Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15301 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 17/07/2020), n.15301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26053/2015 proposto da:

C.T., ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed

elettivamente domiciliata in Roma via C. Beccaria 88, nello studio

dell’avvocato Anderea Callea e rappresentata e difesa dall’avvocato

Francesco Callea;

– ricorrente –

contro

Condominio (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, di VILLA

EMILIANI 48, presso lo studio dell’avvocato Ascanio Parente

rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Gargano;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1121/2014 del Tribunale di Cosenza, depositata

il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– C.T. proponeva, avanti al Giudice di pace di Cosenza, opposizione al decreto ingiuntivo emesso su ricorso del Condominio (OMISSIS) per il pagamento di Euro 3.643,52 a titolo di quote ordinarie e straordinarie di oneri condominiali deducendo l’illegittimità della Delib. di approvazione dei bilanci posta a fondamento dell’ingiunzione nonchè la carenza di legittimazione passiva essendo stato l’appartamento – oggetto della quota condominiale – ricevuto in eredità ancora indivisa;

– il giudice di pace nel contraddittorio con il Condominio, che deduceva l’infondatezza delle contestazioni, respingeva l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo;

– proposto gravame sulla base di tre motivi, il Tribunale di Cosenza, quale giudice d’appello, respingeva tutte e tre le doglianze della C. e confermava la sentenza impugnata;

– in particolare, il tribunale Cosentino osservava come le contestazioni della legittimità della Delib. assembleare oggetto di specifico giudizio di impugnazione, non avevano rilevanza ai fini della valutazione della fondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il credito seppure determinate sulla scorta di quella Delib.;

– il giudice d’appello argomentava, poi, con riguardo alla dedotta circostanza dell’intervenuta rinuncia all’eredità, che essa era inammissibile in quanto incompatibile con le difese spiegate nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ove l’opponente affermava di essere coerede ed allegava la titolarità del diritto di “proprietà comune ed indivisa”;

– infine, il tribunale affermava la congruità della statuizione sulle spese di lite adottata in prime cure;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dalla C. con ricorso fondato su due motivi, cui resiste con controricorso il Condominio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la sentenza d’appello per violazione e falsa applicazione degli artt. 1137, 1421 c.c. ed art. 63 disp. att. c.c., nonchè degli art. 633, 634, 34 c.p.c., per non avere valutato la radicale nullità della Delib., in relazione all’art. 1421 c.c., in quanto adottata in mancanza di rituale convocazione di tutti i condomini e, nel merito, sulla base di conteggi e documenti contestati e, conseguentemente, illegittima per l’inesistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo;

– il motivo è infondato;

– il tribunale cosentino ha invero, esaminato incidenter tantum il dedotto vizio formale della Delib. in ragione dell’eccepita mancata comunicazione dell’avviso di convocazione ma ha ritenuto che esso ne determinasse l’annullabilità e non la nullità, che ove non impugnata nel termine di trenta giorni (dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti) è valida ed efficace nei confronti di tutti i condomini;

– quanto poi alla contestazione nel merito relativa al bilancio preventivo di ripartizione degli oneri condominiali del 2008 ed a quella concernente il rendiconto consuntivo (cfr. pag. 8 del ricorso), si tratta di censure inammissibili perchè prospettano, nella sostanza, l’omesso esame da parte del giudice d’appello di una questione che non risulta essere stata riproposta nel giudizio d’appello e perciò non esaminata neppure incidentalmente dal giudice d’appello;

– in realtà, la ricorrente non specifica dove aveva riproposto in appello la questione della nullità della Delib. come vizio proprio ricavabile dai documenti prodotti (cfr. sempre pag. 8 del ricorso), con la conseguenza che, non risultando espressamente esaminata nella sentenza impugnata, la censura va dichiarata inammissibile;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.p.c., comma 3, artt. 476, 481, 2697 e 1294 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere dichiarato inammissibile la contestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui deduceva la carenza di legittimazione passiva dell’opponente;

-in particolare, si contesta la conclusione del giudice d’appello secondo cui l’opponente avrebbe modificato con l’atto d’appello il contenuto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata in primo grado ed ivi fondata sulla qualità di coerede di un bene comune ed indiviso, mentre poi in appello avrebbe dedotto l’intervenuta rinuncia all’eredità;

– sostiene la ricorrente che nell’opposizione avrebbe dedotto non la qualità di erede bensì quella di mera chiamata all’eredità posizione che avrebbe giustificato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva;

– tuttavia, come la stessa ricorrente riconosce,il Condominio ha agito nei suoi confronti sulla base di un certificato di stato di famiglia del de cuius C.F., che attesta la residenza dell’opponente nella porzione immobiliare rientrante nel condominio procedente;

– tale allegazione, rilevante quale accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 474 c.c., rilevante quale valido elemento costitutivo della pretesa creditoria monitoriamente azionata, non è stata, ad avviso del giudice d’appello ed al di là dell’inammissibile novità della deduzione, efficacemente confutata dall’opponente/appellante;

– il tribunale ha infatti specificamente motivato sulla novità della questione proposta in appello e, comunque, l’ha valutata nel merito ed ha ritenuto legittimamente non provata, ai sensi dell’art. 519 c.c., la dedotta rinunzia;

– all’esito sfavorevole di entrambi i motivi, consegue il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della parte controricorrente e liquidate in Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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