Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15297 del 20/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.20/06/2017), n. 15297
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22894-2013 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
S.R.;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 893/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 06/08/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Si premette che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016.
La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado che, in parziale accoglimento della domanda di F.C., aveva condannato il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca al pagamento in favore della detta lavoratrice, idi somme a titolo di adeguamento, in funzione dell’anzianità di servizio, della retribuzione percepita quale docente assunto sulla base di ripetuti contratti a termine.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca sulla base di un unico motivo.
La parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione, non notificato a controparte.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c.. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), l’atto di rinunzia, sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere.(cfr. Cass. n. 2259 del 2013, Cass. n. 11606 del 2011, ss. uu. n. 3876 del 2010, Cass. n. 23685 del 2008, Cass. n. 3456 del 2007, Cass. n. 24514 del 2006, Cass. n. 15980 del 2006, Cass. n. 22806 del 2004).
In continuità con la richiamata giurisprudenza il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Il comportamento processuale della parte ricorrente, unitamente alla considerazione dell’assenza, al momento della proposizione del ricorso per cassazione, di consolidati orientamenti del giudice di legittimità in ordine alla questione in controversia, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Non sussistono i presupposti per il pagamento a carico del ricorrente Ministero dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non potendo tale previsione trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. ord. n. 1778 del 2016, Cass. n. 5955 del 2014).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2017