Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15299 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15299

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28203-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

Contro

L.V.M., + ALTRI OMESSI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO TIEGHI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ALTIERI;

– controricorrenti –

contro

G.D.V.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1170/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. G.G.L.d.R.I., + ALTRI OMESSI, impugnavano l’avviso di rettifica per maggiore imposta del registro derivante da verbale di conciliazione del 1/2/2012 del Tribunale di Civitavecchia con il quale i contribuenti trasferivano a Ga.Fr. e P.M.A. un compendio immobiliare composto da terreni e fabbricati sito in (OMISSIS). In particolare il valore degli immobili, dichiarato nell’atto in Euro 478.200, veniva determinato dall’Ufficio in Euro 950.000.

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso riducendo il valore accertato del 50%.

3.La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la pronuncia di annullamento dell’atto pur ritenendo che la sentenza di prime cure aveva deciso ultra petitum in quanto nel ridurre della metà il valore accertato avrebbe attribuito al compendio immobiliare una quotazione (Euro 475.000, pari alla metà di Euro 925.000) inferiore a quella contenuta nel verbale di conciliazione (Euro 478.200). I giudici di seconde cure ritenevano congrua la valutazione dichiarata dalle parti nel verbale di conciliazione in considerazione: a) del palese errore contenuto nell’atto impositivo nel conteggio del prezzo dei terreni al metro quadrato (Euro 25 al mq anzichè Euro 15); b) della natura rurale dei fabbricati e della loro lontananza dalle località turistiche di (OMISSIS); c) dei valori risultanti dal meccanismo di valutazione automatica di adeguamento alla rendita catastale;

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso.

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo denuncia l’Ufficio la violazione del D.Lgs. n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonchè art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, si sostiene che la CTR, male interpretando la statuizione del giudice di primo grado, da intendersi non nel senso della riduzione al 50% del valore complessivo dato al compendio immobiliare dall’Ufficio, ma nel senso della dimidiazione limitata alla maggiore quotazione accertata, avrebbe reso una motivazione illogica e contraddittoria in quanto da un lato ha accolto l’appello dell’Ufficio limitatamente alla parte di sentenza di primo grado che aveva disposto la riduzione del 50% del valore accertato e dall’altra, pur in assenza di un appello incidentale, ha annullato integralmente l’avviso di accertamento.

Si deduce, quindi, la nullità della sentenza di secondo grado in quanto lesiva del giudicato interno formatosi della riduzione del 50% del valore accertato.

1.1 Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 53, D.P.R., nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR tenuto conto della sentenza della CTP, favorevole al Fisco e passata in giudicato, resa nel procedimento promosso dalle altri parti della transazione, che aveva una significativa rilevanza come fatto storico di innegabile valore presuntivo.

2 Il primo motivo è infondato.

2.1 Si legge nell’estratto di motivazione della sentenza di primo grado trascritto nel ricorso” pur a fronte di una decisione di segno contrario già intervenuta a seguito di ricorso proposto dai sigg. P. e Ga. (sentenza n. 22013/21/15), il Collegio ritiene, quindi, equo ridurre del 50% i valori accertati dall’Ufficio, anche in considerazione del fatto che le parti dell’atto oggetto a registrazione non hanno utilizzato i più favorevoli meccanismi dei coefficienti automatici previsti dalla legge per le cessioni a favore di persone fisiche che siano imprenditori agricoli”.

2.2 La CTR ha, quindi, affermato che la sentenza di primo grado nel ridurre del 50% il valore accertato (Euro 980.000,00), ha di fatto attribuito al complesso immobiliare una valutazione di Euro 475.000,00, inferiore a quella dichiarata nell’atto di transazione pari ad 478.200,00.

2.3 Le chiare ed inequivoche espressioni letterali utilizzate nel passo della motivazione della sentenza di primo grado – “ritiene, quindi, equo ridurre del 50% i valori accertati dall’Ufficio” sono ostative a qualsiasi opzione interpretativa alternativa a quella della riduzione della metà dei valori complessivamente accertati dall’Ufficio.

2.4 E’, quindi, corretta, in quanto aderente al significato delle parole usate dalla sentenza, la lettura data dai giudici seconde cure di una riduzione da parte della CTP del valore del compendio immobiliare ad Euro 475.000,00 (pari alla metà di quanto complessivamente accertato dall’Ufficio) inferiore a quanto dichiarato, pari ad Euro 478.200,00.

2.5 La motivazione resa dalla CTR, nell’affermare che la statuizione dei giudici di primo grado di abbattimento del valore dei beni in misura inferiore a quello dichiarato superava la richiesta dei contribuenti che chiedevano il riconoscimento del valore dichiarato, non è connotata dal dedotto vizio di manifesta illogicità.

2.6 Con riferimento all’ulteriore profilo della censura, va rilevato che, alla luce della suindicata interpretazione del decisum della CTP, i contribuenti non avevano alcun interesse ad impugnare la sentenza di primo grado che, pur esprimendosi in termini di parziale accoglimento ricorso proposto dai contribuenti, di fatto, soddisfaceva integralmente le loro richieste atteso che la riduzione di valore sancita dalla sentenza di primo grado era inferiore al valore dichiarato dalle parti nella transazione su cui erano state regolarmente assolte le imposte del registro e ipocatastali.

3. Il secondo motivo non merita accoglimento.

3.1 Dalla lettura della motivazione dell’impugnata sentenza si evince che la CTR ha preso in considerazione la sentenza pronunciata nei confronti degli obbligati in solido, ritenendola, correttamente, non vincolante, e svolgendo una autonoma valutazione sulla base degli elementi di diritto e di fatto presenti nel giudizio, costituiti: a) dal palese errore contenuto nell’atto impositivo nel conteggio del prezzo dei terreni al metro quadrato (Euro 25,00 al mq. anzichè Euro 15,00); b) dalla natura rurale dei fabbricati e dalla loro lontananza dalle località turistiche di (OMISSIS); c) dai valori risultanti dal meccanismo di valutazione automatica di adeguamento alla rendita catastale.

3.2 A fronte di tali accertamenti in punto di fatto, insindacabili in questa sede, l’Agenzia si limita a dedurre l’omessa valorizzazione da parte della CTR della statuizione contenuta nella sentenza della CTP emessa nella causa connessa intesa come “fatto storico rilevante ai fini di accertare il valore del compendio immobiliare” senza tuttavia specificare gli elementi e le circostanze acquisite nel procedimenti connesso che i giudici di seconde cure avrebbero omesso di apprezzare. 4.Conseguentemente il ricorso va rigettato.

5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 3.000 per compensi oltre ad Euro 200 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

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