Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15302 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2068-2020 proposto da:

O.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA SONIA

VULCANO, MARIO GARAVOGLIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 15234/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. O.M.G., con ricorso regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni ha chiesto la correzione e/o la revoca, ex art. 391 bis c.p.c., n. 15234/2019, depositata in data 4/6/2019, in quanto l’ordinanza, pur corretta nell’intestazione (causa n. 2250/2017, tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate e Riscossioni contro O.M.G.) recava la motivazione e il dispositivo riguardante una controversia completamente diversa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. In data 14 luglio 2020 è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai legali della ricorrente muniti di specifica procura con conseguente richiesta di declaratoria di estinzione del processo e compensazione delle spese.

3. Alla rinuncia del ricorrente, debitamente notificata alle controparti non costituite, consegue l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA