Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15298 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26749-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA,

rappresentata e difesa dagli avvocati TIZIANO LUCCHESE, FRANCO

ZUMERLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO SEZIONE DISTACCATA di VERONA, depositata

l’11/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1.Il Notaio B.M.M. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona la cartella di pagamento di Euro 541.546,87, derivante dalla iscrizione a ruolo reso esecutivo in conseguenza della pronuncia nr 18675/2016 del 23/9/2016, emessa nel giudizio avente ad oggetto l’opposizione della B. all’avviso di liquidazione, con la quale la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia annullava la sentenza della CTR e decidendo nel merito rigettava originario proposto dalla contribuente.

2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso confermando la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito dell’iscrizione a ruolo all’esito di un giudizio sull’avviso di liquidazione in relazione al quale esisteva una sentenza passata in giudicato.

3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello osservando che, poichè il giudicato si era formato sul disconoscimento del regime agevolativo richiesto dai contraenti e non sull’individuazione dei soggetti tenuti al pagamento dell’imposta accertata, la cartella di pagamento era suscettibile di impugnazione non solo per vizi propri ma anche per motivi di merito non esaminati nel precedente giudizio. I giudici di seconde cure ritenevano così illegittima la cartella di pagamento in quanto aveva ad oggetto il pagamento dell’imposta complementare nei confronti del Notaio che aveva ricevuto l’atto, responsabile solo per l’imposta del registro principale.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. La contribuente si è costituita depositando controricorso

5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 64,D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR, stante la presenza di un giudicato sulla sussistenza dell’obbligazione tributaria, avrebbe dovuto precludere alla ricorrente ogni possibilità di rimettere in discussione la questione della debenza soggettiva dell’imposta del registro.

2 Il motivo di ricorso è fondato.

2.1 I fatti di cui alla controversa portata allo scrutinio di questa Corte sono pacifici.

2.2. Il Notaio B. aveva proposto ricorso avverso un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio, rilevato che l’immobile (complesso industriale dismesso), classificato in D/7 e D/1, oggetto della compravendita intervenuta tra la BNG Real estate s.r.l. e la Arehotel s.r.l. e assoggettato ad IVA, doveva ritenersi un immobile strumentale per natura, chiedeva il pagamento delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale in applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, non ravvisando nell’operazione posta in essere i requisiti per godere dell’agevolazione prevista dalla L. n. 168 del 1982, art. 5.

2.3 I processo è stato definito dalla sentenza della Corte di Cassazione che, accertata la non spettanza dell’agevolazione per un immobile non destinato ad edilizia abitativa pur se incluso in un piano di recupero annullava l’impugnata sentenza e decideva la causa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

2.4 La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio ha ad oggetto l’iscrizione a ruolo delle somme dovute in base all’avviso di liquidazione la cui legittimità ha trovato conferma nella suddetta sentenza.

2.5 Ciò premesso va rilevato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte ” il ricorso avverso la cartella esattoriale, emessa successivamente in relazione all’avviso non opposto, risulta essere inammissibile ai sensi del citato art. 19, almeno che non impugnata per vizi propri. La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa (Cass. S.U. 16412/07). La cartella esattoriale di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento divenuto definitivo, si esaurisce in un’intimazione di pagamento della somma dovuta in base all’avviso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo. Il riflesso processuale di tale impostazione logico-giuridica si può riassumere nel principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento avente il soprarichiamato requisito, l’essere cioè una automatica propagazione degli effetti accertativi di un atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione. Principio in base al quale (con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3) la cartella esattoriale può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l’atto di accertamento dal quale è scaturito il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l’impugnazione della cartella, una volta che l’avviso sia divenuto definito perchè non impugnato ovvero con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta” (cfr Cass.nr 2944/2018, 16641/2011).

2.6 Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata è stata emessa a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione divenuto definitivo per intervenuto accertamento giudiziale: il ricorrente non ha dedotto, con il ricorso originario, vizi propri dell’atto esecutivo ma ha fatto valere doglianze di merito che avrebbe dovuto dar valere nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto prodromico.

2.7 Al riguardo l’affermazione della sentenza secondo la quale la questione della legittimazione passiva non è investita dal giudicato che ha avuto ad oggetto l’accertamento negativo dell’agevolazione fiscale si pone in contrasto con il principio consolidato enunciato da questa Corte in base al quale “l’autorità del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)” (cfr tra le tante Cass. 16/2020 e 5486/2019)

2.8 I giudici di seconde cure, invece, di dichiarare inammissibile il motivo di ricorso lo ha erroneamente esaminato nel merito.

2.8 Ne consegue l’accoglimento del ricorso con annullamento dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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