cui Poste Italiane resiste con controricorso).

Con i primi due motivi di ricorso principale viene dedotta omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio nonchè violazione e falsa applicazione di norme del contratto ed ancora violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., per avere il giudice del gravame ritenuto il mancato rispetto della clausola di contingentamento in mancanza di una specifica eccezione da parte della ricorrente (che a tale questione aveva fatto solo un generico riferimento) e sull’erroneo presupposto che Poste Italiane non avesse fornito la prova del rispetto della percentuale di assunzione ed in particolare omettendo di tenere conto della documentazione prodotta dalla società – peraltro non contestata da controparte – e di ammettere la prova testimoniale articolata nonchè di utilizzare i poteri ufficiosi previsti dal codice senza neppure motivare il loro mancato esercizio.

Con il terzo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 421 e 437 c.p.c., per avere l’impugnata sentenza attribuito immotivatamente alla società ricorrente l’onere di provare il rispetto della clausola di contingentamento.

Con il quarto motivo di ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 23, della L. n. 23 del 1987 e dell’art. 25 del c.c.n.l. 2011 sostenendosi che in virtù della delega legislativa conferita alle parti collettive è possibile l’individuazione di nuove ipotesi di contratto a termine che possono anche essere di portata generale.

Con il quinto motivo di ricorso principale si deduce violazione a falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, sostenendosi che, come confermato dalla stessa Corte Costituzionale, l’indennità prevista da tale norma ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo intercorrente tra la scadenza del termine e la pronuncia del giudice di ricostituzione del rapporto.

In relazione a tale ultimo motivo la lavoratrice formula ricorso incidentale condizionato chiedendo che, in caso di accoglimento dello stesso, venga rideterminata l’indennità di cui della L. n. 183 del 2010, art. 32, considerato che la quantificazione della stessa in 2,5 mensilità, in rapporto ad un periodo intermedio eventualmente calcolato fino alla pronuncia di ricostituzione del rapporto (in luogo di quello, considerato dal giudice di merito, fino al ricorso di primo grado), risulterebbe ingiustificatamente penalizzante per la lavoratrice.

C.M.A. formula, inoltre, ricorso incidentale autonomo dolendosi della compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio asseritamente avvenuta in violazione del principio della soccombenza.

I primi tre motivi del ricorso principale, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono manifestamente infondati (e determinano l’assorbimento del quarto motivo).

Va, in primo luogo, premesso che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la determinazione da parte della contrattazione collettiva, in conformità di quanto previsto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, della percentuale massima di contratti a termine rispetto a quelli di lavoro a tempo indeterminato nella azienda, è stabilita per la validità della clausola appositiva del termine per le causali individuate dalla medesima contrattazione collettiva (cfr. ad es., implicitamente, Cass. 24 novembre 2011 n. 22009 o 3 marzo 2006 n. 4677).

Ciò detto, con riferimento all’onere della prova dell’osservanza della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto ai dipendenti impiegati dall’azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass. 19 gennaio 2010, n. 839 e, più di recente, Cass. 19 gennaio 2013, n. 701) ha ripetutamente precisato che il relativo onere è a carico del datore di lavoro, in base alla regola esplicitata dalla L. n. 230 del 1962, art. 3, secondo cui incombe al datore di lavoro dimostrare l’obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro.

Orbene, come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio e dalle difese articolate da Poste Italiane risulta che il tema del rispetto della clausola di contingentamento era oggetto del decidere e, dunque, era necessario stabilire se la società avesse fornito o meno la prova di averla osservata.

In questa disamina la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei menzionati principi valutando se il materiale probatorio offerto dalla società fosse o meno idoneo a dimostrare l’osservanza del limite percentuale fissato dalla contrattazione collettiva per il ricorso al contratto a termine.

Nell’ambito di tale valutazione ha, quindi, rilevato con riferimento ai dati forniti dalla società, che per la determinazione delle percentuali di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine non è sufficiente l’indicazione del numero massimo di contratti a termine, occorrendo altresì l’indicazione del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, in modo da verificare il rapporto percentuale tra lavoratori stabili e a termine (v. Cass. 19 gennaio 2010, n. 839) con la conseguenza che era insufficiente la prova del numero medio dei contratti a termine stipulati nell’anno di riferimento, essendo necessario dimostrare che, nel momento dell’assunzione della lavoratrice, il numero percentuale dei contratti in questione fosse inferiore al 5% dei dipendenti a tempo indeterminato. Tale conclusione è basata su motivazione priva di vizi logici e quindi insindacabile in questa sede di legittimità. Va peraltro precisato, con riferimento alla denunciata violazione e/o falsa applicazione di legge, che la stessa in realtà integra una censura di vizio della motivazione in quanto critica la valutazione che l’impugnata sentenza ha fatto delle risultanze di causa. E’ il caso, poi, di ricordare che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, vizio che non è certamente riscontrabile allorchè il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.

Orbene, il motivo in esame integra un dissenso dalle conclusioni del giudice di merito e sollecita una richiesta di controllo sulla motivazione che si risolverebbe in una inammissibile duplicazione del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 6288/2011; Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008). In effetti la sentenza impugnata ha vagliato le risultanze istruttorie, con un iter argomentativo esaustivo ed immune da contraddizioni e vizi logici, il che esclude la fondatezza, sotto il profilo del preteso vizio di motivazione, delle doglianze svolte. Infine, quanto alla censura relativa alla mancata attivazione dei poteri di ufficio in materia di prova da parte dei giudici, si rileva che la società non specifica se in proposito abbia tempestivamente invocato tale esercizio, con la necessaria indicazione dell’oggetto possibile degli stessi.

E’ invece manifestamente fondato il quinto motivo (ed impone l’esame del relativo ricorso incidentale condizionato, del pari fondato).

Come è stato precisato da questa Corte (v. Cass. 29 febbraio 2012, n. 3056, tra le varie) l’indennità in esame “configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dal citato art. 32 (che richiama i criteri indicati nella L. n. 604 del 1966, art. 8), a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione del rapporto)”. In senso conforme a quanto già affermato dalla Corte costituzionale e da questa Corte di legittimità è stata poi emanata la L. 28 giugno 2012, n. 92 (in G.U. n. 153 del 3/7/2012), che, all’art. 1, comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica, ha così disposto: “La disposizione di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. E’ stato anche precisato che l’indennità in esame deve essere annoverata fra i crediti di lavoro ex art. 429 c.p.c., comma 3, giacchè tale ampia accezione si riferisce a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro e non soltanto a quelli aventi natura strettamente retributiva (cfr., ad esempio, per i crediti liquidati L. n. 300 del 1970, ex art. 18, Cass. 23 gennaio 2003, n. 1000; Cass. 6 settembre 2006, n. 19159; per l’indennità della L. n. 604 del 1966, ex art. 8, Cass. 21 febbraio 1985, n. 1579; per le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno ex art. 2087 c.c., Cass. 8 aprile 2002, n. 5024).

Orbene, rappresentando l’indennità in esame, come detto, il ristoro (sia pure forfetizzato e onnicomprensivo) dei danni conseguenti alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, relativamente al periodo che va dalla scadenza del termine alla data della sentenza di conversione del rapporto essa finisce con l’includere gli accessori ex art. 429 c.p.c., comma 3, che sono dovuti soltanto a decorrere dalla data della sentenza che, appunto, delimita temporalmente la liquidazione stessa (Cass. n. 7555 del 1 aprile 2014; Cass. n. 7458 del 31 marzo 2014; Cass. n. 5287 del 6 marzo 2014).

Tali principi non sono stati correttamente applicati nella decisione gravata laddove per la quantificazione dell’indennità si è tenuto conto del periodo fino al deposito del ricorso di primo grado (si veda il passaggio in cui è detto: “Ciò premesso, prima di determinare l’importo indennitario, occorre stabilire l’ambito temporale coperto dall’indennità”), prevedendosi per il periodo successivo la corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione.

Alla luce di quanto esposto si propone l’accoglimento del quinto motivo di ricorso principale (con il rigetto dei primi tre e l’assorbimento del quarto) e del ricorso incidentale condizionato (con assorbimento del ricorso incidentale autonomo concernente la regolamentazione delle spese come operata dalla Corte di appello) con conseguente cassazione della impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio ad altro giudice di merito che provvederà alla rideterminazione dell’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, tenendo conto del periodo intermedio come sopra determinato; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

3 – Questa Corte ritiene che le considerazioni e conclusioni svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e non scalfite dalle memorie ex art. 380 c.p.c., comma 2, con le quali tanto la ricorrente principale quanto la controricorrente-ricorrente incidentale si sono limitate ad insistere nelle argomentazioni già esposte nei rispettivi atti difensivi.

Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Conseguentemente vanno accolti il quinto motivo di ricorso principale (con il rigetto dei primi tre e l’assorbimento del quarto) ed il ricorso incidentale condizionato (con assorbimento del ricorso incidentale autonomo concernente la regolamentazione delle spese come operata dalla Corte di appello); la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà alla rideterminazione dell’indennità della L. n. 183 del 2010, ex art. 32, tenendo conto del periodo intermedio come sopra individuato e provvederà anche in ordine alla spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso principale (con il rigetto dei primi tre e l’assorbimento del quarto) ed il ricorso incidentale condizionato (con assorbimento del ricorso incidentale autonomo); cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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