Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1530 del 27/01/2014


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Civile Ord. Sez. U Num. 1530 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: D’ALESSANDRO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 8352-2013 proposto da:
ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SAFAB S.R.L. in liquidazione e in concordato preventivo
(già SAFAB S.P.A.), Società unipersonale soggetta alla

Data pubblicazione: 27/01/2014

direzione e coordinamento della MDC Partecipazioni
s.r.l. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA
MARGHERITA 290, presso lo studio degli avvocati CARBONE

PAOLO, CHITO MARIA BRUNA, che la rappresentano e
difendono, per delega in calce al controricorso;
,
– controricorrente

giudizio pendente n. 1398/2012 del TRIBUNALE di ROMA;
uditi gli avvocati Massimo SANTORO dell’Avvocatura
Generale dello Stato, Paolo CARBONE;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’ALESSANDRO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Federico Sorrentino, il quale visti gli
artt. 41 e 380 ter c.p.c. chiede che la Corte, in camera
di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice
ordinario, con le conseguenze di legge.

per regolamento di giurisdizione in relazione al

Ritenuto che l’ANAS propone ricorso per regolamento di
giurisdizione, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del giudice
amministrativo, in relazione a controversia instaurata dalla SAFAB S.p.A.
dinanzi al Tribunale di Roma, con la quale la predetta società chiedeva
dichiarasi l’illiceità delle determinazioni assunte dall’ANAS per il recesso,
in attuazione di informativa del Prefetto ex art. 10 d.P.R. 252/98, da tre
contratti di appalto ed il risarcimento dei danni;

concordato preventivo, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del
ricorso per genericità;
che l’ANAS ha depositato memoria.
Considerato che va preliminarmente rilevata l’infondatezza della
eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, contenendo questo
l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla
Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli aliunde, gli
elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e
dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle
posizioni in esso assunte dalle parti, sia pur in funzione della sola
questione di giurisdizione da decidere (SS.UU. ord. n. 11826 del 2013);
che, sempre in via preliminare, va osservato che non risponde al
vero l’affermazione di ANAS secondo cui sulla legittimità dei recessi si
sarebbe formato il giudicato attraverso la sentenza del Consiglio di Stato
n. 4360/2011, se non altro perché tale sentenza è anteriore agli atti di
recesso de quibus (la sentenza è del 10/6/2011 mentre gli atti di recesso
sono del 25/7/2011);
che – secondo queste Sezione Unite – la deliberazione di un ente
pubblico di recesso dal contratto di appalto, consequenziale
all’informativa del Prefetto, resa ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 3 giugno
1998, n. 252, è espressione di un potere di valutazione di natura
pubblicistica, diretto a soddisfare l’esigenza di evitare la costituzione o il
mantenimento di rapporti contrattuali, fra i soggetti indicati nell’art. 1 del
medesimo d.P.R. e le imprese, nei cui confronti emergano sospetti di
legami con la criminalità organizzata. Conseguentemente, trattandosi di
atto estraneo alla sfera del diritto privato, in quanto espressione di un
potere autoritativo di valutazione dei requisiti soggettivi del contraente, il
cui esercizio è consentito anche nella fase di esecuzione del contratto ai

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che resiste con controricorso la SAFAB s.r.l. in liquidazione e in

sensi dell’art. 11, comma 2 del citato d.P.R., la relativa controversia
appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo (SS.UU. sentenza
n. 21928 del 2008);
che tuttavia la SAFAB agisce per la risoluzione, per fatto e colpa
dell’ANAS, dei contratti

de quibus e per il risarcimento dei danni,

assumendo che, alla data delle comunicazioni di recesso, risultava
rilasciata l’informazione antimafia ad essa favorevole;
che la SAFAB assume dunque la mancanza dei presupposti per

che, in siffatta situazione, avuto riguardo al criterio del petitum
sostanziale, non può che dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario,
trattandosi di controversia, attinente all’esecuzione di un contratto di
diritto privato, nella quale non viene in questione l’illegittimo esercizio di
un potere amministrativo, restando estranea al problema di giurisdizione
ogni questione, attinente al merito, circa la fondatezza della
prospettazione dell’attrice;
che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, che
provvederà anche sul regolamento delle spese.
PQM
la Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario, cui rimette la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite
civili, il 14 gennaio 2014.

l’esercizio del potere;

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