Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15297 del 21/07/2015


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 15297 Anno 2015
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 1908-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in

persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in
PORTOGHESI

ROMA VIA DEI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2015
850

contro
PER ITAL SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ANNA RITA DANZA giusta delega

Data pubblicazione: 21/07/2015

a margine;
controricorrente

avverso la sentenza n. 24/2007 della COMM.TRIB.REG. di
BOLOGNA, depositata il 15/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Per.ltal srl ha impugnato dinanzi alla CTP di Ravenna l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia
delle Entrate, in esito a p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEG ed
1RAP 1998, maggior reddito (pari a lire 11.204.236.000) rappresentato dalla plusvalenza, attribuita
alla contribuente ex art 37, comma 3, dpr 600/73, realizzatasi in occasione della vendita di tre
motonavi a tre società cipriote; in particolare, secondo l’Ufficio, dette motonavi, dapprima detenute
anticipata risoluzione consensuale dei detti contratti, dalle società di leasing alla Orizon Tanker LTD
(società di Malta, Paese a fiscalità agevolata), “consociata estera” della contribuente, ed
immediatamente rivendute da detta società maltese alle società cipriote, reali cessionarie; veniva
quindi riscontrata, da parte dell’Ufficio, la sussistenza di un complessivo piano elusivo “orchestrato”
dalla contribuente (e, in particolare dal suo I.r. Sarti Raul), che, in tal modo, aveva trasferito sulla
predetta consociata estera il carico fiscale delle plusvalenze generate dalla cessione.
L’adita CTP, riscontrata la mancata prova sia della “collusione” sia del “controllo” della società maltese
da parte della contribuente, ha accolto il ricorso.
Con sentenza depositata il 15-2-2007 la CTR Emilia-Romagna ha rigettato l’appello principale
dell’Ufficio e, in parziale riforma della impugnata sentenza ed in accoglimento dell’appello incidentale
della contribuente, ha annullato l’accertamento in questione; in particolare la CTR, condividendo sul
punto la gravata sentenza, ha, in primo luogo, ritenuto che l’Amministrazione non aveva fornito le
prove dei suoi rilievi; nello specifico, dopo avere evidenziato l’irrilevanza della circostanza che Malta
fosse Paese a fiscalità privilegiata, ha precisato che la documentazione agli atti forniva “piena
giustificazione dell’accaduto”, risultando, in particolare, che, già prima degli accadimenti in questione,
era stato prevista “una esecutività fissa alla fase di smobilizzo dei cespiti navali, che avrebbe fatto
rigidamente sèguito alla normale estinzione dei contratti di leasing e che attribuiva allora per ora
anche deleghe funzionai’ … pure al Lr. della società ricorrente”; secondo la CTR, inoltre, era
“significativo” il fatto che il Giudice penale si era pronunziato in senso favorevole alla contribuente; la
CTR, infine, ha ritenuto che l’accertamento era viziato anche in quanto erroneamente costruito sulla
scorta del momento del pagamento e, quindi, sul principio di cassa e non su quello di competenza
temporale; al riguardo ha, infatti, evidenziato che l’accertamento in questione riguardava il 1998,
mentre due delle motonavi (la Stella Mar e la Hydra Mar) erano state vendute nell’anno 1997.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a sei motivi; ha resistito
la contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE

dalla contribuente in forza di contratti di leasing, erano state poi fittiziamente vendute, previa

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- omessa motivazione in
ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ha dedotto che la CTR non aveva per nulla
chiarito la ragione per la quale i fatti specificamente evidenziati dall’Ufficio non costituivano
presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare la ripresa fiscale ex art 37, comma 3, dpr
600/73.
11 motivo è inammissibile ex art 366 bis cpc, ratione tempo ris vigente.

ipotesi di vizio sussumibile nel n. 5 dell’ art. 360 c.p.c.; ed invero, per costante e condiviso principio di
questa Corte, nel caso previsto dall’ articolo 360, primo comma, n. 5, r illustrazione di ciascun motivo
del ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, sia la chiara indicazione del fatto
controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, sia le ragioni per
le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, e cioè
un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), contenente un’indicazione riassuntiva e
sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto ali’ illustrazione del motivo e che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di
valutazione della sua ammissibilità; ciò anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ration che sottende la disposizione indicata,
finalizzata a porre la S.C. nella condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia
l’errore commesso dal giudice di merito.
In ogni modo la censura è anche infondata.
La CTR, invero, ha chiaramente espresso le ragioni che l’hanno indotta a ritenere che
l’Amministrazione non avesse fornito le prove dei propri rilievi; al riguardo ha, infatti, dapprima
escluso che la circostanza dell’intervento di una società di Malta (Paese a fiscalità privilegiata) potesse
di per sé essere considerato elemento probante degli assunti mossi dall’Amministrazione; ha poi
proceduto all’esame della documentazione agli atti (con particolare riguardo alla preesistente
contrattualistica), concludendo che la stesa forniva ampia e piena giustificazione dell’accaduto; ha,
inoltre, espressamente condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado (parzialmente
anche trascritta), che, peraltro, per varie espresse ragioni, aveva in particolare affermato che non vi
era prova della collusione e, specificatamente, della circostanza che la Per. Ital. controllasse la società
maltese Orizon ltd; ha ritenuto, infine, significativo che il Giudice penale si fosse pronunciato in senso
favorevole al contribuente, non rilevando incidenza penale negli assunti esaminati; siffatte ragioni
appaiono sufficienti a ricostruire riter logico seguito dalla CTR, specie considerando che, in ordine
alripotizzato collegamento tra la contribuente e le società di leasing, non sono state mai precisate le
condizioni dei contratti di leasing e la.naturadegli-stessildi godimento e traslativil.mentre, in ofdine
all’ipotizzato collegamento tra la contribuente e la società maltese, non sono stati per nulla eviden

La complessiva doglianza è, infatti, materialmente priva del “momento di sintesi”, richiesto in tutte le

elementi dai quali desumere (come affermato nell’accertamento) che-quest’ultima -fosse “consociata
estera” della prima.
Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 37, comma 3, dpr 600/73 nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cc, ha dedotto che la CTR,
erroneamente condividendo quanto affermato in prime cure, aveva richiesto all’Ufficio di fornire
prove certe, non consentendo invece il ricorso a presunzioni connotate dai requisiti di gravità,

Il motivo è inammissibile.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, invero, la CTR non ha inteso impedire all’Ufficio di
fornire la prova del proprio assunto attraverso presunzioni, ma, come desumibile dallo stesso
contenuto della impugnata statuizione, dopo aver valutato gli elementi probatori addotti, ha ritenuto
gli stessi insufficienti (implicitamente perché non gravi, precisi e concordanti) a provare l’assunto.
Con il terzo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione dell’art.
654 c.p. ha dedotto che la CTR, ritenendo “significativa” la pronuncia del Giudice penale favorevole alla
contribuente, ha ipotizzato la sufficienza del proscioglimento penale ai fini dell’insussistenza degli
addebiti tributari, violando in -tal modo il principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a
quello penale.
Il motivo è inammissibile in quanto travisa chiaramente il contenuto della statuizione impugnata, ove
la CTR non ha affatto ritenuto il proscioglimento penale del Sarti elemento sufficiente a dimostrare
l’insussistenza dei rilievi fiscali, ma solo utile indizio a sostegno delle ragioni della società.
Con il quarto motivo l’Agenzia, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art 37, comma 3, dpr
600/73 sotto altro profilo, nonché dei principi di diritto comunitario ritraibili dalla sesta direttiva n.
77/388/CEE, ha chiesto “se il Giudice tributario, alla luce delle circostanze di fatto prospettate
dall’Ufficio, possa qualificare la fattispecie sottoposta quale “abuso del diritto” quando emerga che il
meccanismo negoziale sia stato posto in essere senza una reale autonoma giustificazione ma al fine
prevalente di ottenere un risparmio fiscale”.
Anche detto motivo è inammissibile ex art 366 bis cpc, ratione temporis vigente..
Come appare evidente dal testo su riportato, il quesito di diritto si risolve in un’enunciazione di
carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua

riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa
nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o
integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (con!. Cass. s
unite 6420/2008).

precisione e concordanza.

Con il quinto motivo l’Agenzia, denunziando violazione e falsa applicazione dell’art 54, dpr 917/86, ha
sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la plusvalenza doveva essere imputata
all’anno 1998 anche per la cessione delle due navi “Stella Mar” e “Hidra Mar”, avvenute sì nel 1997 ma
con pagamento effettuato nel 1998; nel caso di specie, pertanto, avente ad oggetto recupero a
tassazione di operazioni elusive (con plusvalenza quindi non iscritta in bilancio), occorreva fare
riferimento al momento in cui la detta plusvalenza si realizzava concretamente ( e quindi nel 1998).

In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità, che si liquidano in complessivi euro 18.000,00, oltre spese forfettarie al 15% come per
legge.
Così d iso in Roma il 26-2-2015.
Il Presidente
dott, Aurelio Cappabianca

Il motivo è assorbito dal rigetto (o inammissibilità) dei precedenti.

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