Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15303 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 30389-2020 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA 8,

presso lo studio dell’avvocato DONATELLA NASTRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONA MAROTTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente successiva –

e contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FAMAGOSTA 8,

presso lo studio dell’avvocato DONATELLA NASTRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SIMONA MAROTTA;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 16193/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/07/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.Questa Corte, con ordinanza n. 16193/2020, depositata in data 28/7/2020, nella parte dispositiva statuiva quanto segue “rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquida in Euro 5.600 per compensi e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge”.

2 C.V. ha chiesto disporsi la correzione di errore materiale della predetta sentenza nella parte della motivazione in cui si fa riferimento ai pagamento in favore della ricorrente anzichè al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorso va accolto.

C.V., nel controricorso depositato nel giudizio di cassazione, ha chiesto la distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario Avv. Simona Marotta.

Ciò posto, va osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 20, – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).

Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali in favore dell’Avv. Simone Marotta, difensore antistatario di C.V., va dunque corretto il dispositivo dell’ordinanza disponendo in conformità della richiesta formulata dall’odierno ricorrente

Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 16193/2020, depositata il 28 ottobre 2020, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi ed agli accessori di legge”, le parole “con distrazione in favore dell’Avv. Simona Marotta, difensore antistatario di C.V.”.

Dispone che le correzioni siano annotate, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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