Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 153 del 07/01/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 153 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: RORDORF RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 23809-2011 proposto da:
FERRARA GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato LA ROSA AURELIO,
2012

per delega in calce al ricorso;

624

– ricorrente contro

INPDAP;

Data pubblicazione: 07/01/2013

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione

al

giudizio pendente n. 479/2011 del GIUDICE DI PACE di
TARANTO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

RORDORE.

consiglio del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. RENATO

Ordinanza
Il relatore designato a norma dell’art. 377 c.p.c. ha depositato una
relazione del seguente tenore:
“1.- Giovanni Ferrara, dipendente pubblico collocato in pensione,
titolare di trattamento pensionistico con decorrenza 1.04.09, con atto di
citazione ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Taranto
l’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti

assume di aver subito a seguito dell’interruzione del pagamento della
pensione dall’1.04 al 31.08.09 e del successivo incompleto pagamento. Il
ritardo del pagamento, sostiene l’attore, fu causato dalla segnalazione di
un credito vantato dalla locale Agenzia delle Entrate in forza di cartelle
esattoriali che si assumono illegittimamente emesse, tanto da essere
annullate dal giudice tributario.
2.-

Costituitosi in giudizio, l’Istituto convenuto ha eccepito la

carenza di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti
ed ha contestato la domanda nel merito. Il Ferrara chiede alle Sezioni
unite di regolare preventivamente la giurisdizione, dichiarando la
competenza del giudice ordinario. Alla richiesta di regolamento non
risponde l’INPDAP, cui pure il ricorso è stato notificato.
3.- Sostiene il richiedente che la giurisdizione del giudice contabile
sarebbe circoscritta alle controversie aventi ad oggetto il diritto a pensione
o la quantificazione della prestazione e, comunque, la contestazione dei
provvedimenti dell’Amministrazione incidenti sul diritto a pensione.
4.- La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che la giurisdizione
della Corte dei conti in materia di pensioni (artt. 13 e 62 del r.d. 12.07.34
n. 1214) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di
collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le
controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento
identificativo del petitum sostanziale (S.u. 14.06.05 n. 12722, 18.03.99 n.
152, 16.01.03n. 573).
5.- In particolare, la giurisdizione esclusiva e piena della Corte dei
Conti sul rapporto pensionistico implica l’appartenenza alla medesima
giurisdizione anche delle domande di risarcimento del danno per
inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (cfr. S.u.

i

dell’Amministrazione Pubblica per ottenere il risarcimento dei danni che

31.01.08 n. 2298 e 5.98.94 n. 7268, secondo cui nella giurisdizione della
Corte dei Conti rientrano non solo le controversie concernenti il diritto alla
rivalutazione ed agli interessi su crediti per pensioni ma anche la domanda
di risarcimento del danno per l’inadempimento dell’obbligo pensionistico,
quali siano l’entità del risarcimento richiesto ed i criteri di determinazione
del danno invocati, nonché S.u. 28.10.98 n. 10732 e 23.01.95 n. 762).
6.- Considerato che nel caso di specie la domanda ha ad oggetto il

l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica in conseguenza di
un provvedimento di sospensione del pagamento dei ratei maturati, alla
luce delle espresse considerazioni, sussiste la giurisdizione della Corte dei
conti.”
La corte condivide tali considerazioni, che non appaiono idoneamente
scalfite dai rilievi formulati nella memoria successivamente depositata dal
ricorrente, il quale insiste nel sostenere che la causa apparterrebbe alla
competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ma si limita a tal fine ad
invocare precedenti giurisprudenziali afferenti in via generale al riparto di
giurisdizione tra quel giudice ed il giudice amministrativo, oppure
precedenti in tema di giurisdizione del giudice contabile sui rapporti
pensionistici che non hanno però attinenza con la presente fattispecie,
senza invece in alcun modo confutare i principi di diritto posti a base della
giurisprudenza citata nella relazione sopra riferita.
Deve perciò esser dichiarata la giurisdizione della Corte dei conti, senza
necessità di provvedimenti in materia di spese del presente regolamento
nel cui ambito l’ente intimato non ha svolto difese.
P.q.m.
La corte, pronunciando sul ricorso, dichiara che la giurisdizione compete
alla Corte dei conti.
Roma, 18 dicembre 2012.
Il presidente
(Roberto Pred

ut/

L

risarcimento del danno che il ricorrente Ferrara assume di aver subito per

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