Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15302 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 17/07/2020), n.15302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26354/2015 proposto da:

C.A., V.L., rappresentate difese dagli avvocati

MITJA OZBIC, MARIO REINER;

– ricorrenti –

contro

BFRI SRL, D.A., in qualità di erede di D.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del primo motivo e il rigetto dei restanti motivi del

ricorso;

udito l’Avvocato Ozbic Mitja, difensore delle ricorrenti, che si è

riportato agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Assente una compiuta esposizione della vicenda fattuale da parte della sentenza d’appello, la quale, oltre ad avere legittimamente omesso di narrare minutamente lo svolgimento del processo, non fornisce le informazioni fattuali minime e necessarie, sulla base di quel che emerge dal ricorso, i fatti salienti di causa possono riassumersi come segue. C.S., deceduta nel 1998, lasciò quali propri eredi legittimi il fratello C.P. (marito di V.L. e padre di C.A.) e il coniuge Vo.Gi.. Il diritto ad accettare l’eredità per rappresentazione del padre e per accrescimento (per la quota spettante al marito) si trasmetteva ad C.A..

C.P., proprietario iure proprio delle restanti quote del patrimonio immobiliare attinto dalla massa ereditaria di C.S., chiedeva, nei confronti dell’eredità giacente della C., disporsi la divisione.

Con successivo atto il C. conveniva in giudizio la s.r.l. BI.FRI, alla quale, con contratti del 12/10/2000 e 20/12/2000 l’eredità giacente di C.S. aveva alienato quote indivise d’immobili ereditari, assumendo la lesione del diritto di prelazione, di cui all’art. 732 c.c..

Interrotto il processo per morte dell’attore, lo stesso veniva riassunto nel 2004 dalla moglie V.L. e dalla figlia C.A..

Proposta dalle attrici in riassunzione istanza di sospensione del processo in attesa che si fosse definito quello di divisione, reputato pregiudiziale, il Tribunale, riconosciuta la pregiudizialità, sospendeva il processo, che veniva riassunto dalla V. e dalla C. ad avvenuta definizione del giudizio di divisione.

Con la sentenza poi fatta oggetto d’appello il Tribunale “autorizzava” gli attori a esercitare il riscatto delle quote vendute, corrispondendo all’acquirente il prezzo da questa versato, maggiorato degli interessi al tasso legale.

La Corte d’appello di Trieste, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione principale di V.L. e C.A. e D.M. (interrotto il processo per morte di quest’ultimo, si costituiva il successore D.A.) e, accolta quella incidentale della s.r.l. B.Fri., in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò V.L., C.A. e D.A. al solidale pagamento della somma di 542,27, oltre interessi al tasso legale, in favore della B. Fri.

2. Questi, in sintesi, per quel che qui rileva, i termini delle questioni giuridiche dipanate nel giudizio di merito:

– La Corte territoriale disattende la complessa censura con la quale gli appellanti principali avevano invocato riforma della sentenza del Tribunale, nella parte in cui aveva giudicato nuova, e, quindi, tardiva, la domanda con la quale i predetti avevano chiesto dichiararsi nulli o inefficaci o comunque annullarsi i due contratti di cui si discute. In particolare gli appellanti sostenevano che, sospesa la causa in attesa che fosse definita l’altra, concernente la divisione, solo con l’assegnazione, con decorrenza dall’annotazione sul libro fondiario della relativa lite (27/7/2000), che antecedette la vendita (12/10/2000), che era stata iscritta dopo l’annotazione della lite, V.L. era divenuta esclusiva proprietaria;

– analoga conclusione si sarebbe dovuto trarre per le “irregolarità fiscali”, foriere di nullità;

– la Corte di Trieste rigetta entrambe le prospettazioni, affermando che l’unica domanda sul quale il giudice è chiamato a pronunziarsi è quella introduttiva.

3. Avverso la statuizione d’appello ricorrono V.L. e C.A. sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Le altre parti sono rimaste intimate.

Venuto il processo all’adunanza camerale dell’11/4/2019, lo stesso è stato rimesso alla pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso prospetta violazione degli artt. 295, 183, 189 e 190, c.p.c., in relazione all’art. 20 della Legge tavolare e all’art. 2646, c.c..

Secondo l’assunto impugnatorio:

– in sede di riassunzione a seguito della morte del coniuge C.P., originario attore, la V. aveva affermato che il contratto di compravendita concluso dall’eredità giacente in morte di C.S. e la B.FRI non poteva avere alcuna efficacia nei di lei confronti, in quanto assegnataria dei beni siti in (OMISSIS) (la lite risultava annotata in epoca anteriore all’iscrizione tavolare della compravendita);

– la domanda della V. non era nuova, poichè il processo era stato sospeso in attesa della divisione, che, in effetti, aveva visto la predetta divenire assegnataria dei beni di cui si discute;

– non rispondeva al vero che al momento della sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il tema della decisione fosse stato già definito, proprio perchè si attendeva l’esito del giudizio di divisione, occorrendo constatare a chi sarebbero stati assegnati gli immobili provenienti dalla eredità C.;

– la domanda di nullità, annullamento e inefficacia era stata avanzata tosto che la V. era divenuta legittimata.

1.1. La doglianza è fondata nei termini che seguono.

La questione dirimente, alla quale la Corte locale non ha dato risposta, consiste nel verificare all’esito del giudizio pregiudicante le ricadute su quello pregiudicato, in altri termini: dell’assegnazione divisionale sulla domanda di riscatto. Incidenza che, in concreto, potrebbe anche non constare, ma la cui verifica spetta al giudice.

Sgombrato il campo dalle evocate, ma insussistenti, interferenze del regime tavolare di trascrizione, qui il fatto nuovo, perchè sopravvenuto, è costituito dalla definizione del giudizio divisorio. Essendosi la sentenza d’appello limitata a declinare l’inammissibilità per tardività della domanda, senza, peraltro, in alcun modo contestare i presupposti della sospensione disposta dal Tribunale, deve escludersi che la stessa abbia, anche solo implicitamente, verificato l’insussistenza d’incidenza della divisione sull’altro giudizio.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti allegano nullità dei contratti a cagione delle irregolarità fiscali commesse dal curatore dell’eredità giacente, con conseguente violazione dell’art. 1418 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48; nonchè violazione degli artt. 295, 183, 189 e 190 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo le impugnanti la Corte locale non aveva considerato che già in sede di riassunzione, dopo la morte del C., era stato segnalato l’accertamento di fatti gravi addebitabili al curatore, il quale aveva omesso di esporre taluni cespiti terrieri nella dichiarazione di successione.

2.1. La doglianza, che si pone al limite della scrutinabilità a cagione dell’alto tasso di aspecificità, non merita comunque accoglimento.

Le ricorrenti non colgono che la sentenza, con argomento autonomo ha disatteso la pretesa a cagione della sua generica prospettazione, consistita in un mero “enunciato”. Non solo tale argomento non viene attinto dalla censura, ma, la confusa congetturalità della denuncia, che anche nel ricorso trova conferma, non consente d’individuare ex actis, l’evocata nullità.

3. Con il terzo motivo, con il quale viene denunziato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonchè violazione dell’art. 1418 c.c. e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 48, comma 2, le ricorrenti affermano, nella prospettiva di accoglimento del secondo motivo, che la Corte d’appello aveva errato nell’escludere che dall’irregolarità fiscale derivasse l’eccepita nullità, per il solo fatto che la vendita fosse stata autorizzata dal tribunale.

3.1. Il motivo, dipendente dal primo, non può che seguirne il medesimo destino di rigetto, occorrendo solo precisare che l’inciso motivazionale censurato non costituisce la ratio decidendi, che, come poco sopra si è visto, fa leva sulla irriducibile sommarietà della doglianza.

4. Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in quanto la sentenza d’appello aveva riconosciuto alla parte acquirente il diritto al rimborso dell’imposta di registro (siccome stabilito dal contratto), senza aver, tuttavia, previamente dimostrato di aver effettuato l’esborso.

4.1. Anche quest’ultima doglianza è infondata.

Deve escludersi violazione della regola probatoria, siccome, invece, enunciata in ricorso. L’evocazione della regola, assunta come violata, perciò solo non determina nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, necessario che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente; diversamente, come accade qui, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento di merito del giudice, il quale ha ricostruito la fattispecie concreta difformemente dalle aspettative del ricorrente, di talchè la prospettata violazione non può ipotizzarsi (cfr., da ultimo, Cass. nn. 11775/019, 6806/019, 30728/018).

La doglianza investe l’apprezzamento di merito effettuato dal giudice, in questa sede non sindacabile, in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

5. L’accoglimento del primo motivo impone cassazione con rinvio della decisione. Appare opportuno rimettere al giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e rigetta gli altri; cassa e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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