Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15298 del 20/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.20/06/2017),  n. 15298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25016-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 782/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

rilevato:

che la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado la quale, in accoglimento della domanda di P.R., assistente tecnico -ATA-, dipendente del MIUR in virtù di contratti a termine consecutivi, aveva condannato il Ministero convenuto al pagamento di somme a titolo di adeguamento stipendiale L. n. 312 del 1980, ex art. 53.

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il MIUR, sulla base di un unico motivo;

che la parte intimata non ha svolto attività difensiva;

Considerato:

che parte ricorrente non ha depositato la cartolina attestante il ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione del ricorso effettuata a mezzo del servizio postale;

che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento, determinando la inesistenza e non la nullità della notificazione, comporta la impossibilità di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 2722/2005, Cass. n. 11257 /2003);

che a tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017

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