Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15302 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 25/07/2016, (ud. 09/03/2016, dep. 25/07/2016), n.15302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10212/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

quale successore ex lege dell’INPDAP, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DARIO MARINUZZI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERO TELLINI 34, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GALLUZZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEMETRIO RIVELLINO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 28/9/2012, depositata il 22/1/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/3/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato DARIO MARINUZZI difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

“La Corte di appello di Campobasso, decidendo sull’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. (subentrato ex lege all’INPDAP per effetto del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 21, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di P.A., già dipendente dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (ERSAM oggi ARSIAM), e ritenuto, per quanto di interesse nel presente giudizio, che nella base contributiva utile per il computo dell’indennità premio di servizio prevista dalla L. n. 152 del 1968, fossero da includere i versamenti effettuati dall’ERSAM sul Fondo individuale integrativo di previdenza.

Avverso tale decisione l’I.N.P.S. (quale successore dell’INPDAP) propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

P.A. resiste con controricorso.

Con l’unico motivo l’Istituto denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 152 del 1968, artt. 4 e 11. Rileva che, stante la tassatività delle voci retributive da considerare nella base di calcolo dell’indennità premio di servizio (riconducibile alla categoria del trattamento di fine servizio), gli accantonamenti destinati ad alimentare il Fondo di previdenza integrativo, estranei alla elencazione legislativamente prevista, non possono essere ricompresi in tale base di calcolo.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha da tempo affermato che la retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4, l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5, Legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione stipendio o salario richiede un’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Si veda, in tal senso Cass., Sez. Un., n. 3673 del 29 aprile 1997 che, sulla base di tale principio, ha affermato che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, un assegno ad personam, anche se costituente parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione. Tale orientamento è stato confermato da numerose successive decisioni tra cui Cass. 17 gennaio 2003, n. 681 secondo cui, per le medesime ragioni, non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, l’indennità per le funzioni dirigenziali; Cass. 14 agosto 2004, n. 15906 secondo cui neppure possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le indennità di posizione variabile e l’indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente medico, in quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la circostanza che per errore l’amministrazione di appartenenza abbia versato i contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell’indennità; Cass. 2 settembre 2010, n. 18999 secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l’amministrazione la facoltà di porre fine all’assegnazione delle mansioni superiori; Cass. 7 gennaio 2013, n. 176, secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, gli incrementi dell’indennità di qualificazione professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45 c.c.n.l. Comparto Sanità 1994 – 1997); Cass. 17 settembre 2015, n. 18231 secondo cui non rientra nel computo rilevante l’indennità di struttura in quanto essa, ancorchè voce del trattamento retributivo globale, non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma.

Nè invero è condivisibile la prospettazione della natura retributiva degli accantonamenti in questione essendo sufficiente, al riguardo, richiamare quanto di recente chiarito da questa Corte, a Sezioni unite, nella decisione n. 4684 del 9 marzo 2015: “Con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro – natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”.

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la decisione della causa nel merito con il rigetto della domanda intesa ad ottenere l’inclusione nella base contributiva utile per il computo dell’indennità premio di servizio dei versamenti effettuati dall’ERSAM sul Fondo individuale integrativo di previdenza; il tutto, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2 – Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., con la quale ha evidenziato che l’orientamento sfavorevole alla tesi dell’originario ricorrente si è consolidato in epoca successiva al ricorso dell’Istituto.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – Conseguentemente il ricorso va accolto e va cassata la sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’azionata domanda.

5 – Il difforme esito dei giudizi di merito ed il recente intervento chiarificatore delle sezioni unite di questa Corte inducono a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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