Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15303 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 17/07/2020), n.15303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2704/2016 proposto da:

DITTA INDIVIDUALE Z.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE

CARLONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

ALBINO VOLPI;

– ricorrente –

contro

ARTI GRAFICHE PERSICO SRL, GIA’ ARTI GRAFICHE PERSICO SPA, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V. BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato

SIMONA RINALDI GALLICANI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA

MARIO NELLO PEDERNESCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1171/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità per

sopravvenuta carenza di interesse con spese a carico del

rinunciante.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 19 novembre 2015 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da Ze.Pi., titolare della Z.A., nei confronti della Arti Grafiche Persico s.p.a., avverso la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione proposta in relazione al decreto che aveva ingiunto il pagamento della somma di 16.320,00 Euro, oltre accessori.

2. Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha osservato che condivisibilmente il primo giudice aveva ritenuto non raggiunta la dimostrazione, da parte dello Ze., della tempestività della denuncia dei vizi, in assenza di risultanze istruttorie in tal senso e in quanto l’appellante non aveva reiterato le sue richiesta di prova in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e, successivamente, in secondo grado.

3. Avverso tale sentenza lo Ze. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso la Arti Grafiche Persico s.r.l.. In data 17 ottobre 2019 è stata depositato da parte del ricorrente un atto di rinuncia al ricorso, nel quale, premesso che la controparte era stata dichiarata fallita in data 9 maggio 2019, si deduce che con la curatela era stato raggiunto un accordo transattivo “con reciproca rinuncia ai giudizi pendenti, a spese di lite compensate”. Il ricorrente aggiunge di non avere, pertanto, più interesse alla prosecuzione del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Premesso che non risulta depositata copia del dedotto accordo transattivo e che l’atto di rinuncia non risulta essere stato notificato alla controparte costituita, deve farsi applicazione della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (v., ad es., di recente, Cass. 22 maggio 2019, n. 13923).

Quanto alla regolamentazione delle spese, dovendo aversi riguardo al principio della soccomenza virtuale, si osserva che le istanze istruttorie, non accolte in primo grado e reiterate con l’atto di appello, le quali non vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono reputarsi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (Cass. n. 9410 del 2011).

Siffatta puntualizzazione dimostra che, a prescindere dalla condotta serbata in primo grado e del fatto che inizialmente, all’udienza del 26 ottobre 2011, la Corte territoriale avesse riservato la decisione su tali richieste (circostanza oggetto del primo motivo), comunque l’appellante aveva l’onere, in sede di precisazione delle conclusioni, all’udienza del 10 giugno 2015, di reiterarle, senza che la mera richiesta di revoca del decreto ingiuntivo potesse comportare un implicito richiamo alle stesse e senza che siffatta rinuncia potesse essere superata dalle considerazioni svolte in comparsa conclusionale (si tratta dei rilievi svolti nel secondo motivo).

Nessun ulteriore elemento è poi apportato dal terzo motivo che, sotto il profilo dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, ripropone le medesime questioni oggetto dei primi due motivi.

Quanto al raddoppio del contributo unificato, va ribadito che, in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v., ad es., Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 190871 del 2018; Cass. n. 11033 del 2019).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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