Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15300 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15300

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28887-2019 proposto da:

D.L., D.E., nella qualità di eredi del sig. D’Arco

Martino, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LUIGI DI MURO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5602/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. D.E. e D.L. (in qualità di eredi di D.M.) impugnavano davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno l’avviso con il quale l’Ufficio accertava per l’anno di imposta 2011 un maggior reddito di impresa di Euro 41.592,00 con conseguente recupero delle imposte dirette, per effetto della indebita contabilizzazione di canoni leasing concernenti un’auto funeraria mai consegnata alla ditta D. 2.La CTP accoglieva parzialmente il ricorso riducendo in Euro 34.952,00 l’importo dei canoni di leasing non riconosciuti indeducibili ed escludendo le sanzioni.

3.Sull’impugnazione dei contribuenti la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello ritenendo corretta dell’atto impositivo e fondato l’accertamento del maggior reddito.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente affidandosi a due motivi. Si è costituita l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si sostiene che la CTR abbia errato nel riconoscere la validità della notifica dell’avviso di accertamento in quanto lo stesso era stato notificato nei confronti degli eredi presso i propri indirizzi e non abbia rilevato l’ulteriore difetto di notificazione dell’atto perchè mancante di ogni relata di notifica, sia nella copia sia sull’originale, nonostante l’avvenuta consegna a mezzo del servizio postale.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR tenuto conto del comportamento improntato a buona fede tenuto dall’utilizzatore il quale aveva versato i canoni nella prospettiva della consegna del bene.

2 I primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto pecca di autosufficienza.

2.1 I ricorrenti non hanno prodotto in giudizio nè hanno riportato nel ricorso, l’atto impositivo e la relata di notifica oggetto di censura -, nè hanno indicato la sede dove reperirlo, impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la fondatezza di quanto assunto nel motivo.

2.2 Il motivo è in ogni caso infondato.

2.2 L’art. 65 del D.P.R. citato, ai commi 1, 2 e 4, stabilisce quanto segue “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.

La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al comma 2”.

2.3 L’atto concernente obbligazioni tributarie facenti capo al defunto va, pertanto, notificato agli eredi, in via alternativa: 1) impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio del dante causa, quando la comunicazione di cui all’art. 65, comma 2, non sia stata effettuata 2) individualmente e nominativamente, nei confronti del singolo erede, nel proprio domicilio fiscale, in presenza di comunicazione. La prevalente giurisprudenza ritiene, inoltre, che, al fine di evitare la notificazione “impersonale e collettiva” prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973 art. 65,comma 4, non può prescindersi dalla rituale comunicazione, la quale non potrebbe essere sostituita nè dalle indicazioni contenute nella dichiarazione dei redditi presentata dall’erede (Cass., 228/2014) nè da quelle inserite nella dichiarazione di successione (Cass., n. 17430/2013),In particolare, ha spiegato la Corte, che la notifica collettiva e impersonale “è posta ad esclusiva tutela degli interessi erariali” e la comunicazione configura un onere di informazione che, ove non assolto, espone gli eredi alle relative conseguenze “dispensando gli uffici finanziari dalla ricerca specifica e individuale di ciascun erede, quale sia il tempo trascorso dall’apertura della successione” (Cass. n. 228/2014; n. 16021/2015). Ovviamente, la notificazione dell’atto tributario può essere eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4, quando comunque l’ufficio sia a conoscenza del decesso non sussistendo altrimenti la giuridica possibilità di procedere alla notifica impersonale prevista dalla legge. Se la comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell’ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta, essendo l’Amministrazione comunque a conoscenza della morte del contribuente, ed il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perchè relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità assoluta ed insanabile della notifica e dell’avviso di accertamento (Cass. n. 973/2018).

2.4 Nel caso di specie, essendo pacifico che gli eredi di D.M., non abbiano effettuato la comunicazione prescritta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, comma 4 pur potendo l’Ufficio notificare agli eredi impersonalmente presso l’ultimo domicilio del defunto non era affatto preclusa la possibilità, più garantista per i destinatari, di notificare l’atto intestato al defunto presso il domicilio fiscale dei singoli eredi.

2.5 Quanto alla dedotta assenza di relata di notifica gli stessi contribuenti danno atto nel ricorso “dell’avvenuta consegna a mezzo del servizio postale”.

La rituale e tempestiva impugnazione dell’avviso di accertamento conferma che l’atto ha comunque raggiunto il suo scopo con conseguente destituzione di fondamento della censura inerente l’illegittimità della notifica.

3 Il secondo motivo è infondato.

3.1 L’impugnata sentenza è pervenuta alla conclusione dell’inesistenza della dedotta operazione di locazione finanziaria dell’autoveicolo ad uso speciale sulla base della circostanza che la consegna del bene non è mai avvenuta; sicchè, a parte l’incongruenza del comportamento dell’imprenditore che sottoscrive il verbale di consegna senza ricevere in godimento il bene, sarebbe stato agevole per quest’ultimo sottrarsi al pagamento dei canoni (apparentemente versati per due anni) opponendo la mancata5 disponibilità dell’autocarro.

3.2 II motivo del ricorso formulato come violazione o falsa applicazione di legge contiene in realtà una lettura del comportamento dell’utilizzatore improntato a buona fede che si contrappone all’accertamento di fatto e al giudizio della CTR, che ha, invece, escluso tale evenienza, insindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti dall’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

4. Il ricorso va quindi rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi oltre spese prenotate a debito.

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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