Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15299 del 12/07/2011

Cassazione civile sez. II, 12/07/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 12/07/2011), n.15299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31207/2005 proposto da:

N.S. C.F. (OMISSIS), N.C. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI CAMPO

MARZIO 69, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSANDRO Vinicio, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARTOLINI GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

B.A. C.F. (OMISSIS), B.I. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato FIORE Giovanna, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBIERI BIANCA;

– controricorrenti –

e contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1596/2004 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 10/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato Fiore Giovanna difensore dei resistenti che si

riporta agii atti depositati;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 12-11-1985 N.C. e N. S. convenivano in giudizio dinanzi al Pretore di Pesaro Bo.Na. e M.G. chiedendo di dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione in loro favore della proprietà di alcuni terreni ubicati in (OMISSIS), distinti in catasto al foglio 1, particelle 89 – 87 e 90 (poi 90/b), intestati il primo al Bo. e gli altri al M..

Nel corso dei giudizio il contraddicono veniva esteso a B. L. ed B.A., che avevano acquistato dal M. il terreno di cui alla particella 90.

Costituendosi in giudizio B.L. ed B.A. contestavano la domanda attrice sostenendo che i N. non possedevano l’intero terreno dalle stesse acquistato con atto a rogito notaio Giglioli del 9-4-1982 individuato al foglio 1 con la particella 451 (già 90/b) di mq. 839 come da tipo di frazionamento n. 13209 del 14-6-1980.

Con sentenza n. 10/1986 il Pretore adito accoglieva la domanda di usucapione solo in parte, ovvero limitatamente al terreno distinto in catasto alla partita 446 foglio 1 particella 89 catastalmente intestato al Bo., ed al terreno distinto in catasto alla partita 5595, foglio 1, particella 87 catastalmente intestato al M., con reiezione della domanda per la particella 90/b.

A seguito di gravame da parte di N.C. e N. S. il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 104/1995 confermava la sentenza di primo grado.

Proposto ricorso da parte dei N. questa Corte con sentenza del 2-12-1997 cassava la sentenza impugnata per vizio di motivazione e rinviava la causa al Tribunale di Pescara.

A seguito di citazione in riassunzione da parte dei N. cui resistevano B.A. e B.L. il Tribunale di Pescara con sentenza del 10-11-2004 ha rigettato l’appello.

Per la cassazione di tale sentenza N.C. e N. S. hanno proposto un ricorso articolato in due motivi cui B.L. ed B.A. hanno resistito con controricorso; le parti hanno successivamente depositato delle memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione del giudicato, violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi relativi alle impugnazioni civili, al giudizio ed ai poteri del giudice di rinvio, alla efficacia della sentenza di annullamento nel caso di cassazione per vizi di motivazione; essi, premesso che il Tribunale di Pesaro aveva respinto la domanda di usucapione non solo con riferimento al terreno ceduto a B.L. ed B. A., ma anche al terreno di cui al mappale 548 intestato al M. e non alienato alle B., assumono che all’esito della CTU espletata in sede di rinvio era emerso che i terreni rivendicati dagli esponenti (aventi i numeri 548 e 549) erano separati dalla restante proprietà delle B., contraddistinta con il mappale 451, da un filare di viti – posto dai N. – che continuava oltre tale confine lungo la particella 89 per circa 100 metri, occupando parte delle particelle 548 e 549; i ricorrenti sostengono che il giudice di rinvio ha completamente ignorato tali risultanze, ritenendo che esse dovevano essere tenute in considerazione ai soli fini della ricostruzione dei frazionamenti catastali, non rilevando così che oggetto del giudizio erano due particelle di cui una sola intestata alle B.; i ricorrenti affermano che la suddetta CTU aveva consentito l’identificazione dei beni che, secondo le dichiarazioni dei testi escussi nel giudizio pretorile, gli esponenti possedevano da oltre un ventennio in modo continuo, pacifico ed esclusivo.

La censura è infondata.

Il giudice di rinvio ha premesso che la sentenza di questa Corte del 2-12-1997 n. 12203 aveva cassato per vizio di motivazione la menzionata sentenza del Tribunale di Pesaro che aveva ritenuto che la mancata costituzione degli originari convenuti (intestatari di tutte le particelle catastali oggetto della proposta domanda di usucapione) dovesse essere ritenuto elemento probatorio sufficiente in ordine all’accoglimento della domanda di declaratoria di acquisto della proprietà per usucapione solo in ordine ad alcune delle unità immobiliari (ovvero quelle ancora intestate ai convenuti contumaci), e non invece riguardo all’accoglimento della stessa domanda relativamente a quelle vendute nel 1982 dal Bo. e dal M. ad B.A. e B.L.; invero la Corte di Cassazione con la suddetta sentenza aveva affermato che il giudice di appello non aveva evidenziato i motivi delle differenti conclusioni cui lo stesso era pervenuto in ordine ai diversi terreni pur partendo dal medesimo presupposto in punto di fatto, costituito dalla contumacia del Bo. e del Na..

Il giudice di rinvio ha poi rilevato che doveva essere valutata la CTU espletata nel giudizio di rinvio ai soli fini della ricostruzione dei frazionamenti catastali, con esclusione di quelle parti di essa che contenevano giudizi, valutazioni e/o narrazione di fatti che potessero configurarsi quali nuove prove raccolte nel giudizio di rinvio e che supplissero alle lacune probatorie della parte.

Tale convincimento è del tutto condivisibile, posto che nella fattispecie la CTU si era resa necessaria a seguito dell’avvenuto frazionamento di alcune della particelle catastali oggetto della domanda proposta dai N., e quindi della esigenza di individuare compiutamente il bene per cui è causa, salvo ovviamente l’assolvimento degli oneri probatori a carico di questi ultimi in ordine ai requisiti per l’accoglimento della domanda di usucapione, ovvero il possesso continuato ventennale dell’appezzamento di terreno a suo tempo acquistato dalle B.; è invero appena il caso di rilevare che la CTU ha la funzione di fornire all’attività valutativa del giudice l’apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell’onere della prova previsti dall’art. 2697 c.c. (vedi “ex multis” in tal senso Cass. 5/10/2006 n. 21412).

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione del giudicato, violazione e falsa applicazione dello norme e dei principi relativi al giudizio ed alla acquiescenza processuale, nonchè difetto e contraddittorietà della motivazione, sostengono che erroneamente il giudice di rinvio ha respinto la richiesta di prove per testi da essi avanzata, osservando che la cassazione di una sentenza per vizi di motivazione non incide sul potere – dovere del giudice di rinvio di valutare liberamente i fatti di causa ai fini di un nuovo apprezzamento complessivo adeguato ai rilievi contenuti nella sentenza di legittimità, e quindi non solo di riesaminare le circostanze oggetto di discussione delle precedenti fasi del giudizio, ma anche, nei limiti in cui sono ammesse nuove prove, di accertare nuovi fatti.

La censura è inammissibile.

Premesso che il Tribunale di Pescara ha ritenuto inammissibili i capitoli di prova formulati per la prima volta nel giudizio di rinvio in ragione sia del divieto di nuove deduzioni istruttorie in tale giudizio sia del fatto che essi costituivano la formulazione specifica di prove già ritenute inammissibili, in quanto generiche, nei gradi precedenti, e che tali statuizioni non sono state censurate specificamente, si osserva che comunque la mancata trascrizione nel ricorso dei fatti oggetto della prova richiesta preclude a questa Corte il necessario controllo sulla loro decisività.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1.600,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA