Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15298 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.20/06/2017), n. 15298
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25016-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 782/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 27/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;
rilevato:
che la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado la quale, in accoglimento della domanda di P.R., assistente tecnico -ATA-, dipendente del MIUR in virtù di contratti a termine consecutivi, aveva condannato il Ministero convenuto al pagamento di somme a titolo di adeguamento stipendiale L. n. 312 del 1980, ex art. 53.
che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il MIUR, sulla base di un unico motivo;
che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;
Considerato:
che parte ricorrente non ha depositato la cartolina attestante il ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale;
che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, determinando la inesistenza e non la nullità della notificazione, comporta la impossibilità di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 2722/2005, Cass. n. 11257 /2003);
che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017