Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15301 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28924-2019 proposto da:

UNICOOP TIRRENO SCARL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA 11,

presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANAGNI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 38/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di FROSINONE, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.Unicoop Tirreno s.c.a r. L. adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone chiedendo l’adozione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 in luogo del Comune di Anagni che li aveva omessi, di tutti i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza agli obblighi di rimborso della somma di Euro 42.598,36 derivanti da sei sentenze pronunciate dalla CTP di Frosinone e passate in giudicato in materia di Trasu/Tari per le annualità 2010, 2013, 2014, 2015 e 2016 che avevano condannato l’amministrazione comunale al rimborso delle spese per un totale di Euro 42.598,36.

2. La Commissione Tributaria Provinciale non riconoscendo il diritto al rimborso della società per la somma di Euro 30.736,66 condannava il Comune di Anagni al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 11.861,70 oltre alla refusione delle spese del procedimento che liquidava in Euro 2.500,00.

5. Avverso la sentenza della CTP Unicoop Tirreno s.c.a r. L. ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Il Comune di Anagni non si è costituito.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; si sostiene che la CTP non solo non ha adottato i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze favorevoli alla società ma non si è neppure attenuta al contenuto di tali pronunce.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Ai sensi del D.Lgs. n. 562 del 1992, art. 70, comma 7 il giudizio di ottemperanza delle pronunce di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente si chiude con l’adozione dei “provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio del Ministero delle finanze o dell’ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il Collegio, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della L. 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni”.

2.1 La pronuncia di condanna del Comune di Anagni non corrisponde al modello legale di statuizione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7.

2.2 Venendo all’esame dell’ulteriore profilo di violazione di legge, la CTP ha escluso il diritto della ricorrente al rimborso della somma di Euro 30.736,66, pari all’importo versato dai terzi debitori della società destinatari di atti di pignoramento D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 72 bis e art. 48 bis affermando che “diversamente da quanto dedotto in ricorso, la sentenza n. 839/1/2017 non ha dichiarato l’illegittimità della cartella di pagamento n. (OMISSIS) per la quale è stato promosso il pignoramento presso terzi anzidetto, ma una cartella diversa e precisamente quella indicata nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo. Nella stessa sentenza, peraltro si fa riferimento ad un ruolo ed ad una annualità di Tari diversi da quelli cui si riferisce la menzionata cartella… cosicchè non può ritenersi che, per effetto di tale sentenza, siano venuti meno i presupposti del pignoramento presso terzi per il quale è stata avanzata richiesta di rimborso”

2.3 Orbene, risulta dalla lettura dell’intestazione della sentenza nr 839/1/17 emessa dalla CTP che oggetto del giudizio è stato l’avviso di pagamento nr (OMISSIS)/000, per Tari 2015, dichiarato illegittimo. Si tratta dell’atto prodromico alla cartella di pagamento nr (OMISSIS) come agevolmente può evincersi dall’esame dell’atto esattivo che fa riferimento al medesimo importo dell’atto di accertamento e alla stessa annualità della Tari.

2.4 I pignoramenti presso terzi, eseguiti nelle more del giudizio avente ad oggetto il presupposto atto di intimazione, traggono fondamento dalla cartella di pagamento emessa sulla base presupposto atto di intimazione dichiarato illegittimo.

Sennonchè a pagina due della citata sentenza si fa riferimento ad una cartella dello stesso importo ma recante numero ed annualità di imposta diversi.

Il giudice dell’ottemperanza dovrà, quindi, svolgere ulteriori e più approfonditi accertamenti circa il reale oggetto del procedimento tributario conclusosi con sentenza n. 839/1/2017.

In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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