Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15303 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 17/02/2017, dep.20/06/2017), n. 15303
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23414-2015 proposto da:
M. SAS DI M.D. & C., in persona del socio
accomandatario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE, 35, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI COLONNA ROMANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato ATTILIO TORRE;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di PALERMO UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3946/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata
il 29/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Fatto
RITENUTO
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo la: “Manifesta fondatezza del ricorso perchè il Tribunale di Palermo non ha tenuto conto che secondo l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, la compensazione parziale o totale delle spese, al di fuori dei casi di reciproca soccombenza (nella specie non risultante), avrebbe potuto essere disposta solo per gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
il Collegio rilevato che il ricorso è stato notificato al Prefetto di Palermo presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Palermo, anzichè, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1 presso la Prefettura di Palermo e presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma.
PQM
Dispone il rinvio a nuovo ruolo e ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Palermo, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza presso la Prefettura di Palermo e l’Avvocatura Generale con sede a Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017