Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15302 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 17/02/2017, dep.20/06/2017), n. 15302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21310-2015 proposto da:
L.S.M., L.S.A., in qualità di eredi
del Sig. L.S.P., elettivamente domiciliati in ROMA
VIA ASIAGO, 1, presso lo studio dell’avvocato WALTER CONDOLEO,
rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELE MONGELLI;
– ricorrenti –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARGHERITA DI
SAVOIA, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA FERRETTI
rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO LIUZZI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 904/2014 della CORTI D’APPELLO di BARI,
depositata il 12/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
Fatto
RITENUTO
il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte ritenendo la “Manifesta infondatezza del ricorso considerato che la nullità non produce alcun effetto in base al principio quod nullum est nullum product effectum, e, dunque, retroagisce al momento della conclusione dell’accordo, con la conseguenza che l’occupazione dell’immobile sarebbe priva di giustificazione ab origine con tutti gli effetti derivanti dal dato temporale”.
La proposta del relatore è stata notificata alle parti le quali non hanno formulato osservazioni.
Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.
il Collegio ritiene che la questione sollevata con il ricorso non sia di evidenza decisoria tale da permetterne la definizione in Camera di Consiglio presso la Sezione filtro; che, pertanto, dovendo il ricorso essere deciso all’esito della discussione in pubblica udienza presso la Sezione tabellarmente competente, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo.
PQM
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 Civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta civile – 2, il 17 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017