Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 153 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 15/11/2016, dep.05/01/2017),  n. 153

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22874-2012 proposto da:

Società BELLOMO S.a.s. di V.G. & C. (già BELLOMO

S.a.s. di B.M.T.) p.iva (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato GENNARO

LEONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GUERRINO MAESTRI;

– ricorrente –

contro

Z.L., (OMISSIS), T.G. (OMISSIS), T.M.

(OMISSIS), P.V. (OMISSIS), T.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIA NUOVA 555, presso lo

studio dell’avvocato IGNAZIO NARDACCI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIUSEPPE ALFONSI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3402/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato GUERRINO MAESTRI, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MARIA CHIARA MELE, con delega dell’Avvocato GIUSEPPE

ALFONSI difensore dei controricorrenti, che ha chiesto

l’accoglimento del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – E’ impugnata la sentenza della Corte d’appello di Roma, depositata il 27 luglio 2011, che ha riformato la sentenza del Tribunale di Latina n. 1526 del 2004.

1.1. – Nel 1991 Z.L., T.F., T.G., T.M., e P.V. agirono nei confronti della B.G. & C. s.a.s. di B.G. per l’accertamento del confine tra le rispettive proprietà e per la restituzione del terreno eventualmente occupato senza titolo.

La convenuta contestò l’incertezza del confine, che a suo dire era segnato da un muro in tufo realizzato nel 1964, in parte ancora visibile e in parte demolito, di cui rimanevano le fondamenta, e in via riconvenzionale formulò domanda di accertamento del suo diritto di passaggio sulla strada esistente tra i fabbricati degli attori.

1.1. – Il Tribunale rilevò il difetto di legittimazione passiva della società Bellomo.

2. – Sul gravame proposto dalla stessa società, e nel contraddittorio con gli originari attori, la Corte d’appello ha deciso la causa nel merito, accogliendo sia la domanda di accertamento del confine, sia la domanda riconvenzionale, limitatamente all’accertamento della servitù di passaggio pedonale.

2.1. – I n particolare, la Corte distrettuale ha accertato il confine in conformità delle risultanze catastali e condannato la società a restituire la striscia di terreno compresa tra il muro e il confine catastale, ritenendo tardiva e comunque infondata l’eccezione di usucapione sollevata dalla società Bellomo in grado di appello.

2.2. – Con riferimento al contenuto della servitù volontaria di passaggio, la Corte d’appello ha negato – sulla base dell’accertamento svolto dal CTU e delle prove testimoniali – che la stessa comprendesse il passaggio con mezzi meccanici, e ha ritenuto ingiustificato l’aggravamento in mancanza di interclusione del fondo dominante.

3. – Per la cassazione della sentenza la società B.G. & C. sas ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi.

Resistono con controricorso Z.L., T.F., T.G., T.M., e P.V..

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è fondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, e art. 112 c.p.c. e si contesta la ritenuta tardività dell’eccezione di usucapione della striscia di terreno compresa tra il confine catastale e quello individuato dal muro realizzato nel 1964 dalla società Bellomo, evidenziandosi per altro che l’eccezione era stata formulata già nel giudizio di primo grado.

2. – Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione, omessa o comunque insufficiente, nonchè violazione degli artt. 113, 115, 116 e 132 c.p.c., e si lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso ogni riferimento alle univoche risultanze processuali riguardanti la fondatezza dell’eccezione di usucapione.

2.1. – La doglianza formulata con il primo motivo è fondata e va accolta, con assorbimento del secondo motivo.

In base al rito applicabile ratione temporis, antecedente alla riforma introdotta con la L. n. 353 del 1990, l’eccezione di usucapione era proponibile per la prima volta in appello poichè era finalizzata alla reiezione della domanda di accertamento del confine, e non introduceva una nuova pretesa (ex plurimis, Cass., sent. n. 3618 del 1999; più di recente, Cass., sent. n. 17808 del 2011).

3. – Con il terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1165, 1167 e 2943 c.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta che la Corte d’appello aveva richiamato la lettera raccomandata inviata in data 24 maggio 1984 da Z.L. e T.F. a B.G. senza esplicitare la rilevanza attribuita a tale atto, che in ogni caso non era idoneo ad interrompere l’usucapione.

3.1. – La doglianza è fondata.

La Corte d’appello ha rilevato che l’inizio del possesso era stato ricondotto dalla stessa società Bellomo all’epoca della costruzione del muro, cioè all’anno 1964, e che in data 24 maggio 1984 Z.L. e T.F. avevano contestato l’apposizione dei termini di confine con lettera raccomandata inviata a B.G., sicchè, in difetto di prova certa dell’inizio del possesso, non poteva ritenersi compiuto il termine ventennale di usucapione.

La motivazione così resa è insufficiente a giustificare il giudizio di non fondatezza dell’eccezione di usucapione, in quanto è basata sul riferimento ad un atto palesemente privo di valenza interruttiva del possesso ad usucapionem, alla luce dell’art. 2943 c.c. e del principio di tassatività degli atti interruttivi della prescrizione (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 14659 del 2012).

4. – Con il quarto motivo è denunciato vizio di motivazione e violazione degli artt. 1027, 1058, 1063, 1065 e 1067 c.c. e si contesta il mancato riconoscimento della servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, che la Corte di merito avrebbe affermato senza considerare che il titolo costitutivo – vale a dire il contratto di compravendita in data 25 novembre 1956 intervenuto tra T.M. (dante causa degli attori) e D.R.P. e N.C.R. (danti causa della convenuta) – espressamente prevedeva il passaggio pedonale e con automezzi su ambedue le strade di accesso al fondo D.R. – N., e che tale titolo era stato trascritto.

4.1. – La doglianza è fondata.

Dopo avere dato atto che la servitù di passo a favore del fondo B. era stata costituita contrattualmente, la Corte d’appello ne ha individuato il contenuto con richiamo allo stato dei luoghi e alle dichiarazioni dei testimoni, prescindendo del tutto dall’esame del titolo, che costituisce invece il momento centrale nella ricognizione del contenuto del diritto di servitù.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dall’art. 1362 c.c. e segg., e solo ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, la servitù acquistata in base a titolo negoziale deve reputarsi costituita, ai sensi dell’art. 1065 c.c., in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente (ex plurimis, Cass.,sez. 2, sent. n. 14088 del 2010).

5. – All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà a riesaminare le domande sulla base dei principi di diritto fin qui ribaditi, ed anche regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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