Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15299 del 25/07/2016


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Cassazione civile sez. II, 25/07/2016, (ud. 06/06/2016, dep. 25/07/2016), n.15299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.G., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv. Bruno Piccarozzi e dall’Avv. Paolo

Boggiano, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma,

via Giambattista Tiepolo, n. 21;

– ricorrente –

contro

CASA DI RIPOSO P.T. – Fondazione di diritto privato (già

IPAB Casa di Riposo P.T.), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.

Renato Mottola e Alessio Petretti, con domicilio eletto nello studio

di quest’ultimo in Roma, via degli Scipioni n. 268/A;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Genova n.

351/06 del 31 marzo 2006 e la sentenza definitiva della Corte

d’appello di Genova n. 1039/11 del 26 ottobre 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 6

giugno 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi gli Avv. Sergio Piccarozzi, per delega dell’AVv. Paolo

Boggiano, e Alessio Petretti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Il Tribunale di Chiavari, con sentenza n. 206 del 19 marzo 2003, in accoglimento delle domande proposte dalla Casa di Riposo P.T. – Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza, dichiarava l’attrice unica erede di F.R., dichiarava non opponibile all’erede medesima la trascrizione post mortem del matrimonio religioso, celebrato tra F.R. ed il convenuto M.G., condannava il convenuto M. all’immediata consegna all’attrice, erede, di tutti i beni ereditari nel di lui possesso e dei relativi frutti, compresi i beni mobili ed i gioielli inventariati dal notaio Carlo Rivara, l’appartamento sito in (OMISSIS) e quanto depositato sul conto corrente n. (OMISSIS) e sul deposito titoli (OMISSIS) all’epoca dell’apertura della successione, nonchè a depositare il rendiconto dell’amministrazione dei beni ereditari dalla data dell’apertura della successione fino alla consegna, condannava il convenuto medesimo al pagamento, nei confronti dell’attrice, della somma di Euro 1.637,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo – operata la compensazione tra il credito dell’attrice, relativo all’indennità di occupazione senza titolo dell’immobile caduto in successione, determinata equitativamente nell’importo di Lire 300.000 mensili per oltre sei anni, e così nella complessiva somma di Lire 21.600.000, ed il credito del convenuto per le spese sostenute nell’interesse dell’eredità per un totale di Lire 18.429.998 – e statuiva sulle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza.

2. – La Corte d’appello di Genova, con sentenza non definitiva depositata il 31 marzo 2006, ha respinto i motivi, dedotti quali primo, secondo, terzo e quinto, dell’appello principale proposto da M.G., relativamente alla statuizione di inopponibilità nei confronti dell’erede della trascrizione post mortem del matrimonio canonico, all’accoglimento dell’azione di petizione ereditaria con la conseguente condanna di M.G. all’immediata consegna di tutti i beni ereditari in suo possesso e dei relativi frutti, comprendenti i beni mobili ed i gioielli inventariati dal notaio Carlo Rivara nonchè l’appartamento sito in (OMISSIS), così confermando, in riferimento a tali capi, nonchè quanto all’an debeatur dell’indennità di occupazione senza titolo del predetto immobile e quanto alla reiezione dell’azione di ripetizione dei pagamenti indebiti relativi ai ratei di pensione di reversibilità, la sentenza del Tribunale di Chiavari; e, con separata ordinanza, ha disposto per l’ulteriore corso del procedimento relativamente al quarto motivo dell’impugnazione principale e relativamente ai motivi dell’appello incidentale.

Con sentenza definitiva resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 26 ottobre 2011, la Corte di Genova ha rigettato l’appello principale proposto da M.G. e, in accoglimento del gravame incidentale della Casa di Riposo, ha condannato il M. a corrispondere alla Casa di Riposo la somma di Euro 35.499,37 fino al settembre 2006, oltre ai canoni calcolati secondo il criterio seguito dal c.t.u. dall’ottobre 2006 fino alla data del rilascio dell’immobile, previa compensazione della somma di Euro 9.293,20 dovuta al M. per spese funeratizie e gestione dell’immobile; ha condannato il M. alla rifusione delle spese processuali del doppio grado.

3. – Per la cassazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva della Corte d’appello di Genova il M. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 gennaio 2012, sulla base di due motivi.

La Casa di Riposo P.T. Fondazione di diritto privato (già Casa di Riposo P.T. IPAB) ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza la controricorrente Casa di Riposo ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Va preliminarmente escluso che comporti effetti sul giudizio di cassazione l’intervenuto decesso del ricorrente, dichiarato dal difensore del ricorrente all’udienza di discussione.

Infatti, nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass., Sez. Lav., 29 gennaio 2016, n. 1757).

2. – Con il primo motivo il ricorrente si duole della “illegittima dichiarazione dell’invalidità della trascrizione post mortem del matrimonio di data (OMISSIS) tra M.G. e F.R. e della inopponibilità di detta trascrizione agli eredi della de cuius”, lamentando “violazione o falsa applicazione dell’art. 8 dell’accordo di modificazione del Concordato tra Italia e Santa Sede del 18 febbraio 1984 e reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121” e censurando “omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione” per l'”illegittima condanna del M. a corrispondere indennità e canoni di locazione per asserita occupazione dell’immobile di (OMISSIS)”. Con esso il ricorrente pone i seguenti quesiti: se debbano considerarsi terzi ai fini della inopponibilità della trascrizione tardiva di matrimonio canonico anche gli eredi del coniuge defunto; se il chiamato all’eredità che non abbia ancora accettato alla data in cui venga tardivamente trascritto il matrimonio canonico contratto dal de culus, possa considerarsi privo a tale momento della qualità di erede e se conseguentemente gli sia o meno preclusa la possibilità di invocare l’inopponibilità nei suoi confronti della trascrizione del matrimonio prevista per il terzo.

2.1. – Il motivo è infondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, della L. 27 maggio 1929, n. 847, art. 14, comma 3, il quale dispone che la trascrizione del matrimonio canonico, ove effettuata dopo il decorso di cinque giorni dalla celebrazione, non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi, include fra detti terzi gli eredi, sia legittimi che testamentari, e, pertanto, comporta, in ipotesi di trascrizione post mortem – non più consentita a seguito della modifica del Concordato con la Santa Sede ratificata con L. 25 marzo 1985, n. 121 -, che il coniuge superstite non può avanzare pretese sul patrimonio relitto nei confronti di detti eredi (Cass., Sez. Un., 4 giugno 1992, n. 6845; Cass., Sez. 2, 4 maggio 2010, n. 10734). La detta trascrizione tardiva post mortem – appunto non più consentita dopo la detta modifica concordataria – neppure pregiudica i diritti dei chiamati alla successione del de cuius, pur se avviene quando questi non hanno ancora accettato l’eredità, perchè, ai sensi dell’art. 459 c.c., l’accettazione si considera avvenuta nel medesimo istante della delazione, sì che il tempo trascorso è tamquam non esset, il che è qualcosa di più della semplice retroattività (Cass., Sez. 2, 1 dicembre 2000, n. 15397).

A questi principi si è correttamente attenuta la Corte d’appello.

3. – Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (“prescrizione del diritto di accettare l’eredità ex artt. 473 e 480 c.c.; sopravvenienza in corso di causa di carenza di legittimazione attiva e mancanza di interesse ad agire e a contraddire da parte della Casa di Riposo P.T.”). Il quesito che si pone è “se sopravvenuto in corso di causa il compimento della prescrizione prevista dall’art. 480 c.c., per l’accettazione dell’eredità, la conseguente perdita della qualità di erede da parte del chiamato per mancata accettazione comportante l’assoluta carenza di legittimazione ad agire e di interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c., da parte del predetto, possa essere dedotta in ogni stato e grado del processo, compreso il giudizio di legittimità”.

3.1. – Il motivo è inammissibile, non essendo proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione l’eccezione di prescrizione del diritto di controparte di accettare l’eredità (cfr. Cass., Sez. Il, 17 aprile 2009, n. 9303).

4. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che liquida in complessivi Euro 4.700, di cui Euro 4.500 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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