Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15296 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26089-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CASAL

SELCE N. 441, presso lo studio dell’avvocato PAOLO AMOROSO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1149/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. V.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso la cartella di pagamento dell’importo di Euro 42.729,00 stante l’omesso pagamento Iva essendo stata effettuata una indebita compensazione relativa all’anno 2013 con la presentazione del modello Unico 2014.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione dell’Agenzia, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello rilevando che erano state presentate nel 2013 due diverse dichiarazioni, la prima nel maggio che riportava un credito Iva di Euro 42.729,00 e la seconda nel mese di settembre indicante il minor credito Iva di Euro 4.547,00 che il contribuente assumeva essere stata presentata per errore da un consulente poi revocata. I giudici di secondo grado affermavano che per giurisprudenza costante di questo Collegio il contribuente in sede contenziosa poteva sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria allegando errori di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e della circolare 21/E del 25.6.2013, si sostiene che il contribuente non ha fornito la prova della correttezza della prima dichiarazione non producendo le scritture contabili

2.Il motivo è fondato in difformità rispetto alla proposta formulata dal relatore.

2.1 Risulta processualmente accertato che il contribuente abbia presentato due modelli Unico 2013 di diverso contenuto: il primo spedito in data 30/8/2013 riportava nel quadro RX 34 un credito Iva di Euro 42.729,00; il secondo inviato in data 16/9/2013 indicava un credito Iva di sole Euro 4.547;00.

2.2 L’Ufficio, basandosi sulla dichiarazione Unico 2013 successivamente presentata, ha sulla scorta del mero controllo automatizzato, emesso la cartella di pagamento.

2.3 Il contribuente contesta la validità della cartella di pagamento assumendo la seconda dichiarazione sarebbe stata erroneamente presentata dal consulente precedentemente revocato tanto che la dichiarazione Unico dell’anno successivo per il periodo di imposta 2013 riportava il credito dell’Unico spedito nell’agosto 2013.

2.4 Così definiti i termini della controversia va ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale di cui si dà conto nell’impugnata sentenza secondo il quale “La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d’imposta odi un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l’amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43. Il rimborso dei versamenti diretti di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 è esercitabile entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento, indipendentemente dai termini e modalità della dichiarazione integrativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (cfr. Cass. S.U. n. 13378/2016).

2.5 Orbene posto che l’Ufficio ha reputato corretta la seconda dichiarazione, considerandola rettificativa della prima, la questione dirimente diventa quella relativa all’assolvimento da parte del contribuente della prova della veridicità dei dati esposti con il primo modello Unico.

2.6 Il contribuente avrebbe dovuto, all’uopo, versare in atti la documentazione contabile (fatture, registri Iva, liquidazioni) attestante la sussistenza dell’eccedenza Iva nella misura indicata con la prima dichiarazione invece il V. ha solo prospettato la circostanza di fatto dell’errore del commercialista.

2.7 Nè appare idonea a fornire la dimostrazione del credito IVA nella misura più consistente della prima dichiarazione la circostanza, valorizzata dal giudice di seconde cure, della riproposizione da parte del contribuente per la dichiarazione Unico 2014 dei dati acquisiti con la prima dichiarazione Unico 2013.

2.8 Ciò in quanto secondo quanto affermato da questo Collegio (cfr. Cass. S.U. 17757/2016, 22747/2016 e 7576/2015), il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione dell’imposta, la prova certa dell’operazione che dà diritto alla detrazione può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi. Da ciò consegue che la prova che il credito IVA che il contribuente intende portare in detrazione sia sorto in conseguenza di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili può essere fornita attraverso la produzione delle fatture o della documentazione contabile, che l’Amministrazione finanziaria nella circolare 21/E del 25 giugno 2013 ha individuato nei registri IVA e relative liquidazioni, dichiarazione cartacea per l’annualità omessa e documenti inerenti e/o equipollenti alle fatture.

3. In accoglimento del ricorso l’impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA