Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15295 del 25/07/2016

Cassazione civile sez. II, 25/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 25/07/2016), n.15295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi G. – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2722-2012 proposto da:

L.F.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato LUCIA SCALONE DI

MONTELAURO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VITTORIO RANISE;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO GIUDICI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1008/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2016 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato Lucia SCALONE DI MONTELAURO, difensore del

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato PETRETTI Alessio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.M. convenne in giudizio L.F.R. e la società Orobica Service s.r.l., chiedendo – per quel che qui rileva – la condanna dei convenuti all’arretramento fino alla distanza legale della sopraelevazione dagli stessi edificata sul capannone posto a confine con la proprietà attorea.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Bergamo rigettò la domanda.

2. Sul gravame proposto dal M., la Corte di Appello di Brescia, in riforma della pronuncia di primo grado, condannò il L.F., nella qualità di proprietario dell’immobile, ad arretrare, fino alla distanza di metri cinque dal confine con la proprietà dell’attore, la sopraelevazione del proprio capannone.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre L.F.R. sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso M.M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Col primo motivo di ricorso, si deduce la nullità dell’atto di citazione di primo grado, e la conseguente nullità della sentenza impugnata, per la mancata determinazione dell’oggetto della domanda di arretramento della sopraelevazione.

La censura è inammissibile, trattandosi di doglianza nuova, che non è stata riproposta dal ricorrente – come era suo onere – nel giudizio di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.. In ogni caso, la doglianza è infondata.

Con l’atto di citazione, come riportato nello stesso ricorso (pp. 5-7), l’attore ha lamentato che il convenuto aveva eseguito una sopraelevazione senza osservare i limiti di altezza e di distanza legale e ha chiesto la condanna alla riduzione in pristino del fabbricato.

Non sussiste, pertanto, alcun difetto di determinazione dell’oggetto della domanda, come hanno implicitamente ritenuto i giudici di merito, chiara essendo la volontà dell’attore di chiedere l’arretramento e la demolizione della soprelevazione realizzata dal convenuto fino alla distanza legale.

2. Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti della domanda; secondo il ricorrente, l’attore avrebbe chiesto l’arretramento fino alla distanza legale non di tutta la sopraelevazione del convenuto, ma solo di quella parte che superava l’altezza di metri dieci.

La doglianza non è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’interpretazione della domanda giudiziale consiste in un giudizio di fatto, che è incensurabile in sede di legittimità; tuttavia, quando sia denunciato un error in procedendo – nella specie la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) – la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (Sez. 3, Sentenza n. 21421 del 10/10/2014, Rv. 632593).

Orbene, nella specie, con l’atto di citazione l’attore ha chiesto dichiararsi che la sopraelevazione costruzione del convenuto viola le norme edilizie comunali in materia di distanze e di altezza e condannarsi il convenuto alla riduzione in pristino del manufatto. Era dunque chiara la volontà dell’attore di ottenere la riduzione in pristino del nuovo fabbricato sotto due profili: la distanza e l’altezza. Del tutto legittima e corrispondente alla domanda attorea è stata perciò la condanna del convenuto all’arretramento della sua nuova costruzione fino a tale distanza dal confine con la proprietà del M., considerato che lo strumento urbanistico comunale prescrive che le costruzioni devono osservare la distanza di metri cinque dal confine e non possono comunque superare l’altezza di metri 10.

3. Col terzo motivo di ricorso, si deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’accertamento della pretesa violazione della normativa sulle distanze (art. 360 c.p.c., n. 5). Si lamenta che la Corte territoriale abbia fatto riferimento solo alla normativa sulle distanze, e non abbia fatto cenno ad alcuna normativa che stabilisca l’obbligo di rispettare determinate distanze in rapporto all’altezza.

La censura è assorbita nel rigetto del secondo motivo.

4. Col quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1127 e 873 c.c., in relazione alla sopraelevazione di porzione del fabbricato. Si deduce l’inapplicabilità delle norme in materia di distanze legali, dovendo prevalere su di esse – considerato che nella specie trattasi di sopraelevazione parziale di un fabbricato – il disposto dell’art. 1127 c.c., che consente al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale di sopraelevare su di esso. Si deduce ancora che, con atto del 27.2.1992, le parti hanno frazionato l’unico capannone in distinte proprietà esclusive, ammettendo e disciplinando anche le sopraelevazioni.

Anche questa censura è infondata.

E invero, a prescindere dal fatto che la stessa convenzione stipulata tra le parti prevede che le sopraelevazioni devono comunque avvenire nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, erroneamente il ricorrente invoca l’applicazione dell’art. 1127 c.c., disposizione la quale, se consente di sopraelevare sull’ultimo piano dell’edificio, non esonera certo dall’osservanza delle norme di materia di distanze tra costruzioni.

Quanto alla rilevanza dell’accordo tra le parti contenuto nell’atto del 27.2.1992, va ricordato il principio dettato da questa Corte, e condiviso dal Collegio, secondo cui, mentre le norme sulle distanze di cui all’art. 873 c.c., – dettate a tutela di reciproci diritti soggettivi dei singoli e miranti unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose – sono derogabili mediante convenzione tra privati, le norme degli strumenti urbanistici locali che impongono di mantenere le distanze fra fabbricati o di questi dai confini non sono invece derogabili, perchè dirette, più che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali, pubblici in materia urbanistica e come tali inderogabili, con la conseguente invalidità delle convenzioni in contrasto con dette norme, anche tra i proprietari di fondi confinanti che le hanno pattuite (Sez. 2, Sentenza n. 12966 del 31/05/2006, Rv. 592544; da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 9751 del 23/04/2010, Rv. 612554).

Dall’inderogabilità delle norme comunali deriva l’irrilevanza di qualsiasi accordo tra le parti in ordine alle distanze legali sulle sopraelevazioni.

5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016

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