Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15297 del 17/07/2020

Cassazione civile sez. II, 17/07/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 17/07/2020), n.15297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11066/2016 proposto da:

Z.R., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Donati,

nel cui studio in Catania via A. Cecchi n. 10, è domiciliato;

– ricorrente –

contro

S.D.G., rappresentato e difeso dall’avv. Candido

Bonaventura, nel cui studio in Messina via Ghibellina n. 77, è

domiciliato;

– controricorrente –

e contro

Ministero Della Giustizia, (OMISSIS) e Procuratore della Repubblica

c/o Tribunale Di Catania;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

19/10/2015; Rg. 1848/14;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, il commercialista Dott. Z.R. chiedeva la riforma del decreto con cui il Tribunale di Catania gli aveva liquidato l’importo di Euro 5.500 per la perizia da lui resa nel procedimento penale n. 3269/2009 a carico dell’imputato sig. S.D.. Secondo l’opponente l’importo a lui spettante ammontava a Euro 28.000.

Nel procedimento di opposizione si costituiva il sig. S., eccependo preliminarmente la tardività dell’opposizione del Dott. Z.R., sul rilievo che questa era stata presentata il 23 aprile 2014, oltre 30 giorni dopo la notifica all’opponente del decreto di liquidazione, avvenuta il 19 febbraio 2014.

Il giudice dell’opposizione disattendeva la suddetta eccezione di tardività dell’opposizione e, in parziale accoglimento di quest’ultima, riliquidava il compenso del perito nell’importo di Euro 8.000, oltre accessori, compensando le spese del procedimento.

L’ordinanza emessa dal tribunale in sede di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, è stata impugnata per cassazione dal Dott. Z. sulla scorta di due motivi.

Il primo motivo denuncia violazione del D.P.R. n. 352 del 1988, art. 2, modificato con il D.M. 30 maggio 2002, in cui il tribunale 4sarebbe incorso calcolando l’onorario in una percentuale del valore totale di tutte le operazioni di finanziamento esaminate in sede peritale, invece che calcolare i compensi spettanti per l’esame di ciascuna delle suddette operazioni di finanziamento e quindi procedere alla relativa sommatoria.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., in cui il tribunale catanese sarebbe incorso compensando le spese del procedimento di opposizione.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania e il Ministero della Giustizia non hanno spiegato attività difensiva in questa sede, mentre S.D. ha presentato controricorso. Con l’unico motivo del ricorso incidentale il S. ha censurato la statuizione di rigetto opposta dal tribunale etneo alla sua eccezione di tardività dell’opposizione del Dott. Z..

La causa è stata chiamata all’adunanza della Camera di consiglio del 18.09.2019, per la quale solo il ricorrente ha depositato una memoria, in cui ha sostenuto che per mero errore materiale egli, nel ricorso in opposizione, aveva indicato nel 19 febbraio 2014 la data in cui gli era stato notificato il decreto di liquidazione del compenso.

Il ricorso incidentale deve essere accolto, con assorbimento del principale. La sentenza gravata, dopo aver affermato che il decreto di liquidazione del compenso era stato notificato al Dott. Z. il 19 febbraio 2014 (primo capoverso, righi quarto e quinto, della motivazione dell’ordinanza) ha rigettato l’eccezione di tardività dell’opposizione da costui presentata il 23 aprile 2014 sull’assunto che allo stato non potrebbe “considerarsi sussistente alcun termine decadenziale entro il quale deve essere proposto ricorso avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170”.

Tale affermazione di diritto è errata. Questa Corte, infatti, con la sentenza n. 4423/17, ha chiarito, sulla scorta dell’insegnamento offerto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106/16, che l’opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall’art. 702 quater c.p.c., per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione; con la conseguenza che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento.

Il ricorso incidentale va quindi accolto; nè valgono, per contrastare tale conclusione, le argomentazioni con le quali il ricorrente, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., sostiene che l’indicazione della data di notifica del decreto di liquidazione contenuta nel proprio ricorso introduttivo (19 febbraio 2014) sarebbe frutto di errore materiale. La circostanza che il decreto di liquidazione era stato notificato il 19 febbraio 2014 è pacifica, in quanto allegata nell’atto introduttivo del Dott. Z. e non contestata dal sig. S., ed è stata espressamente menzionata nella ricostruzione del fatto processuale svolta dal Tribunale.

L’assunto secondo cui l’allegazione del ricorrente fosse effetto di errore materiale non può essere scrutinato, essendo stato dedotto solo con la memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. (cfr. Cass. 24007/17: “Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione, ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può essere specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari di ricorso”).

L’accoglimento del ricorso incidentale implica l’assorbimento del ricorso principale e la cassazione senza rinvio dell’impugnata sentenza perchè l’opposizione non poteva essere proposta (art. 382 c.p.c., u.c.).

Le spese dell’intero giudizio si compensano, in considerazione del rilievo che la sentenza della Corte costituzionale n. 106/16 è successiva alla pronuncia della ordinanza impugnata in questa sede.

Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater, perchè il suo ricorso non è stato rigettato, ma dichiarato assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale, dichiara assorbito il ricorso principale e cassa senza rinvio l’impugnata ordinanza.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2020

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