Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1530 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. III, 26/01/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1530

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12436/2005 proposto da:

P.A. (OMISSIS), A.M.

(OMISSIS), P.P. (OMISSIS),

P.G. (OMISSIS), P.L.

(OMISSIS), D.M.N. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA 2022 BALDUINA 114,

presso lo studio dell’avvocato MARRAPESE Claudio, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati FERRERO FEDERICO, TESTA

GIANANTONIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

SICURITALIA ILVI & ARGUS SPA (OMISSIS) (già ILVI S.R.L.) in

persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.

M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIANI Marco Simone, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONZA MASSIMO giusta

delega in calce al controricorso;

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (OMISSIS) in persona dei legali

rappresentanti pro tempore Dr. S.R. e Rag. R.

G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4,

presso lo studio dell’avvocato GELLI PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GELPI VITTORIO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 19/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 10/11/2004, depositata il

13/01/2005, R.G.N. 1819/C/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato ENZO GIARDIELLO per delega dell’Avvocato PAOLO

GELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Il (OMISSIS) P.M. uccise Pe.An. con cinque colpi di pistola e fu poi condannato per omicidio.

I genitori, i tre fratelli e la fidanzata del P. agirono giudizialmente per il risarcimento nei confronti del P.M. e della ILVI s.r.l. (Istituto Lariano di Vigilanza), del quale il P.M. era dipendente, assumendone la responsabilità ex art. 2049 c.c., per essere il fatto avvenuto mentre il medesimo svolgeva le proprie mansioni di guardia giurata innanzi ad una banca di (OMISSIS).

La società convenuta resistette, sostenendo che l’omicidio era stato perpetrato per ragioni del tutto indipendenti dal servizio che il P.M. stava prestando e che trovava le proprie radici nella risalente inimicizia personale tra l’omicida e la sua vittima.

Chiamò comunque in causa le Assicurazioni Generali s.p.a., che si costituì negando, tra l’altro l’operatività della garanzia.

Con sentenza n. 202 del 2002 il tribunale accolse la domanda anche nei confronti della Ilvi s.r.l. (respingendone quella di garanzia).

2.- La sentenza è stata totalmente riformata dalla corte d’appello di Milano che, decidendo con sentenza n. 19 del 2005 sul gravame della Ilvi, ha respinto la domanda nei confronti della stessa proposta sui rilievo (a) che non era nella specie configurabile un rapporto di occasionalità necessaria tra l’esercizio delle mansioni cui il P.M. era adibito e l’omicidio da lui commesso, essendo del tutto pacifico che l’omicida aveva “”agito per finalità proprie, in risposta ad una reiterata provocazione da parte della vittima, provocazione che non aveva nessuna attinenza con il servizio prestato”; e (b) sul rilievo ulteriore che neppure poteva imputarsi al datore di lavoro di non avere adibito il P.M. ad un lavoro fuori città al fine di evitare incontri tra il medesimo ed il P., non essendo tanto esigibile dalla Ilvi s.r.l. proprio per il carattere extralavorativo del dissidio tra i due (che avrebbe per questo reso ragionevolmente inutile il trasferimento).

3.- Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i soccombenti P.- A.- D.M. affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resistono con distinti controricorsi la Sicuritalia Ilvi & Argus s.p.a. (già Ilvi s.r.l.) e le Assicurazioni Generali s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 2049 c.c., per essersi la corte d’appello discostata dal principio secondo il quale “ai fini della configurabilità della responsabilità indiretta del datore di lavoro ex art. 2049 cod. civ., non è necessario che fra le mansioni affidate e l’evento sussista un nesso di causalità, essendo invece sufficiente che ricorra un semplice rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l’incombenza affidata deve essere tale da determinare una situazione che renda possibile, o anche soltanto agevoli, la consumazione del fatto illecito e, quindi, la produzione dell’evento dannoso, anche se il lavoratore abbia operato oltre i limiti dell’incarico e contro la volontà del committente o abbia agito con dolo, purchè nell’ambito delle sue mansioni” (Cass., 7.1.2002, n. 89, ed altre conformi).

Si afferma che poichè l’omicidio era avvenuto mentre il P.M. svolgeva servizio di vigilanza innanzi alla banca e con l’arma che il datore di lavoro aveva fornito (circostanza contestata dall’Ilvi), il rapporto di occasionalità necessaria doveva ritenersi sussistente.

Si imputa inoltre alla corte territoriale di non aver ritenuto il datore di lavoro responsabile per non aver allontanato il P.M. da (OMISSIS) benchè fosse consapevole dell’inimicizia fra il suo dipendente (l’omicida) e la vittima, che aveva dato luogo a precedenti dissapori verificatisi in un luogo sito a pochi chilometri di distanza.

2.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per insufficienza “o” contraddittorietà della motivazione per avere erroneamente ritenuto che l’omicida avesse agito per finalità proprie in risposta ad una reiterata provocazione della vittima e che la provocazione non avesse nessuna attinenza col servizio espletato.

3.- Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il principio riportato dal ricorrente è stato enunciato in fattispecie nella quale è stata ravvisata la responsabilità indiretta del datore di lavoro in relazione alla condotta del dipendente che, guidando un trattore per espletare un servizio del quale era incaricato, aveva consentito ad un altro dipendente di collocarsi come passeggero sul parafango del mezzo e ne aveva cagionato la morte a seguito di una manovra errata. In un caso, dunque, nel quale, il commesso aveva perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli erano state affidate, e non finalità proprie, alle quali il committente non era neppure mediatamente interessato o compartecipe.

Costituisce, infatti, principio consolidato – che va anche in quest’occasione ribadito – che condizione per la configurabilità del nesso di occasionalità necessaria è che l’atto dell’agente non sia assolutamente estraneo al rapporto di lavoro (cfr., ex plurimis, Cass., n. 1516 del 2007), non essendo configurabile la responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c., se manchi ogni legame tra l’atto produttivo del danno e lo scopo in vista del raggiungimento del quale il datore di lavoro abbia affidato al dipendente le mansioni “in occasione” delle quali l’illecito sia stato compiuto.

Le ulteriori considerazioni dei ricorrenti in ordine al mancato allontanamento del P.M. impingono in valutazioni di fatto, riservate al giudice del merito e nella specie adeguatamente motivate.

4.- Il secondo motivo è inammissibile in quanto:

a) nell’illustrazione del motivo non è chiarito se la motivazione si assuma insufficiente oppure contraddittoria, o l’una e l’altra cosa insieme, sicchè l’individuazione del tipo di vizio denunciato viene inammissibilmente rimessa alla stessa corte di legittimità;

b) l’illustrazione (pagine da 13 a 18 del ricorso) non reca la benchè minima spiegazione delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe viziata per aver ritenuto “del tutto pacifico” che l’omicida avesse agito per finalità proprie e concerne, invece, aspetti relativi alla “responsabilità oggettiva prevista dal più volte citato art. 2049 c.c.” (pagina 14 del ricorso, penultimo capoverso) ed alla nota inimicizia tra omicida e vittima, che si assume nota al datore di lavoro, come già affermato nel primo motivo;

e) i rilievi relativi al carattere del P.M., che renderebbero evidente la culpa in vigilando dell’Ilvi, sono del tutto estranei al vizio denunciato.

5.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti di Sicuritalia Ilvi & Argus s.p.a..

Possono essere invece compensate quelle relative al rapporto processuale con le Assicurazioni Generali s.p.a., chiamata in causa dalla convenuta in primo grado e che non ha chiarito la ragione della esclusa operatività della garanzia da parte del primo giudice, sicchè non è dato coglierne l’interesse a resistere al ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE – rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese in favore di Sicuritalia Ilvi & Argus s.p.a., che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge;

– compensa le spese tra i ricorrenti e Assicurazioni Generali s.p.a..

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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