Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15300 del 21/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 15300 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso n. 11752/2010proposto da:
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ope legis
– ricorrente contro

Ingegneria e software industriale s.p.a., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avv. Francesco Scalia, come da procura in
atti, ed elettivamente domiciliata in Roma via Altino
n. 8 presso lo studio dell’avv. Francesco Cedrone
sre,v-r–E
-tcontroricorren9-

avverso la sentenza n.30/40/2009 della Commissione

R.G.N. 1175212010

1

Data pubblicazione: 21/07/2015

Tributaria regionale del Lazio, sez. di Latina,
depositata il 10 marzo 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 febbraio 2015 dal Consigliere Maria Enza
La Torre;

uditi l’avv. Alfonso Ciccociollo, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore
generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la
cassazione della sentenza della CTR Lazio, sez. Latina
n. 30/40/09 dep. il 10.3.2009, che ha respinto
l’appello promosso nel giudizio relativo alla cartella
di pagamento notificata alla “INGEGNERIA E SOFTWARE
INDUSTRIALE SPA” per omesso versamento dell’Irpeg per
l’anno 1998.
L’intimata non ha depositato controricorso, ma si è ,
costituita con procura notarile ed ha partecipato
all’udienza di discussione, deducendo l’inammissibilità
e l’infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione
1.

Il ricorso, contrariamente a quanto dedotto dalla

società, è ammissibile, preso atto della formulazione
del quesito di diritto e del momento di sintesi,
rispettosi dei parametri interpretativi messi in chiaro

R.G.N. 1175212010

2

udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;

dalla giurisprudenza di questa Corte sull’art. 366 bis
c.p.c. (cfr.

ex pluribus Cass. n. 30640/2011; Cass. n.

10758/2013; Cass. SS.UU n. 9935/2014; Cass. n.
956/2015).
2.

Col primo motivo l’Agenzia deduce violazione e

falsa applicazione dell’art. 7 co.1 della 1. 212/2000;

602/73 (nel testo allora vigente), 1 e 6 DM 321/99; in
relazione all’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c., in quanto,
trattandosi di cartella di pagamento per imposte
dichiarate e non versate preceduta da un’attività
interlocutoria conclusasi con l’invio di due avvisi
bonari, il giudice tributario avrebbe dovuto valutare
anche tali atti pregressi, idonei a rendere chiaro il
contenuto della successiva cartella, per verificarne
l’idoneità della motivazione.
3.

Col secondo motivo la ricorrente Agenzia delle

entrate deduce insufficiente e contraddittoria
motivazione in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., in
quanto, in relazione alla natura dell’atto, il
contribuente era in grado di conoscere e contestare la
pretesa impositiva, mentre la CTR si è limitata a
riscontrare la carenza di motivazione della cartella,
senza dar conto delle voci chiaramente indicate
(importo richiesto; Irpeg non versata; interessi e
sanzioni), idonee a garantire il diritto di difesa del
-contribuente.
4.

I due motivi, che per la loro connessione possono

essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

R.G.N. 11752/2010

3

600/73, 25 co.2 d.P.R.

degli artt. 36 bis d.P.R.

5.

Invero, dalla decisione impugnata, non emerge

sotto quale profilo la cartella oggetto del giudizio conforme alle prescrizioni di cui all’art. 25 d.P.R.
602/73 – mancasse di motivazione, in relazione alla
tipologia del recupero con essa effettuato, limitandosi
la CTR a “riscontrare con tutta evidenza l’assenza

Tale affermazione non è di per sé sufficiente a
giustificare il rigetto dell’appello dell’Ufficio – e
l’annullamento dell’atto impositivo- tenuto conto che
con il controllo cartolare ex art. 36 bis l’Ufficio
provvede alla liquidazione dell’imposta in base ai
contenuti della dichiarazione, per cui il contribuente
già in grado di conoscere i presupposti della pretesa
(cfr. da ultimo Cass. n. 25329/2014).
Non è stato in particolare indicato dalla CTR a quale
fattispecie fosse riconducibile la cartella emessa, che
se – come affermato dall’Agenzia e non contestato nella
memoria del ricorrente – inerente a imposta (Irpeg)
dichiarata e non versata, non avrebbe avuto nemmeno
bisogno di una specifica motivazione (cfr. Cass. n.
27140/2011; n. 23133/2014).
6. La sentenza impugnata deve essere conseguentemente
cessata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa
composizione, che dovrà esaminare nel merito l’appello
dell’Agenzia delle entrate ed anche provvedere alla
liquidazione delle spese di questo giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

R.G.N. 1175212010

4

pressoché assoluta di una motivazione”.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese di questo
giudizio, alla CTR del Lazio in diversa composizione.
Roma, 26 febbraio 2015
Consigliere estensore
Il Presidente

Qat4-5-‘

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA