Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15299 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15299 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: LA TORRE MARIA ENZA

SENTENZA

sul ricorso n. 9205/2010 proposto da:
Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello
Stato, che la rappresenta e difende ope legis

Às
– ricorrente contro

Andrea Ranuzzi
– intimato –

avverso la sentenza n.13/10/2009 della Commissione
Tributaria regionale dell’Emilia Romagna, depositata il
18 febbraio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26 febbraio 2015 dal Consigliere

R.G.N. 9205/2010

Maria

Data pubblicazione: 21/07/2015

Enza La Torre;
udito l’Avvocato dello Stato Bruno Dettori;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore
generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha conclubo per
l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del

Svolgimento del processo
L’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi per la
cassazione della sentenza della CTR dell’Emilia
Romagna, n. 13/10/09 dep. 16/02/2009 che, confermando
la decisione di primo grado, aveva rigettato l’appello
dell’Ufficio, ritenendo tardiva la notifica della
cartella esattoriale per Irpef e Irap relativa all’anno
1999, in quanto effettuata oltre il termine
quinquiennale di cui al dl. 156/2005, art. 5 bis lett.
c), e conseguentemente estinta la pretesa impositiva.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente Agenzia deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis lett.
c) del d.lgs. 156/2005 e dell’art. 2966 c.c. in
relazione all’art.. 360 comma l, n. 3 c.p.c..
Secondo la ricorrente la tardività della notifica della
cartella esattoriale sarebbe stata pronunciata con
riferimento alla ricezione dell’atto da parte del
contribuente, a fronte della spedizione avvenuta nei
termini. La data di ricezione, anziché quella di
spedizione, sarebbe stata erroneamente assunta dalla
CTR quale momento perfezionativo della notifica.
R.G.N.9205/2010

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ricorso;

2. Col secondo motivo si censura l’omesso esame della
data di perfezionamento del procedimento di notifica
della cartella, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5
c.p.c..
3. I due motivi, che possono essere riuniti per la loro
connessione, sono fondati.

la notifica di cartella esattoriale per imposte (Irpef
e Irap) dell’anno 1999, dichiarate nel 2000, è l’art. 1
comma 5 bis 1. 156/2005, di conversione del dl
106/2005, che – al fine di garantire l’interesse del
contribuente alla conoscenza della pretesa tributaria
in

termini

certi

e

l’interesse

pubblico

alla

riscossione dei crediti tributari- prevede i termini
della notifica delle cartelle di pagamento in relazione
ai diversi periodi d’imposta. Per l’anno 1999 – di cui
alla controversia- il termine è il quinto anno
successivo

a

quello

di

presentazione

della

dichiarazione, che scadeva quindi il 31 dicembre del
2005.
Nel caso di specie la cartella è stata spedita il
24.12.2005, ma ricevuta il 4 gennaio 2006: data con
riferimento alla quale la CTR ha ritenuto tardiva la
notifica, e conseguentemente decaduta l’Amministrazione
dal potere di riscuotere il ruolo.
La pronuncia della Commissione Tributaria Regionale si
pone così in contrasto con il costante indirizzo di
questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 22320/2014), secondo
cui il termine per verificare la tempestività della

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4. La norma applicabile alla fattispecie, riguardante

notificazione dell’atto spedito a mezzo posta coincide
con la data di spedizione del plico, e non con quella
della sua ricezione da parte del contribuente.
Tale principio è stato enunciato già nella sentenza n.
1647/04, che a seguito della dichiarazione di
illegittimità costituzionale (Corte cost. n. 477/2002),

20 novembre 1982, n. 890, art. 4, comma 3 (nella parte
in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per
il notificante, alla data di ricezione dell’atto da
parte del destinatario anziché a quella, antecedente,
di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario), ha
tratto un principio generale, applicabile anche agli
avvisi di accertamento tributario. Cosicché la
notificazione a mezzo posta si perfeziona, per
l’Amministrazione, al momento della spedizione
dell’atto notificando, , e non della ricezione dello
stesso da parte del contribuente. Il principio è stato
poi ribadito, con specifico riferimento agli atti
d’imposizione tributaria (Cass. n. 15298/2008; n.
315/2110; n. 26053/2111; n. 11457/2112; n. 23313/2014
cit.).
5. La Commissione Tributaria Regionale ha pertanto
errato nel ritenere tardivo l’avviso di accertamento
impugnato. La sentenza gravata va conseguentemente
cassata e, ricorrendone i presupposti, va decisa nel
merito (non risultando che la cartella sia stata
impugnata sotto profili diversi dalla decadenza), col
rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

R.G.N.

9205/2010

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del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L.

6. Compensate le spese dei gradi di merito, l’intimato
è condannato al pagamento delle spese di questo
giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso

condanna l’intimato al pagamento delle spese
processuali di questo giudizio liquidate in
1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Roma, 26 febbraio 2015
Il C nsigliere estensore

CIAAQ-9.3M-12-

Il Presidente

e.

introduttivo. Compensa le spese dei gradi di merito e

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