Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15299 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 17/07/2020), n.15299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25956/2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Giovanni

Gentile 22, presso lo studio dell’avvocato Francesco Baffa

Costantino, che lo rappresenta e difende.

– ricorrente e c/ric. al ricorso successivo –

R.A., elettivamente domiciliata in Roma Viale Delle

Milizie 22, presso lo studio dell’avvocato Giorgio Liserre, che la

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Vincenzo Carrozzino;

– ricorrente successivo –

Condominio (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Ruggero Fauro 62, presso lo

studio dell’avvocato Antonietta Greco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Paolo Reda;

– controricorrente ad entrambi i ricorsi –

avverso la sentenza n. 904/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/10/2019 dal Cons. Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La sig.ra R.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Paola, con il quale le era stato ingiunto di pagare al Condominio (OMISSIS), la somma complessiva di Euro 3.212,93, a titolo di quote di spese condominiali.

L’opponente deduceva l’inesistenza del predetto Condominio e chiedeva, previa declaratoria di tale inesistenza, che l’impugnato decreto ingiuntivo venisse dichiarato nullo o revocato.

In via subordinata, per il caso che il giudice ritenesse che il Condominio (OMISSIS) fosse esistente, l’opponente spiegava domanda riconvenzionale di condanna del menzionato Condominio al risarcimento dei danni causati dalla realizzazione di opere condominiali in un’area di sua proprietà esclusiva.

Il Condominio (OMISSIS) si costituiva resistendo all’opposizione della sig.ra R..

Nel giudizio di primo grado interveniva il sig. M.F., assumendo di essere proprietario di un terreno posto al confine della proprietà della sig.ra R., pur esso abusivamente occupato da opere condominiali, e aderendo alle medesime conclusioni da costei spiegate.

Il Tribunale di Paola dichiarava inammissibile l’intervento del sig. M., per carenza di interesse ad agire, e rigettava tanto l’opposizione quanto la domanda subordinata riconvenzionale della sig.ra R..

La Corte d’appello di Catanzaro, investita delle impugnazioni della sig.ra R. e del sig. M., rigettava interamente la prima e accoglieva solo parzialmente la seconda, dichiarando l’atto di intervento del sig. M. ammissibile limitatamente alla domanda risarcitoria dal medesimo spiegata nei confronti del Condominio (OMISSIS), che, comunque, rigettava.

Avverso la pronuncia della Corte distrettuale hanno proposto distinti ricorsi tanto il sig. M., sulla scorta di tre motivi, quanto la sig.ra R., sulla scorta di due motivi.

Il Condominio (OMISSIS) ha replicato ad entrambi i suddetti ricorsi con distinti controricorsi.

Il sig. M. ha replicato al ricorso della sig.ra R. con controricorso contenente altresì la richiesta di cassazione dell’impugnata sentenza.

Il ricorso del sig. M., in quanto notificato per primo, va qualificato come principale, mentre quello della sig.ra R. prende la qualificazione di incidentale.

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio del 15 ottobre 2019, per la quale non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la richiesta di cassazione dell’impugnata sentenza, sostanzialmente qualificabile come ricorso incidentale, avanzata dal sig. M. nel suo controricorso datato 30.11.15, di replica al ricorso successivo della sig.ra R. (datato 27.10.15). Il sig. M. ha infatti consumato il proprio potere di impugnazione con il ricorso principale datato 16.10.15 (cfr. Cass. 19105/03: “Premesso che la proposizione del ricorso principale determina la consumazione del diritto di impugnazione, non è consentito alla parte che abbia proposto il ricorso e nei confronti della quale sia stato proposto ricorso incidentale, proporre a sua volta ulteriore ricorso incidentale, giacchè da ciò potrebbe derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della proponibilità della impugnazione incidentale solo dalle parti contro le quali è stata proposta impugnazione principale”).

Con il primo motivo del ricorso principale, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., nn. 2 e 3, artt. 1137 e 1138 c.c., in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa nell’affermare l’esistenza del Condominio (OMISSIS) nonostante che, nella specie, non sussistessero nè aree comuni di parcheggio, nè aree comuni destinate a verde, nei cortili comuni. Nel mezzo di impugnazione si sostiene che la Corte territoriale avrebbe svolto una erronea valutazione delle risultanze di causa, fondando la propria decisione su fatti non emergenti degli atti.

Il primo motivo è inammissibile, perchè, sebbene denunci un vizio di violazione di legge, in effetti non sviluppa alcuna specifica argomentazione intesa a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 24298/16). In sostanza, il motivo si risolve in una doglianza di puro merito, che non si confronta in alcun modo con l’argomentazione svolta a pag. 7, primo capoverso, dell’impugnata sentenza secondo la quale “esistono ambiti nei quali il condominio è chiamato legittimamente ad operare (recinzione esterna con cancelli pedonale e carraio, strade ad uso condominiale, scala di accesso al mare, vasca per irrigazione e pozzo)”.

Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente principale denuncia il vizio di motivazione omessa e/o apparente ed illogica e obiettivamente incomprensibile, anche con riferimento all’art. 132 c.p.c., n. 4, circa fatti controversi decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. In particolare, nel mezzo di impugnazione si lamenta la completa inidoneità della motivazione a dare conto dell’iter logico-giuridico che ha condotto alla decisione e si censura specificamente l’argomento della Corte territoriale secondo cui la domanda di accertamento della inesistenza del Condominio sarebbe stata in contraddizione con la domanda di risarcimento danni, censurandosi altresì l’immotivato rigetto di quest’ultima domanda.

Il secondo motivo va giudicato infondato, dovendosi escludere che la motivazione dell’impugnata sentenza possa ritenersi meramente apparente. La Corte d’appello ha ben chiarito che la domanda risarcitoria è alternativa a quella di declaratoria dell’inesistenza del Condominio (pag. 6, rigo 5) ed ha chiaramente enunciato sia le ragioni che l’hanno indotta a non dubitare della “legittimità ontologica del condominio” (ultimo capoverso di pag. 7), sia le ragioni che l’hanno indotta a rigettare la domanda risarcitoria del sig. M. (ultimi due capoversi di pag. 8).

Con il terzo motivo di ricorso, anch’esso riferito all’art. 360, n. 5, ed all’art. 132 c.p.c., n. 4, il ricorrente principale denuncia il vizio di omessa e/o apparente ed illogica motivazione, obiettivamente incomprensibile, lamentando l’erroneo esame svolto dalla Corte territoriale circa la valutazione dei titoli che conferiscono alla sig.ra R. e al sig. M. la proprietà delle aree per cui è causa. Nel mezzo di impugnazione si assume che una corretta valutazione di tali titoli avrebbe dovuto condurre la Corte d’appello ad una radicale riforma della sentenza di primo grado, con conseguente totale accoglimento delle domande spiegate nell’atto di intervento volontario.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve nella prospettazione di una doglianza di merito, attinente alla valutazione dei titoli di proprietà dei due ricorrenti operata dalla Corte distrettuale. Al riguardo va qui ribadito che, come questa Corte ha più volte affermato già prima della modifica del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, recata dalla riforma del 2012 (D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 134 del 2012), nel giudizio di cassazione non è consentito alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito (cfr. sent. n. 7972/07). Per quanto infine concerne la pretesa illogicità in cui l’impugnata sentenza sarebbe incorsa laddove riconosce al sig. M. la qualità di partecipante al condominio (in quanto proprietario del terreno ove insistono opere funzionali ai servizi comuni), e, al contempo, gli nega il diritto al risarcimento del danno conseguente alla presenza di dette opere sul suo terreno, è sufficiente considerare che la denunciata illogicità non sussiste perchè nella medesima sentenza si afferma che il terreno del M. era gravato di servitù.

Passando all’esame dei motivi del ricorso successivo della sig.ra R., riqualificato incidentale, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la sig.ra R. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., nn. 2 e 3, artt. 1137 e 1138 c.c., in cui la Corte d’appello sarebbe incorsa nell’affermare l’esistenza del Condominio (OMISSIS) sulla base di una erronea valutazione dei fatti di causa, operata senza aver dato sfogo alle istanze istruttorie proposte fin dal primo grado dall’odierna ricorrente. A chiusura del motivo si censura altresì l’assenza, nella motivazione dell’impugnata sentenza, di alcun elemento idoneo ad esplicare il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.

Il motivo è inammissibile perchè anch’esso, al pari del primo mezzo del ricorso del sig. M., denuncia un vizio di violazione di legge senza sviluppare alcuna specifica argomentazione intesa a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità. Anche il motivo in esame, in sostanza, si risolve in una doglianza di puro merito, che non si confronta in alcun modo con l’argomentazione, trascritta sopra, svolta a pag. 7, primo capoverso, dell’impugnata sentenza.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia il vizio di omessa insufficiente e contraddittoria motivazione della statuizione di rigetto della sua domanda risarcitoria, motivata dalla Corte d’appello sulla scorta sul rilievo del difetto di prova in ordine alla titolarità delle aree in cui sono state realizzate le opere condominiali in contestazione. Nel motivo si contesta altresì l’erroneità della statuizione secondo cui tali opere sarebbero state legittimamente realizzate dal Condominio in base ai diritti di servitù già costituiti con atto notarile del 24 giugno 1972; la ricorrente assume che nel menzionato atto pubblico si farebbe riferimento esclusivamente ad una servitù fognaria a vantaggio di quattro condomini ( R., Re.Ma., Z. e F.) per l’acceso ad una fossa biologica, ubicata in un terreno adiacente alla loro proprietà.

Anche il secondo motivo del ricorso incidentale va giudicato inammissibile, perchè non indica alcun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso nell’impugnata sentenza, ma si limita a proporre una censura di insufficienza motivazionale (non più ammessa dal testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, novellato dal 2012) e a dedurre che la Corte territoriale avrebbe travisato la portata dell’atto pubblico 24 giugno 1972 (che peraltro la sentenza cita con riferimento all’acquisto del sig. M., non della sig.ra R.), senza, tuttavia, nè riprodurre il testo di tale atto pubblico, nelle parti necessarie ai fini dell’intelligenza della censura, nè specificare quali canoni legali di ermeneutica contrattuale sarebbero stati violati dal giudice di merito.

In definitiva sia il ricorso principale del sig. M. che quello incidentale della sig.ra R. vanno rigettati, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dal sig. M. nel controricorso datato 30.11.15.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, se dovuto, tanto da parte del ricorrente principale sig. M. (mancando in atti prova dell’accoglimento, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da lui avanzata il 9.10.15) quanto da parte della ricorrente incidentale sig.ra R..

PQM

La Corte rigetta sia il ricorso principale del sig. M. che quello incidentale della sig.ra R. e dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal sig. M. nel controricorso datato 30.11.15.

Condanna il sig. M. e la sig.ra R., in solido tra loro, a rifondere al Condominio (OMISSIS) le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.100, oltre Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, tanto da parte del ricorrente principale quanto da parte della ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, rispettivamente, a quello previsto per i ricorsi principale e incidentale, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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